Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena

Segreteria e organi istituzionali

Normativa

Bollettino

Sostituzioni

Linee guida

Ultime notizie

Aggiornamento professionale

Risorse in rete

Servizi al cittadino


                                                

Ultime notizie

di Federica Ferrari

17/09/02

ENPAM-NUOVI REQUISITI PER L'AMMISSIONE AI RISCATTI DEL FONDO LIBERA PROFESSIONE PER I LAUREATI IN ODONTOIATRIA. Agevolazioni: scadenza 7.2.2003.

E'  stato  modificato,  per i laureati in odontoiatria,  il  requisito  di  anzianità  contributiva  minima necessaria  per l'ammissione ai  riscatti  previsti  dal regolamento  del  Fondo  Generale  Enpam  (10 anni) in  quanto  i  laureati   in odontoiatria hanno cominciato a contribuire al Fondo della Libera Professione solo dal 1995 (a differenza dei medici per i quali la contribuzione ha avuto inizio dal 1990) e quindi in assenza di modifiche regolamentari sarebbero stati ammessi ai riscatti solamente dal 2004.  Per i soli laureati in odontoiatria, l'ENPAM ha quindi  stabilito che,  al  fine  del raggiungimento del requisito minimo di dieci anni di anzianità contributiva,  i periodi di iscrizione all'Albo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994 si cumulano all'anzianità contributiva effettiva maturata successivamente. 

La nuova norma regolamentare è completata da una disposizione transitoria  in base alla quale  -  ai fini  del calcolo dell'onere di riscatto - le  domande  presentate dai laureati in odontoiatria entro il 7 febbraio 2003 (cioè  entro  6 mesi dalla pubblicazione della norma sulla Gazzetta Ufficiale) sono convenzionalmente considerate come prodotte il 1° gennaio dell'anno successivo a quello del conseguimento del requisito di accesso ai riscatti. Ciò determina, per i professionisti interessati, un minor costo del riscatto, in quanto l'onere a carico dell'iscritto  è  commisurato  all'età ed all'anzianità contributiva possedute alla suddetta data del 1° gennaio. 

Dopo la scadenza di tale termine (7 febbraio 2003) l'onere del riscatto, analogamente a quanto avviene per gli altri iscritti, sarà calcolato in base all'età e all'anzianità contributiva possedute al momento dell'effettiva  presentazione della domanda e sarà dunque, maggiore di quello determinato con i parametri di cui sopra. 

La delibera ENPAM introduce infine un'altra novità sia per i  laureati in  odontoiatria che  per i laureati  in medicina  ha sostituito l'ulteriore requisito di cinque anni di anzianità contributiva maturati nel quinquennio immediatamente antecedente l'anno della  domanda di riscatto  con quello di un anno di contribuzione nel triennio  precedente  l'anno della domanda.

Presso la segreteria dell'Ordine è disponibile il testo completo della circolare ENPAM e la modulistica per effettuare il riscatto.

5/07/02

CONTRIBUTO MINIMO OBBLIGATORIO ENPAM   "QUOTA A"     DEL FONDO GENERALE

 DUPLICATI DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

Gli  avvisi  di  pagamento  dell’ESATRI  S.p.A.  (Concessionario  incaricato   della  riscossione su  tutto il  territorio nazionale) per il versamento del contributo obbligatorio alla "Quota A" del Fondo di previdenza generale, dovuto per l’anno 2002, sono stati inviati agli iscritti all’indirizzo risultante dall’Anagrafe tributaria.

Dal momento che gli archivi dell’Anagrafe tributaria, nella maggioranza dei casi, risultano meno aggiornati di quelli dell’Ente, costruiti sulla base delle informazioni periodicamente trasmesse dagli Ordini provinciali, l’ESATRI S.p.A., su esplicita richiesta della Fondazione ENPAM, nei casi di discordanza di indirizzo fra i due archivi, ha effettuato un secondo invio dell’avviso, all’indirizzo registrato presso l’ENPAM.

