Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena

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  L'aggiornamento professionale e l'E.C.M.      

Eventi formativi organizzati dall'Ordine

CORSI PER DATORI DI LAVORO DI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI
CHE INTENDONO ESERCITARE LA FUNZIONE DI RSPP

L’ 11 gennaio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo sancito tra il Ministero del lavoro, il Ministero della Salute e le Regioni che disciplina i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi nei casi previsti dal D.Lgs 81/08. Con riferimento ai medici e agli odontoiatri, che debbano svolgere ex-novo il percorso formativo il modulo passa da 16 a 48 ore.
In fase di prima applicazione verranno riconosciuti i percorsi da 16 ore svolti entro e non oltre 6 mesi dall’entrata in vigore della normativa (11 luglio 2012).
Il Consiglio dell’Ordine si rende disponibile ad organizzare i percorsi formativi di 16 ore e invita tutti i colleghi interessati a comunicare la propria disponibilità entro e non oltre il 18 febbraio 2012 . I corsi si svolgeranno il sabato mattina nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno p.v. 
Nelle prossime settimane verrà data via mail comunicazione di data e luogo dello svolgimento.

Pre-iscrizione al corso

 

NUOVA SERATA DI AGGIORNAMENTO SULLA PEC 
(posta elettronica certificata)
(ACQUISIZIONE - GESTIONE - CONFIGURAZIONE)

Vista la positiva esperienza della serata di aggiornamento sulla PEC svoltasi il 10 novembre u.s., il Consiglio Direttivo inviata i colleghi interessati che non hanno potuto partecipare a comunicare la propria adesione.
Nei prossimi giorni verrà data via mail comunicazione di data e luogo dello svolgimento della serata che varierà in base al numero delle richieste che perverranno.

ISCRIZIONE ALLA SERATA DI AGGIORNAMENTO


Corso dell'Ordine per RSPP

Si pubblicano gli atti del corso RSPP (responsabile per la sicurezza) organizzato dall'Ordine in collaborazione con il Dipartimento di sanità pubblica.

Normativa

Normativa

Dispositivi medici

Radioprotezione

Radioprotezione

Requisiti per i locali

Rischio biologico

Rischio biologico

Visite mediche collegiali

Dispositivi di protezione individuale

Maternità

Sorveglianza sanitaria


Corso dell'Ordine sulle certificazioni e prescrizioni mediche

Per il secondo anno consecutivo l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena ha ritenuto di sensibilizzare i colleghi neo laureati sulla corretta redazione dei certificati di maggiore utilizzo nella pratica clinica quotidiana (malattia, infortunio sul lavoro, denuncia di malattia infettiva, etc) e delle ricette sia del SSN sia libero professionali.
L’iniziativa si è svolta il 21 aprile u.s. presso il centro Famiglia di Nazareth con una nutrita partecipazione di colleghi.
Si pubblica la documentazione oggetto del corso:

certificazioni  mediche                  prescrizioni farmaci


Corso dell'Ordine sulle vaccinazioni

Nell’ambito dell’accordo nazionale tra il Ministero della Salute e la FNOMCeO relativo al un programma di sensibilizzazione dei medici italiani sul tema della vaccinazione antinfluenzale, anche alla luce dello scarso successo della recente campagna vaccinale contro il virus H1N1, l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Modena ha organizzato il primo corso (14.4.2010) per medici di medicina generale e pediatri di libera scelta con la partecipazione di alcuni dei massimi esperti in materia.

Si pubblicano i documenti consegnati in occasione dell’evento e il materiale proiettato dai relatori.

Ambito distrettuale e aziendale della vaccinazione

Epidemie, pandemie, influenze, vaccini

I dati regionali delle vaccinazioni 2009-2010 per il virus AN1/H1

Le vaccinazioni in medicina generale

Le vaccinazioni in pediatria

Guida alle controindicazioni vaccinali

Guida alle controindicazioni vaccinali IV ed.



E.C.M. Educazione continua in medicina

Il Programma ECM 2011-2013
Dall'1 gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo programma ECM, regolamentato dagli Accordi Stato Regioni del 7 agosto 2008 e del 5 novembre 2009, dalla Determinazione della Commissione Nazionale ECM del 13 gennaio 2010 e dal DPCM del 26 Luglio 2010.

