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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena |
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ANNO
2004
Ai
Sigg.ri Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
La Legge 23 agosto2004, n. 243 (recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria………), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004, all’art. 1, commi 39 e 40 recita: le società professionali mediche e odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio Sanitario Nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio Sanitario Nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone. Inutile
nasconderTi la mia soddisfazione e la mia gioia per il duplice risultato
ottenuto: 1. aumento delle entrate contributive al Fondo Specialisti esterni; 2.
opportuno sostegno all’equilibrio finanziario della gestione che, come
rilevato dalla Corte dei Conti, dai Ministeri
vigilanti e dalla Commissione parlamentare di controllo sull’attività
degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza sociale, evidenzia da anni una situazione di
disavanzo. Per
l’applicazione di detta nuova normativa l’ ENPAM si riserva di emanare
apposita direttiva. Eolo Parodi Presidente Fondazione E.N.P.A.M.
A OUANGOLO NON HO
MEDICINE A seguito dell’incontro del Presidente dell’Ordine, Dott. D’Autilia con il Presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sig. Claudio Dugoni, il Consiglio direttivo dell’Ordine ha deciso di appoggiare l’iniziativa di raccogliere medicinali da inviare alla comunità di Ouangolodougou.
Si riporta di seguito l’articolo apparso su Il Resto del Carlino di Modena in data 1 settembre u.s. e la risposta dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri allo stesso.
In
merito all’articolo apparso su Il Resto del Carlino di Modena in data 1
settembre u.s. “medici la tassa sugli orfani”, l’Ordine di Modena
ritiene di sottolineare come si sia immediatamente attivato in una seduta
straordinaria del Consiglio Direttivo e per rispondere alle istanze dei
giovani medici è stato deciso di inviare all’ONAOSI una richiesta di forte
riduzione del contributo per i giovani colleghi. Questa
iniziativa è stata presa dal Consiglio pur nella consapevolezza che l’ONAOSI
è una fondazione privata e del tutto autonoma rispetto agli Ordini e alla
Federazione Nazionale. Per
quanto attiene alla quota di iscrizione all’Ordine, preghiamo l’estensore
dell’articolo di controllare con attenzione la tabella sottostante e di
ricordare che la quota stessa è sostanzialmente invariata da almeno 5 anni. QUOTE ISCRIZIONE ANNO 2004 DEGLI ORDINI MEDICI EMILIA ROMAGNA
Ci
spiace per ultimo rimarcare che l’estensore dell’articolo non si è
premurato di verificare la qualità dei servizi dell’Ordine di Modena
che negli ultimi anni ha offerto ai colleghi corsi di aggiornamento gratuiti
e accreditati, occasioni di incontro con personalità della politica e della
cultura, oltre ovviamente a tutta la gamma delle prestazioni normalmente
erogate. Per
ultimo si fa rilevare che il contributo richiesto dall’ONAOSI (che è una
legge dello Stato) non è sugli orfani ma a favore e tutela degli orfani dei
medici!
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di Modena
si informano i colleghi che in questi giorni stanno ricevendo presso il proprio domicilio gli avvisi di pagamento ONAOSI che trattasi di un contributo reso obbligatorio con l'art. 52 comma 23 della Legge n.289/2002. Con tale norma dal 2003 è stata estesa la contribuzione ONAOSI a tutti i sanitari (medici chirurghi, odontoiatri, farmacisti e medici veterinari) iscritti ai rispettivi Ordini professionali (mentre era già obbligatoria per i dipendenti da Enti ed Amministrazioni Pubbliche mediante trattenuta in busta paga). In relazione alla scadenza della prima rata prevista per il 31.7.2004, l'ONAOSI ha specificato che a causa di disguidi alcuni avvisi potrebbero pervenire in ritardo. In tal caso viene fornita assicurazione che eventuali pagamenti effettuati dopo tale data saranno considerati regolari e non daranno luogo ad alcun addebito aggiuntivo. Per ulteriori informazioni sulla contribuzione e sulle prestazioni erogate dalla Fondazione ONAOSI i contribuenti possono: ü contattare il numero telefonico 199166060 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 21.ü consultare il sito internet www.onaosi.itü inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo ‘contributi@onaosi.it’ü per comunicazioni relative a inesattezze nei dati anagrafici, o alla eventuale condizione di dipendenza presso un Ente pubblico, le segnalazioni possono essere inviate per lettera al seguente indirizzo: “Fondazione ONAOSI” Via XX Settembre, 156 06124 PERUGIA o tramite e-mail all’indirizzo contributi@onaosi.it.