Con questo accorgimento l’avviso dovrebbe aver raggiunto la quasi totalità degli iscritti tenuti al versamento. Tuttavia può anche essere accaduto che l’iscritto, avendo conservato un collegamento con il suo pregresso domicilio, sia entrato in possesso anche dell’avviso precedentemente inviato.

Per evitare duplicazioni nei versamenti, gli  iscritti  sono pertanto invitati  a  controllare con estrema attenzione gli avvisi di cui venissero  in  possesso: qualora ad indirizzi diversi corrisponda  una totale  identità del  codice  fiscale, dell’anno di riferimento del contributo (2002) e dell’importo da pagare, essi  dovranno  adempiere al  pagamento  di uno solo dei due avvisi.

Per ulteriori chiarimenti, gli interessati possono contattare direttamente, in  orario  d’ufficio, il Servizio  Contributi Minimi del Fondo Generale, al numero 06/48.294.901.

 

Gli iscritti che abbiano necessità di un duplicato dell'avviso di pagamento, relativo al contributo dovuto al fondo di previdenza generale ENPAM "Quota A", possono farne richiesta via fax ad ESATRI S.P.A. n. 02/64166600 indicando:

 

           - cognome e nome

           - luogo e data di nascita

            - codice fiscale

            - indirizzo

La riscossione dei contributi per l'anno 2002 dovuti al Fondo Generale "Quota A" è stata affidata, su tutto il territorio nazionale, ad un unico Concessionario ESATRI S.P.A.  con sede a Milano

I contributi iscritti a ruolo per l’anno 2002 sono i seguenti:

€ 148,80 (pari a £. 288.117) per tutti gli iscritti fino al compimento del 30° anno di età;

€ 298,13 (pari a £. 577.260) per tutti gli iscritti dal compimento del 30° anno di età fino al compimento del 35° anno di età;

€ 568,10 (pari a £. 1.099.995) per tutti gli iscritti dal compimento del 35° anno di età fino al compimento del 40° anno di età;

€ 1.057,55 (pari a £. 2.047.702) per tutti gli iscritti dal compimento del 40° anno di età fino al compimento del 65° anno di età.

€ 568,10 (pari a £. 1.099.995) per gli iscritti ammessi, entro il 31 dicembre 1989, al beneficio della contribuzione ridotta, in quanto forniti di diversa copertura previdenziale obbligatoria. 

 

Oltre ai contributi sopra elencati, tutti gli iscritti sono tenuti a versare un contributo di € 52,68 annui (pari a £. 102.000) per la copertura dell’onere derivante dalle  indennità  di  maternità,  aborto, a dozione e  affidamento preadottivo erogate dall’E.N.P.A.M.

 

19/04/02

AGGIORNAMENTO TABELLE CONTENENTI L'ELENCO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE DI CUI AL DM 27.7.1992

Circolare FNOMCeO n. 69 dell'8.4.2002

 

20/2/02

 DA QUEST’ANNO E’ POSSIBILE LA DOMICILIAZIONE BANCARIA DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLA "QUOTA A" DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE ENPAM

A seguito delle numerose richieste avanzate dagli iscritti al Fondo di Previdenza Generale ed al fine di offrire un servizio di riscossione dei contributi "Quota A" sempre più moderno ed efficiente, la Fondazione E.N.P.A.M., in collaborazione con ESATRI S.p.A, ha attivato da quest’anno la domiciliazione del pagamento del contributo minimo obbligatorio, mediante addebito permanente in conto corrente bancario (procedura RID).

La procedura di riscossione RID consentirà agli iscritti E.N.P.A.M. di assolvere gli obblighi contributivi in modo facile, comodo ed a costi accessibili. L’addebito delle somme dovute, infatti, verrà effettuato automaticamente l’ultimo giorno utile per il pagamento di ciascuna rata (o per il pagamento in unica soluzione, in caso di opzione per tale forma di pagamento), evitando così il rischio di spiacevoli dimenticanze ed eliminando il disagio di doversi recare alla posta od in banca dove è necessario, spesso, affrontare lunghe file.