È confermato che ogni operatore sanitario dovrà acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2011-2013 (50 crediti/anno - minimo 25 e massimo 75). 

A partire dal 2011 verranno riconosciute ai fini ECM le seguenti tipologie:
1. Formazione Residenziale
2. Convegni e congressi
3. Formazione residenziale Interattiva
4. Training individualizzato 
5. Gruppi miglioramento o di studio, commissioni, comitati Attività di ricerca
6. Audit clinico e/o assistenziale
7. Autoapprendimento senza tutor (FAD)
8. Autoapprendimento con tutor (FAD)
9. Docenza e tutoring + altro 

Per convegni, congressi, simposi e conferenze (tipologia 2), per gruppi di miglioramento (tipologia 5), per attività di ricerca (tipologia 6), per docenze e tutoring (tipologia 10) nei tre anni il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere il 60% di 150, vale a dire 90 crediti nei 3 anni.

La nuova ECM vincola in modo diretto il numero di partecipanti e il numero di crediti da assegnare ai singoli eventi (nella formazione residenziale fino a 20 partecipanti il numero di crediti per ora è di 1,25, da 21 a 50 partecipanti 1,20, da 51 a 100 partecipanti 1 credito).

Formazione all'estero
Per i crediti da fad con provider non italiani (EU, USA e Canada) il certificato ottenuto dal provider fad straniero deve essere trasmesso a cura del professionista all'Ordine, e registrato con il 50% dei crediti attestati.

Attività di tutor (nella formazione MMg e nel tirocinio per l'esame di stato di medico chirurgo)
Per l'attività di tutoraggio nella formazione base e post base svolta, sulla base della certificazione l'Ordine Professionale provvederà all'emissione dell'attestazione e erogazione dei crediti. Sono acquisibili 4 crediti per mese di tutoraggio, con il Limite di utilizzo del 50% dei crediti di ogni anno (25 crediti).

Esoneri

L’Ordine effettua il controllo del corretto adempimento dell’obbligo formativo anche in riferimento alle deroghe (esoneri) previste per soddisfare l’obbligo formativo e il numero dei crediti acquisiti nel triennio.

Recupero dei crediti 
Qualora l’interessato, per motivi di carattere eccezionale, non abbia adempiuto all’obbligo formativo, l’Ordine professionale competente per territorio, consentirà allo stesso di recuperare il suo debito formativo entro l’anno successivo alla scadenza del triennio. L’Ordine è perciò garante dell’appropriatezza della formazione continua rispetto agli obiettivi formativi.

Certificazione dei crediti
L’Ordine, su richiesta degli interessati, certificherà i crediti conseguiti dai professionisti avvalendosi del sistema dell’anagrafe nazionale. La certificazione riguarderà la verifica del dossier formativo con la distribuzione dei crediti formativi acquisiti, le tipologie formative utilizzate, l’eventuale presenza di deroghe dall’obbligo formativo, il numero complessivo dei crediti acquisiti nel triennio.

Offerta formativa
L’Ordine può rivestire la funzione di produttore di formazione continua riguardo gli argomenti di etica, deontologia, legislazione, comunicazione.

IL NUOVO SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 5.11.2009 

COSA CAMBIA CON IL NUOVO SISTEMA ECM

La  Conferenza Stato – Regioni il 5 novembre 2009 ha approvato "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, i liberi professionisti".  

I due elementi fondamentali della nuova Ecm sono rappresentati dall’ accreditamento dei provider e dalla valorizzazione della formazione a distanza.  

PROVIDER - Il sistema prevede che l'accreditamento sia  rivolto non più ai singoli eventi, ma agli organizzatori (provider), con possibilità per questi ultimi di assegnazione diretta dei crediti formativi.   L'accreditamento dei provider sarà affidato alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) oppure alle Regioni e Province Autonome, a seconda dell'ambito di attività del provider stesso. I requisiti per ottenere l’accreditamento saranno  previsti dal “MANUALE DI ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER”. L’Ente accreditante  ha anche il compito di verificare che i requisiti di accreditamento perdurino, in particolare per quanto riguarda la qualità della formazione proposta. Non possono essere accreditati produttori di farmaci o presidi medici, che possono però sponsorizzare la formazione, secondo precise  regole di trasparenza.

