Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena

Segreteria e organi istituzionali

Normativa

Bollettino

Sostituzioni

La professione

Ultime notizie

Aggiornamento professionale

Risorse in rete

Servizi al cittadino


                                                

                 Ultime notizie

                         di Federica Ferrari

 

Concorsi pubblici per dirigenti di primo-secondo livello

ANNO 2004   

20/10/2004 Tariffario minimo professionale dei Medici di Medicina del Lavoro: delibera del 19/10/2004 


 

07/10/2004  Legge 23 agosto 2004 n. 243: versamenti ENPAM per attività medica attinente       a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale.

 Ai Sigg.ri Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri                                               

La Legge 23 agosto2004, n. 243 (recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli  enti di previdenza ed assistenza obbligatoria………), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004, all’art. 1, commi 39 e 40 recita:

le società professionali mediche e odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio Sanitario Nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio Sanitario Nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.

Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone.

Inutile nasconderTi la mia soddisfazione e la mia gioia per il duplice risultato ottenuto: 

1.  aumento delle entrate contributive al Fondo Specialisti esterni;

2.  opportuno sostegno all’equilibrio finanziario della gestione che, come rilevato dalla Corte dei Conti, dai Ministeri      vigilanti e dalla Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di          previdenza e assistenza sociale, evidenzia da anni una situazione di disavanzo. 

Per l’applicazione di detta nuova normativa l’ ENPAM si riserva di emanare apposita direttiva. 

                                                                          Eolo Parodi           Presidente Fondazione E.N.P.A.M.

23/09/2004  PROGETTO EWOLE’ 

A OUANGOLO NON HO MEDICINE: AIUTIAMO I BAMBINI DELLA COSTA D’AVORIO

A seguito dell’incontro del Presidente dell’Ordine, Dott. D’Autilia con il Presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sig. Claudio Dugoni, il Consiglio direttivo dell’Ordine ha deciso di appoggiare l’iniziativa di raccogliere medicinali da inviare alla comunità di Ouangolodougou.

3/09/2004 Contributo ONAOSI: la posizione dell'Ordine di Modena.

Si riporta di seguito l’articolo apparso su Il Resto del Carlino di Modena in data 1 settembre u.s. e la risposta dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri allo stesso.

In merito all’articolo apparso su Il Resto del Carlino di Modena in data 1 settembre u.s. “medici la tassa sugli orfani”, l’Ordine di Modena ritiene di sottolineare come si sia immediatamente attivato in una seduta straordinaria del Consiglio Direttivo e per rispondere alle istanze dei giovani medici è stato deciso di inviare all’ONAOSI una richiesta di forte riduzione del contributo per i giovani colleghi.

Questa iniziativa è stata presa dal Consiglio pur nella consapevolezza che l’ONAOSI è una fondazione privata e del tutto autonoma rispetto agli Ordini e alla Federazione Nazionale.

Per quanto attiene alla quota di iscrizione all’Ordine, preghiamo l’estensore dell’articolo di controllare con attenzione la tabella sottostante e di ricordare che la quota stessa è sostanzialmente invariata da almeno 5 anni. 

QUOTE ISCRIZIONE ANNO 2004 DEGLI ORDINI MEDICI EMILIA ROMAGNA

REGGIO EMILIA 180,00 
PIACENZA 160,52 
MODENA 155,00 
RIMINI 154,00 
PARMA 151,00
FERRARA 150,00
FORLI' 150,00
RAVENNA 129,11 
BOLOGNA 77,00 

Ci spiace per ultimo rimarcare che l’estensore dell’articolo non si è premurato di verificare la qualità  dei servizi dell’Ordine di Modena che negli ultimi anni ha offerto ai colleghi corsi di aggiornamento gratuiti e accreditati, occasioni di incontro con personalità della politica e della cultura, oltre ovviamente a tutta la gamma delle prestazioni normalmente erogate.

Per ultimo si fa rilevare che il contributo richiesto dall’ONAOSI (che è una legge dello Stato) non è sugli orfani ma a favore e tutela degli orfani dei medici! 