Per il servizio offerto, la commissione posta a carico dell’iscritto da ESATRI S.p.A. è pari a € 2,07. Si ricorda, a tale proposito, che l’onere per l’iscritto in caso di pagamento della ordinaria cartella/avviso è pari a: € 0,90 se il versamento è effettuato presso le agenzie postali; fino a € 2,58 se effettuato presso le agenzie bancarie; € 2,32 se il pagamento avviene tramite carta di credito (via Internet o telefono).

La realizzazione della procedura RID e la sua successiva gestione operativa sono a cura di Intesa Riscossione Tributi S.p.A., holding di gestione e controllo di ESATRI S.p.A. – Concessionaria della riscossione dei tributi – Società alla quale è stato confermato anche per l’anno 2002 l’incarico della riscossione, su tutto il territorio nazionale, del contributo dovuto al Fondo Generale "Quota A".

Per poter usufruire di tale innovativo servizio è sufficiente compilare in ogni sua parte l’apposito modulo, predisposto da ESATRI S.p.A., ed inviarlo tramite posta ad ESATRI S.p.A. – Servizio Taxtel – Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano, ovvero trasmetterlo tramite Fax al numero: 02.8822.6713. Il suddetto modulo è disponibile presso la sede della Fondazione, ovvero sul sito www.enpam.it e presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Le adesioni al servizio, inoltre, potranno essere effettuate comunicando a Intesa Riscossione Tributi i dati indicati nel suddetto modulo tramite Internet (presso il sito http://www.taxtel.it/) o telefono, al numero 199.191.191; delle adesioni telefoniche ESATRI S.p.A. darà conferma scritta tramite apposita comunicazione, inviata agli interessati a mezzo posta ordinaria.

In ogni caso Intesa Riscossione Tributi garantisce la massima sicurezza e riservatezza nel trattamento dei dati trasmessi.

Ulteriori informazioni sulle modalità di adesione al servizio di domiciliazione possono essere chieste ad ESATRI S.p.A. al numero 199.191.191.

Si auspica che gli iscritti, nell’aderire a tale forma di riscossione, apprezzino, oltre alla comodità e alla innovatività del servizio offerto, il costante sforzo della Fondazione volto a garantire una sempre maggiore semplicità e modernità nella riscossione dei contributi "Quota A".

1/2/02

CONDONO ENPAM PER INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE DEGLI ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE: scadenza 27 dicembre 2002

 

Condono previdenziale per il Fondo generale  

"Quota B" (fondo della libera professione)

Tutte le informazioni sul condono sono disponibili sul sito dell'ENPAM http://www.enpam.it/   Viste le richieste di numerosi iscritti, si riportano di seguito informazioni utili ad effettuare i conteggi. Si elencano di seguito gli importi del “REDDITO già assoggettato al contributo minimo da sottrarre” (Mod. D, rigo R, della dichiarazione annuale dei redditi di libera professione soggetti a contribuzione) in riferimento ai diversi anni.

                                                    Per tutte le fasce di età

ANNO 1990

8.064.000

ANNO 1991

8.064.000

ANNO 1992

8.064.000

ANNO 1993

8.064.000

ANNO 1994

8.064.000

ANNO 1995

8.064.000

ANNO 1996

8.064.000

ANNO 1997

8.064.000

 Dal 1998 è entrato in vigore il nuovo regolamento che ha introdotto due nuovi scaglioni: 

1)      Età inferiore a 40 anni ovvero iscritti ammessi, entro il 31 dicembre 1989, al beneficio della contribuzione ridotta, in quanto forniti di diversa copertura previdenziale obbligatoria. 

ANNO 1998

8.064.000

ANNO 1999

8.208.000

ANNO 2000

8.328.000

 

2)      Età superiore a 40 anni che non hanno compiuto i 65 anni di età.