Come tutti i colleghi sanno, avevamo rilevato l'assoluta incongruenza del 21 agosto come termine ultimo per la presentazione delle domande da parte dei professionisti interessati, odontoiatri in primis, per l'autorizzazione degli studi professionali. Ci si era attivati pertanto, come Ordine provinciale prima e come Federazione regionale poi, per ottenere lo slittamento alla fine dell'anno della data già prevista nella delibera regionale 327/2004. La risposta dell'Assessore Bissoni è stata pronta e puntuale. Non solo, ma nella nota dell'Assessorato si accolgono alcuni suggerimenti che i colleghi modenesi partecipanti agli incontri , dr. Addamo, Gozzi e Reggiani, avevano proposto per alleggerire la "pesantezza" di alcune norme contenute nella delibera di cui sopra. Non ci sembra un risultato da poco. Ciò
è stato possibile grazie al coinvolgimento dei tanti colleghi che hanno
partecipato agli incontri promossi dall'Ordine i quali hanno compreso
l'importanza del ruolo rappresentativo dell'istituzione ordinistica, non più
di mera facciata ma di assoluta sostanza. I loro consigli sono stati la base
dei documenti preparati dai nostri rappresentanti e oggi dobbiamo registrare
con grande soddisfazione di aver raggiunto un bel traguardo.
Il presidente dell'Ordine Dr. N. D'Autilia E' con grande soddisfazione che l' Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena vede accolta la sua richiesta, inoltrata all' Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna di differire il termine inizialmente fissato dalla delibera della Giunta Regionale n. 327/04, per il 21 agosto 2004, (pieno periodo feriale) per la presentazione della domanda, al Comune competente per territorio di "autorizzazione all'esercizio da parte degli studi odontoiatrici e medici ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente". Il termine per la presentazione delle domande è stato infatti differito con delibera della Giunta Regionale al 31 dicembre 2004. Dalla nuova delibera si è provveduto a semplificare le modalità di compilazione della domanda da parte dei titolari degli studi odontoiatrici e "di consentirne l' utilizzazione sia da parte dei professionisti odontoiatri titolari di studio alla data di entrata in vigore della D.G.R. n. 327/04, sia da parte di quelli che si doteranno di studio professionale successivamente a tale data". E' stato quindi modificato lo schema di domanda per il rilascio dell'autorizzazione per il funzionamento di studio professionale odontoiatrico, che dovrà essere presentato, inoltre, anche nei casi in cui si tratti di studio associato; in tale caso la domanda dovrà evidenziare i nominativi di tutti i professionisti associati e dovrà essere da tutti sottoscritta. L'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena esprime pertanto soddisfazione per la disponibilità dimostrata dagli organi regionali per consentire una più graduale introduzione della nuova normativa che è sicuramente di grande impatto per l'attività dei problemi sanitari.