                                                             Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di Modena 

17/08/04 Obbligo del contributo ONAOSI:

si informano i colleghi che in questi giorni stanno ricevendo presso il proprio domicilio gli avvisi di pagamento ONAOSI che trattasi di un contributo reso obbligatorio con l'art. 52 comma 23 della Legge n.289/2002. Con tale norma dal 2003 è stata estesa la contribuzione ONAOSI a tutti i sanitari (medici chirurghi, odontoiatri, farmacisti e medici veterinari) iscritti ai rispettivi Ordini professionali (mentre era già obbligatoria per i dipendenti da Enti ed Amministrazioni Pubbliche mediante trattenuta in busta paga). In relazione alla scadenza della prima rata prevista per il 31.7.2004, l'ONAOSI ha specificato che a causa di disguidi alcuni avvisi potrebbero pervenire in ritardo. In tal caso viene fornita assicurazione che eventuali pagamenti effettuati dopo tale data saranno considerati regolari e non daranno luogo ad alcun addebito aggiuntivo.

Per ulteriori informazioni sulla contribuzione e sulle prestazioni erogate dalla Fondazione ONAOSI i contribuenti possono:

ü contattare il numero telefonico 199166060 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 21.

ü consultare il sito internet www.onaosi.it

ü inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo ‘contributi@onaosi.it’

ü per comunicazioni relative a inesattezze nei dati anagrafici, o alla eventuale condizione di dipendenza presso un Ente pubblico, le segnalazioni possono essere inviate per lettera al seguente indirizzo: “Fondazione ONAOSI” Via XX Settembre, 156 06124 PERUGIA o tramite e-mail all’indirizzo contributi@onaosi.it.

07/07/2004 Prorogato al 31 dicembre 2004 il termine per la presentazione delle domande di autorizzazione degli studi professionali

Come tutti i colleghi sanno, avevamo rilevato l'assoluta incongruenza del 21 agosto come termine ultimo per la presentazione delle domande da parte dei professionisti interessati, odontoiatri in primis, per l'autorizzazione degli studi professionali.

Ci si era attivati pertanto, come Ordine provinciale prima e come Federazione regionale poi, per ottenere lo slittamento alla fine dell'anno della data già prevista nella delibera regionale 327/2004.

La risposta dell'Assessore Bissoni è stata pronta e puntuale. Non solo, ma nella nota dell'Assessorato si accolgono alcuni suggerimenti che i colleghi modenesi partecipanti agli incontri , dr. Addamo, Gozzi e Reggiani, avevano proposto per alleggerire la "pesantezza" di alcune norme contenute nella delibera di cui sopra.

Non ci sembra un risultato da poco.

Ciò è stato possibile grazie al coinvolgimento dei tanti colleghi che hanno partecipato agli incontri promossi dall'Ordine i quali hanno compreso l'importanza del ruolo rappresentativo dell'istituzione ordinistica, non più di mera facciata ma di assoluta sostanza. I loro consigli sono stati la base dei documenti preparati dai nostri rappresentanti e oggi dobbiamo registrare con grande soddisfazione di aver raggiunto un bel traguardo. 

                                                                                    Il presidente dell'Ordine 

                                                                                         Dr. N. D'Autilia

  10/06/2004 Differito al 31.12.2004 il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio da parte degli studi professionali

E' con grande soddisfazione che l' Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena vede accolta la sua richiesta, inoltrata all' Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna di differire il termine inizialmente fissato dalla delibera della Giunta Regionale n. 327/04, per il 21 agosto 2004, (pieno periodo feriale) per la presentazione della domanda, al Comune competente per territorio di "autorizzazione all'esercizio da parte degli studi odontoiatrici e medici ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente". Il termine per la presentazione delle domande è stato infatti differito con delibera della Giunta Regionale al 31 dicembre 2004. Dalla nuova delibera si è provveduto a semplificare le modalità di compilazione della domanda da parte dei titolari degli studi odontoiatrici e "di consentirne l' utilizzazione sia da parte dei professionisti odontoiatri titolari di studio alla data di entrata  in  vigore  della   D.G.R.  n.  327/04,   sia  da  parte  di  quelli che  si doteranno  di  studio  professionale successivamente a tale data". E' stato quindi modificato lo schema di domanda per il rilascio dell'autorizzazione per il funzionamento di studio professionale odontoiatrico, che dovrà essere presentato, inoltre, anche nei casi in cui si tratti di studio associato; in tale caso la domanda dovrà evidenziare i nominativi di tutti i professionisti associati e dovrà essere da tutti sottoscritta. L'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena esprime pertanto soddisfazione per la disponibilità dimostrata dagli organi regionali per consentire una più graduale introduzione della nuova normativa che è sicuramente di grande impatto per l'attività dei problemi sanitari.