CREDITI FORMATIVI - Per il triennio 2008-2010 si riconferma la misura di 150 crediti annui suddivisi in 50 per ogni anno (minimo 25 max 75). I crediti ECM vengono assegnati dal provider ad ogni programma educazionale sulla base di criteri  uniformi indicati dalla CNFC sulla base del tempo, tipologia formativa e caratteristiche del programma.  Per questo triennio possono essere considerati nel calcolo dei 150 crediti anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti. I crediti formativi attestati ai professionisti  da un provider accreditato a livello regionale, hanno valore nazionale. Il provider si occuperà della trasmissione al COGEAPS (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) dei crediti assegnati ad ogni partecipante.

COMITATO DI GARANZIA – A tutela  della trasparenza del sistema è il 'Comitato di Garanzia per l'indipendenza dell'Ecm dal sistema di sponsorizzazione'. Particolare attenzione sarà riservata alla verifica di qualità e indipendenza dei provider anche mediante visite annue in loco presso i provider. Qualora il Comitato riscontri violazioni, in funzione della loro gravità,  potrà sanzionare fino alla revoca dell’accreditamento in via temporanea o definitiva.

ALBO NAZIONALE - Sarà predisposto dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, di concerto con gli altri Enti accreditanti a livello regionale, l'Albo nazionale dei provider Ecm, che include tutti i provider accreditati. La Commissione ne cura anche l'aggiornamento sistematico, rendendolo pubblicamente consultabile e mettendo in rilievo eventuali sanzioni ricevute.

RAPPORTO ANNUALE - Ogni Ente che accredita produce un Rapporto annuale sulle attività Ecm, che include, tra l'altro, i risultati delle verifiche effettuate. La Commissione nazionale, sulla base dei Rapporti e sulla scorta dei dati dell'Osservatorio nazionale e del COGEAPS produce un Rapporto annuale sulle attività Ecm in Italia che analizza anche i punti critici del sistema complessivo.

OBIETTIVI FORMATIVI – l’Accordo individua gli obiettivi formativi che possono essere nazionali e regionali e rappresentano gli strumenti per orientare i programmi di formazione continua rivolti agli operatori sanitari. Sono individuati in coerenza con i Piani Sanitari Nazionali e Regionali e su di essi si definiscono i  Piani di Formazione dei singoli provider.  

FORMAZIONE A DISTANZA -  Novità anche per la Formazione a distanza (Fad) che viene valorizzata e regolata introducendo garanzie e requisiti tecnologici per i provider accreditati Fad.

FORMAZIONE ALL’ESTERO -   Si realizza mediante:

1)      partecipazione ad  eventi formativi all’estero organizzati da:

- provider accreditati a livello nazionale che erogano prestazioni sanitarie; 

- provider accreditati  dalle Regioni purchè vi sia l’ “accreditamento dell’evento specifico”;  

- provider accreditati  non erogatori di prestazioni sanitarie,  qualora sia stato approvato l’intero Piano Formativo (comprensivo dell’evento organizzato all’estero).

 2) attività del professionista svolta all’estero secondo le seguenti tipologie:

ü  Formazione residenziale;

ü  Formazione residenziale interattiva;

ü  Stage presso strutture ospedaliere, università , strutture di ricerca (istituzioni riconosciute)

ü  Attività di ricerca

ü  Docenza in ECM

ü  Tutoring

Le pubblicazioni su riviste estere o pubblicate da editori comunitari o extracomunitari saranno oggetto di apposita valutazione da parte dell’Ordine. Saranno riconosciuti crediti ECM agli autori delle pubblicazioni citate su ISI (Institute for Scientific Information) impact factor e su Pubmed.

Le pubblicazioni sono annoverate nell’ambito dell’autoformazione e, in quanto tali, i crediti formativi acquisiti non possono superare il 10% del debito formativo annuale. Per il riconoscimento la documentazione dovrà essere consegnata all’Ordine. 