Casi da sottrarre all'obbligo di notificazione al Garante: in G.U. il provvedimento dell'Autorità
Già il Codice in materia di protezione dei dati personali, entrato in vigore il 1° gennaio scorso, aveva introdotto una robusta semplificazione in materia, riducendo a pochi casi essenziali l’obbligo di notificare preventivamente all’Autorità l’avvio di un trattamento di dati. Fin dalle prime settimane di applicazione del Codice, e in vista del termine transitorio del 30 aprile per la presentazione delle notificazioni, il Garante ha ritenuto necessario individuare, a date condizioni, nuove semplificazioni che interessano società, enti locali, operatori sanitari (in particolare medici di medicina generale e pediatri), liberi professionisti, datori di lavoro e gestori di impianti di videosorveglianza. Roma, 7 aprile 2004
I nuovi requisiti per l'autorizzazione delle strutture complesse L'incontro è rivolto all'approfondimento della recente delibera regionale n.327 del 23.2.2004 che prevede modalità e tempi per ottenere l'autorizzazione al funzionamento (fino ad ora non richiesta) anche per gli studi professionali odontoiatrici, di chirurgia ambulatoriale e in generale per tutti gli studi professionali con attività a rischio per la sicurezza del paziente. Si caldeggia la partecipazione di tutti coloro che sono tenuti agli adempimenti di cui alla delibera regionale. Scarica il programma dell'incontro. Per ulteriori informazioni sull'argomento e normativa di riferimento è possibile accedere alla apposita sezione di questo sito.
DELIBERA DEL GARANTE N.1 DEL 31.3.2004: PROVVEDIMENTO RELATIVO AI CASI DA SOTTRARRE ALL'OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE AL GARANTE Il Garante semplifica le notificazioni: i casi in cui è veramente necessaria L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha adottato il previsto provvedimento per individuare i trattamenti di dati personali (raccolta, uso, conservazione etc.) che non dovranno essere oggetto di notificazione al Garante. Già il Codice in materia di protezione dei dati personali, entrato in vigore il 1 gennaio scorso, aveva introdotto una robusta semplificazione in materia, riducendo a pochi casi essenziali l’obbligo di notificare preventivamente all’Autorità l’avvio di un trattamento di dati. Fin dalle prime settimane di applicazione del Codice, e in vista del termine transitorio del 30 aprile per la presentazione delle notificazioni, il Garante ha ritenuto necessario individuare, a date condizioni, nuove semplificazioni che interessano società, enti locali, operatori sanitari (in particolare medici di medicina generale e pediatri), liberi professionisti, datori di lavoro e gestori di impianti di videosorveglianza. Il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Roma, 31 marzo 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO l’art. 37, commi 1 e 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; RILEVATO che tale Codice indica i trattamenti di dati da notificare al Garante e demanda a questa Autorità il compito di individuare, tra essi, quelli sottratti all’obbligo di notificazione purché non suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato in ragione delle modalità di trattamento o della natura dei dati (art. 37, comma 1); RILEVATO che il medesimo Codice demanda altresì al Garante il compito di individuare ulteriori trattamenti in aggiunta a quelli elencati nella predetta disposizione; VISTA la documentazione in atti; RILEVATO in sede di prima applicazione del Codice che taluni trattamenti sono effettuati con modalità che permettono, allo stato, di sottrarli all’obbligo di notificazione, ferma restando l’osservanza degli ulteriori principi ed obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il Prof. Stefano Rodotà; DELIBERA A) di sottrarre all’obbligo di notificazione al Garante, tra i casi previsti dall'art. 37, comma 1, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196: 1) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. a) di tale disposizione:
2) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. b) della medesima disposizione, i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti:
4) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. d), i trattamenti di dati personali:
5) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. e), i trattamenti di dati sensibili effettuati:
6) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. f), i trattamenti di dati personali:
B) di inviare copia della presente deliberazione all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2004 IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE
La Camera dei deputati ha bocciato il "Decreto legge 10/2004 sulle emergenze sanitarie" in precedenza approvato dal Senato:niente privacy sanitaria alleggerita. Il D.L. prevedeva infatti l'eliminazione dell'obbligo di "notifica" al Garante del trattamento dei dati per MMG e pediatri di libera scelta, nonchè l'obbligo di usare misure specifiche di riservatezza (numero di chiamata, distanza di cortesia,ecc..), generalità del paziente sulle ricette coperte solo su richiesta dello stesso, immediata entrata in vigore della norma sulla raccolta del consenso. Sulla privacy sanitaria, per ora, si torna alla versione originaria del decreto legislativo 196/03.
La delibera n. 327 del 23.2.2004, trattandosi di testo particolarmente voluminoso, è consultabile presso la segreteria dell'Ordine oppure on line in formato pdf. |
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