19/05/04 Approvate dal parlamento le modifiche al Codice della Privacy

  • medici di medicina generale e pediatri di libera scelta esonerati dall'obbligo di notifica;

  • viene mantenuta la possibilità di chiamare i pazienti "nominalmente";

  • la ricetta non è più criptata salvo esplicita richiesta dell'interessato;

  • il termine del 30 settembre per la raccolta del consenso informato è abrogata.

13/4/04 Privacy: ultima ora! pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera del Garante privacy n.1 del 31.3.2004.

Casi da sottrarre all'obbligo di notificazione al Garante: in G.U. il provvedimento dell'Autorità


É stato pubblicato sulla G.U. n. 81 del 6 aprile 2004 il previsto  provvedimento (Deliberazione n. 1 del 31 marzo  2004) adottato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) per individuare i trattamenti di dati personali (raccolta, uso, conservazione etc.) che non dovranno essere oggetto di notificazione al Garante.

Già il Codice in materia di protezione dei dati personali, entrato in vigore il 1° gennaio scorso, aveva introdotto una robusta semplificazione in materia, riducendo a pochi casi essenziali l’obbligo di notificare preventivamente all’Autorità l’avvio di un trattamento di dati.

Fin dalle prime settimane di applicazione del Codice, e in vista del termine transitorio del 30 aprile per la presentazione delle notificazioni, il Garante ha ritenuto necessario individuare, a date condizioni, nuove semplificazioni che interessano società, enti locali, operatori sanitari (in particolare medici di medicina generale e pediatri), liberi professionisti, datori di lavoro e gestori di impianti di videosorveglianza.

Roma, 7 aprile 2004

9/4/04 News L'Ordine organizza un incontro-dibattito sul tema: 

                I nuovi requisiti per l'autorizzazione delle strutture complesse 

L'incontro è rivolto all'approfondimento della recente delibera regionale n.327 del 23.2.2004 che prevede  modalità  e tempi  per  ottenere l'autorizzazione  al  funzionamento  (fino ad  ora  non richiesta)  anche  per  gli  studi  professionali odontoiatricidi chirurgia ambulatoriale  e  in generale per tutti  gli studi professionali con attività a rischio  per  la sicurezza del paziente.  Si caldeggia la partecipazione di tutti coloro che sono tenuti agli adempimenti  di  cui alla delibera regionale.   Scarica  il  programma  dell'incontro.    Per  ulteriori informazioni  sull'argomento  e normativa di riferimento è possibile accedere alla apposita sezione di questo sito

5/4/04 Privacy novità del 31.3.2004: MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA ESENTATI DALLA NOTIFICA

DELIBERA DEL GARANTE N.1 DEL 31.3.2004: PROVVEDIMENTO  RELATIVO AI CASI DA SOTTRARRE ALL'OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE AL GARANTE 

Il Garante semplifica le notificazioni: i casi in cui è veramente necessaria

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha adottato il previsto provvedimento per individuare i trattamenti di dati personali (raccolta, uso, conservazione etc.) che non dovranno essere oggetto di notificazione al Garante.

Già il Codice in materia di protezione dei dati personali, entrato in vigore il 1 gennaio scorso, aveva introdotto una robusta semplificazione in materia, riducendo a pochi casi essenziali l’obbligo di notificare preventivamente all’Autorità l’avvio di un trattamento di dati.

Fin dalle prime settimane di applicazione del Codice, e in vista del termine transitorio del 30 aprile per la presentazione delle notificazioni, il Garante ha ritenuto necessario individuare, a date condizioni, nuove semplificazioni che interessano società, enti locali, operatori sanitari (in particolare medici di medicina generale e pediatri), liberi professionisti, datori di lavoro e gestori di impianti di videosorveglianza.