Vi sono casi di esonero agli obblighi ECM per la frequenza di attività svolte all’estero:

ü  dottorato di ricerca presso Università, strutture ospedaliere, centri di ricerca, per un periodo di svolgimento minimo di 150 ore;

ü  Master, corso di perfezionamento, comunque denominato, presso Università, strutture ospedaliere, centri di ricerca, per un periodo di svolgimento minimo di 150 ore.

LIBERI PROFESSIONISTI - Attestato che l’obbligo ECM riguarda tutti i liberi professionisti  a garanzia delle prestazioni erogate e a tutela dei pazienti, apposite Commissioni degli Ordini studieranno possibili interventi a favore dei liberi professionisti riguardo a:

 costi supportati,

debito formativo diversamente individuato

definizione di obiettivi formativi dove è presente un coinvolgimento diretto delle Federazioni Nazionali e degli Ordini, e/o  la partecipazione ad eventi formativi aziendali e/o regionali attraverso specifici accordi con gli Ordini.  

Testo definitivo approvato, in data 5 novembre 2009, dalla Conferenza Stato - Regioni.
"Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, i liberi professionisti".


Regione Emilia Romagna:il sistema ECM per il 2010


IL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA      2008-2010 

La Conferenza Stato-Regioni il 1 agosto 2007 ha approvato il “Riordino del sistema di formazione continua” per l’  ECM 2008-2010. Con tale accordo si sancisce il passaggio dalla fase sperimentale alla fase a regime del programma ECM. Con la premessa che l’attuazione del “Riordino del sistema di formazione continua” è comunque subordinata alla definizione di appositi interventi legislativi da adottarsi, si riportano in sintesi le principali novità del nuovo sistema ECM. 

Operatori e strumenti

Ø      Si conferma il coinvolgimento di tutti gli operatori sanitari  indipendentemente dalle modalità di esercizio dell’attività: sono ricompresi quindi tutti  i liberi - professionisti;

Ø      Si prospetta la possibilità per i liberi professionisti  di defiscalizzare gli oneri sostenuti per la formazione (attraverso canali legislativi);

Ø      Si prevede l’allargamento graduale dell’obbligo Ecm agli operatori del settore socio-sanitario;

Ø      Resta affidata alle regioni la scelta di introdurre l’obbligo formativo per il personale tecnico-amministrativo dei servizi sanitari;

Ø      L’aggiornamento del professionista dovrà essere improntato sia ad obiettivi scelti sulla base della specificità professionale sia ad obiettivi di interesse generale (piani sanitari nazionali, regionali, aziendali);

Ø      Viene introdotto il ‘dossier formativo individuale o di gruppo’ che, servirà a programmare e valutare il percorso formativo del singolo operatore o del gruppo di cui fa parte (equipe). Per gli operatori del SSN (dipendenti o convenzionati) l’adeguatezza del  dossier, modulato su  base triennale, sarà valutata dalle strutture di appartenenza, mentre i liberi professionisti faranno riferimento a commissioni appositamente istituite dagli Ordini professionali. Sarà realizzato su obiettivi differenziati: nazionali (20 per cento), regionali e aziendali (50 per cento), obiettivi individuali (30 per cento).

Ø      E’ previsto inoltre un  piano di formazione aziendale’  quale strumento programmatico, elaborato dalle singole aziende o strutture, che descrive il contesto e le strategie delle attività formative erogate in forma diretta o tramite altri provider.  Lo strumento di rendicontazione dei programmi formativi realizzati sarà rappresentato dal rapporto sulla formazione aziendale’ , a verifica dello strumento formativo aziendale.

 Crediti e certificazione

 Ø      I crediti Ecm vengono “quantificati” in termini di impegno temporale: 1 credito corrisponde ad un’ora di lavoro del professionista;

Ø      La formazione e l’aggiornamento possono avvenire  con diverse metodologie.