ANNO 1998

15.000.000

ANNO 1999

15.272.000

ANNO 2000

15.504.000

 

 

¨       Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ENPAM – tel. 06/482941 (Servizio Contributi Proporzionali);

¨       oppure presso i nostri uffici  - 059/247714 – e.mail: enpam@ordinemedicimodena.it

15/1/02

MEDICO COMPETENTE: NUOVI TITOLI

Con la conversione in legge del decreto legge 12 novembre 2001, n.402  avvenuta il  21.12.2001 (G.U. N.263 DEL 12.11.2001) sono state individuate nuove specialità in igiene e medicina preventiva (con diversi orientamenti) o medicina legale e delle assicurazioni quali ulteriori titoli idonei ad assumere la qualifica di medico competente.

 

08/1/02

FINANZIARIA 2002 (L.448 DEL 28.12.2001): IMPORTANTI NOVITA' PER I MEDICI, IN VIGORE DALL'1.1.2002

Art. 19 

(...)

10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all’incarico di medico di base.

11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia turistica.

12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.

  (...)

Nota trasmessa dalla Regione Emilia Romagna in merito al disposto dell’art. 19. Comma 11 della legge finanziaria 2002 (L. 28.12.2001 n° 448)

L’art. 19 comma 11, della legge finanziaria per il 2002 prevede che ”i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di  formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica  turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica  notturna e festiva e della guardia medica turistica”.

Al riguardo si precisa che l’utilizzo di detti medici dovrà avvenire solo in caso di indisponibilità di medici iscritti nella graduatoria regionale ed aziendale e di medici già in possesso dell’attestato di formazione specifica in  medicina generale (norma transitoria n° 7 del DPR 270/2000). 

I medici interessati dovranno inviare alla Aziende USL apposita domanda, specificando il voto di laurea, la data di laurea e la data di nascita, l’iscrizione al corso di formazione in medicina generale o di specializzazione, al fine di procedere al loro inserimento in un separato elenco ed alla graduatoria in base ai criteri previsti dal comma 3 della norma finale n° 10 del DPR 270/00, con possibilità di turnazione nelle sostituzioni di continuità assistenziale.

L’assegnazione di turni di continuità assistenziale ai medici frequentanti il corso di formazione o di specializzazione o le sostituzioni di medici di medicina generale non dovranno in ogni caso pregiudicare la frequenza ai corsi o interferire con lo svolgimento delle attività formative.

A tal fine si invitano le Aziende che si trovano nella necessità di conferire turni di incarico a detti medici di inserirli in orari e turni che consentano il regolare svolgimento delle attività formative.

Le disposizioni di cui trattasi, per quanto riguarda i medici frequentanti il corso di formazione in medicina generale, saranno valutate anche in sede di Comitato Tecnico Scientifico, al fine di fornire eventuali indicazioni, tenuto conto della necessità di garantire l’iter formativo e la continuità di apprendimento.  

(Dott.ssa R. Zanzi) Responsabile del Servizio Politica del Farmaco e Medicina Generale Assessorato Sanità                                                                                                                     

  07/1/02

SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE PER GLI ISCRITTI

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine nella seduta del 13 novembre u.s. ha deliberato di istituire un servizio di consulenza legale gratuita a favore degli iscritti a partire dal 2002. L’incarico è stato affidato all’Avv.to Giorgio Fregni che sarà presente presso la sede dell’Ordine nella giornata di VENERDI’ DALLE ORE 12 ALLE ORE 13,previo appuntamento.

Le competenze spettanti all’Avv.to Fregni per l’attività di consulenza che lo stesso svolgerà presso la nostra sede verranno corrisposte dall’Ordine che ha stipulato con il legale un accordo. L’attività del legale deve intendersi limitata a prestazioni di pareri e consulenze ed è esclusa l’attività di assistenza in procedura giudiziale. Si precisa che restano esclusi pareri in materia di diritto penale.Gli interessati sono pertanto invitati a contattare la segreteria dell’Ordine (tel. 059/247711) per fissare l’appuntamento.

 


Sito ottimizzato per MS Internet Explorer con risoluzione 800 x 600, 16 milioni di colori, carattere medio

Grafica e Html di Francesco Pantusa - Aggiornamento a cura di Federica Ferrari