Il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Roma, 31 marzo 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO l’art. 37, commi 1 e 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che tale Codice indica i trattamenti di dati da notificare al Garante e demanda a questa Autorità il compito di individuare, tra essi, quelli sottratti all’obbligo di notificazione purché non suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato in ragione delle modalità di trattamento o della natura dei dati (art. 37, comma 1);

RILEVATO che il medesimo Codice demanda altresì al Garante il compito di individuare ulteriori trattamenti in aggiunta a quelli elencati nella predetta disposizione;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO in sede di prima applicazione del Codice che taluni trattamenti sono effettuati con modalità che permettono, allo stato, di sottrarli all’obbligo di notificazione, ferma restando l’osservanza degli ulteriori principi ed obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

DELIBERA

A) di sottrarre all’obbligo di notificazione al Garante, tra i casi previsti dall'art. 37, comma 1, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196:

1) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. a) di tale disposizione:

a) i trattamenti non sistematici di dati genetici o biometrici effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti,  rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica. Ciò limitatamente ai dati e alle operazioni, compresa la comunicazione, indispensabili per perseguire finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo;

b) i trattamenti di dati genetici o biometrici effettuati nell’esercizio della professione di avvocato, in relazione alle operazioni e ai dati necessari per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria. Ciò sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell’interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) i trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di mezzi di trasporto aereo, navale e terrestre, effettuati esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto;

2) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. b) della medesima disposizione, i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti:

a) a fini di procreazione assistita, di trapianto di organi e tessuti, indagine epidemiologica, rilevazione di malattie mentali, infettive, diffusive o di sieropositività. Ciò sempre che i trattamenti siano effettuati non sistematicamente, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica e limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per la tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo;

b) ad esclusivi fini di monitoraggio della spesa sanitaria o di  adempimento di obblighi normativi in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione;


3) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. c), i trattamenti di dati idonei a rivelare la sfera psichica di lavoratori:

a) effettuati da associazioni, enti od organismi a carattere sindacale per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza, anche in tema di diritto al lavoro dei disabili;

b) effettuati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico o religioso riguardo a dati di propri dipendenti o collaboratori, per adempiere esclusivamente a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza;

4) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. d), i trattamenti di dati personali:

a) che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato volto a definire profili professionali, effettuati per esclusive finalità di occupazione o di gestione del rapporto di lavoro, fuori dei casi di cui alla lettera e) del medesimo art. 37, comma 1;

b)  che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato volto a definire il profilo di un investitore, effettuati esclusivamente per adempiere a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria;

c) relativi all’utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l’apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all’esclusivo  fine di agevolare l’accesso ai contenuti di un sito Internet;

5) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. e), i trattamenti di dati sensibili effettuati:

a) al solo fine di selezione di personale per conto esclusivamente di soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario o societario;

b) da soggetti pubblici per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro;

c) da associazioni o organizzazioni di categoria al solo fine di svolgere ricerche campionarie relativamente a dati riguardanti l’adesione alla medesima associazione o organizzazione;

6) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. f), i trattamenti di dati personali:

a) effettuati da soggetti pubblici per la tenuta di pubblici registri o elenchi conoscibili da chiunque;

b) registrati in banche di dati utilizzate in rapporti con l’interessato di fornitura di beni, prestazioni o servizi, o per adempimenti contabili o fiscali, anche in caso di inadempimenti contrattuali, azioni di recupero del credito e contenzioso con l’interessato;

c) registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici o privati per adempiere esclusivamente ad obblighi normativi in materia di rapporto di lavoro, previdenza o assistenza;

d) registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici al solo fine della tenuta ed esecuzione di atti, provvedimenti e documenti, in tema di riscossione di tributi, applicazione di sanzioni amministrative, o rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni;

e)  relativi a immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio;

f) trattati, in base alla legge, dai soggetti autorizzati in relazione alle operazioni e ai dati necessari all’esclusivo fine di prestare l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali ("confidi");

B) di inviare copia della presente deliberazione all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004
IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

18/3/04 Privacy: ultima ora!

La Camera dei deputati ha bocciato il "Decreto legge  10/2004 sulle emergenze sanitarie" in precedenza approvato dal Senato:niente privacy sanitaria alleggerita. Il D.L. prevedeva infatti l'eliminazione dell'obbligo di "notifica" al Garante del trattamento dei dati per MMG e pediatri di libera scelta, nonchè l'obbligo di usare misure specifiche di riservatezza (numero di chiamata, distanza di cortesia,ecc..), generalità del paziente sulle ricette coperte solo su richiesta dello stesso, immediata entrata in vigore della norma sulla raccolta del consenso.

Sulla privacy sanitaria, per ora, si torna alla versione originaria del decreto legislativo 196/03.

11/3/04 La Regione Emilia Romagna approva la delibera per l´autorizzazione e l´accreditamento delle strutture sanitarie  (Delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2004, n.327-pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna n.28 del 27.2.2004)

E´ stata approvata dalla Giunta regionale la delibera che ridefinisce le procedure e i requisiti per l´autorizzazione e l´accreditamento delle strutture sanitarie. L´autorizzazione è indispensabile al funzionamento della struttura e mira a garantirne la sicurezza. L´accreditamento fornisce lo status di soggetto idoneo ad operare per conto del Servizio sanitario nazionale ed è finalizzato a garantire la qualità dell´intero processo assistenziale.
Con la delibera vengono ricondotti in una unica normativa i provvedimenti necessari a dare applicazione alla legge regionale 34/98 contenente le "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private".
autorizzazione al funzionamento riguarda tutte le strutture pubbliche e private che erogano servizi sanitari. Prevede il possesso di requisiti - strutturali, impiantistici, di attrezzature - che attengono tipicamente alla destinazione sanitaria di una struttura.
Per tutti gli ospedali, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi pubblici e privati già in possesso di autorizzazione, la delibera definisce nuovi requisiti in particolare riguardo alle procedure per la prevenzione del rischio biologico, vale a dire il rischio di contrarre infezioni. I nuovi requisiti vengono applicati in tutte le strutture costruite ex novo e in tutti gli ampliamenti o ristrutturazioni di strutture esistenti.
La delibera prevede la necessità di autorizzazione al funzionamento - fino ad ora non richiesta - anche per gli studi professionali odontoiatrici, di chirurgia ambulatoriale, e, in generale, per gli studi professionali le cui attività possono comportare rischi per la sicurezza del paziente (ad esempio strutture in cui si fanno endoscopie). Entro 180 giorni dalla approvazione della delibera tutti gli studi professionali con tali caratteristiche, sia che operino per il Servizio sanitario regionale sia che operino privatamente, devono presentare domanda di autorizzazione.
L´autorizzazione viene rilasciata dal sindaco del Comune in cui ha sede la struttura, a seguito di istruttoria di una apposita Commissione dell´Azienda sanitaria locale di riferimento.
In tutte le strutture sanitarie, inoltre, devono ovviamente essere applicate tutte le norme di sicurezza che discendono dalla legislazione generale: norme relative agli impianti elettrici, agli impianti antincendio, alla antisismica, alla sicurezza del lavoro.
accreditamento istituzionale è l´atto che conferisce alle strutture sanitarie e ai professionisti lo status di "soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale".
Prevede il possesso di requisiti - ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli dell´autorizzazione - che fanno riferimento alla qualità dell´assistenza sanitaria e alle relative modalità di valutazione. Essi riguardano le procedure assistenziali, i percorsi assistenziali, i requisiti professionali degli operatori, i risultati dell´assistenza.
La delibera stabilisce che in Emilia-Romagna l´accreditamento sarà rilasciato a quei soggetti - pubblici e privati - che risultino funzionali "alle esigenze della programmazione regionale, elaborata in relazione al fabbisogno assistenziale della popolazione".
Il direttore generale alla sanità e alle politiche sociali della Regione, con una propria determinazione, definirà i tempi per l´inizio delle attività di accreditamento che avverrà a partire dalle strutture sanitarie pubbliche e private già provvisoriamente accreditate.
L´accreditamento è rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna (assessorato Sanità), dopo una istruttoria tecnica per la valutazione del possesso dei requisiti condotta dall´Agenzia sanitaria regionale.
La delibera non riguarda l´accreditamento delle strutture e dei professionisti che svolgono attività specialistiche ambulatoriali e, in proposito, rimanda ad un successivo e apposito atto della Giunta regionale. 

La delibera n. 327 del 23.2.2004, trattandosi di testo particolarmente voluminoso, è consultabile presso la segreteria dell'Ordine  oppure on line in formato pdf.

     

 

Sito ottimizzato per MS Internet Explorer con risoluzione 800 x 600, 16 milioni di colori, carattere medio

Grafica e Html di Francesco Pantusa - Aggiornamento a cura di Federica Ferrari