      Questi  i modelli principali:

§         formazione residenziale (congressi, convegni, seminari)

§         formazione residenziale interattiva (gruppi di discussione, discussione casi clinici)

§         stage con ruolo di discente (formazione sul campo, tirocini)

§         gruppi di miglioramento (commissioni, linee guida)

§         attività di ricerca (progetti obiettivo, gruppi di studio finalizzati)

§         autoapprendimento senza tutor (riviste scientifiche, programmi di formazione a distanza)

§         autoapprendimento con tutor (formazione a distanza con interattività)

§         attività di docenza (stage, presentazione a convegni e pubblicazioni scientifiche);

Ø      Nella formazione si includono temi generali (come il managing, l’informatica e la lingua straniera) e altri temi per ora esclusi dall’accreditamento;

Ø      Il numero dei crediti da conseguire (sull’imitazione del modello europeo ed americano) per il triennio 2008-2010 è di 50 crediti all’anno per un totale di 150 nel triennio (minimo 30 max 70 per anno) –vedi box a fondo pagina-. Di questi 150 crediti almeno 90 dovranno essere “nuovi” crediti  mentre -fino a 60 crediti (certificati) -  potranno derivare dal riconoscimento di crediti ECM acquisiti negli anni della sperimentazione dal 2004 al 2007. Lo “sconto” sarà così di 20 crediti sul debito annuale previsto per il triennio 2008-2010. Perciò tutti i sanitari in possesso di n.60 crediti certificati (dal 2004 al 2007) nel prossimo triennio dovranno conseguire 30 crediti ogni anno.

Ø      Qualora l’interessato, per motivi di carattere eccezionale, non abbia adempiuto all’obbligo formativo, l’Ordine professionale competente per territorio, consente allo stesso di recuperare il suo debito formativo entro l’anno successivo alla scadenza del triennio, anche con formazione su argomenti riservati agli Ordini (etica, deontologia, legislazione).

Ø      Si rinvia alla Commissione Nazionale ECM la definizione delle quote percentuali dei crediti da conseguire per le singole modalità e tipologie di ECM, pur stabilendo i seguenti parametri: fino al 20% del debito triennale potrà riguardare argomenti di interesse generale; fino al 35%  attività di docenza. I crediti conseguiti all’estero (paesi UE, USA e Canada) sono conteggiati per un 50% dei crediti assegnati dal provider straniero.

Ø      Il sistema di accreditamento previsto sarà su due livelli: nazionale e regionale con differenti anagrafe tra loro interconnesse, gestite a livello informatico nazionale dal COGEAPS (Consorzio per la registrazione e gestione dei  crediti facente capo alle Federazioni degli Ordini). L’anagrafe nazionale contiene la registrazione complessiva dei crediti individuali dei singoli professionisti. I crediti regionali avranno identico valore di quelli nazionali.

Ø      Gli Ordini professionali verificano il ‘dossier formativo del professionista’ (distribuzione dei crediti, tipologie formative utilizzate, numero dei crediti acquisiti, eventuali presenze di deroghe dall’obbligo formativo -maternità, malattie, frequenza a corsi post base, ecc..-) e certificano i crediti dei singoli professionisti avvalendosi anche del sistema dell’anagrafe COGEAPS. L’attestazione viene rilasciata su richiesta dell’interessato.

Ø      Tutti i crediti  conseguiti da ogni professionista verranno registrati nell’anagrafe nazionale gestita dal COGEAPS (organismo nazionale che gestisce l’anagrafe nazionale dei crediti ECM per i professionisti della sanità) e saranno certificati dagli Ordini. Spetta ai provider (che sono gli organizzatori dei corsi e convegni accreditati) trasmettere in via informatica i crediti per la registrazione agli enti accreditanti (nazionali o regionali) e, in contemporanea anche al COGEAPS.

Ø      Il singolo professionista dovrà invece preoccuparsi della registrazione dei suoi crediti conseguiti all’estero (da provider esteri) mediante comunicazione informatica da effettuarsi:

1)      all’Ordine;

2)      all’anagrafe nazionale (COGEAPS);

3)      se trattasi di dipendente SSN, anche all’organismo  che gestisce l’anagrafe regionale tramite l’Azienda sanitaria di appartenenza.

 Risorse

Poiché le risorse pubbliche sono molto limitate si cercherà di destinare al nuovo progetto quanto versato dai provider alla Commissione nazionale Ecm per l’attività di accreditamento degli eventi (anche pregressa). Nel rispetto dei criteri di trasparenza e indipendenza la “raccolta” non escluderà risorse provenienti da nuovi soggetti pubblici e privati quali fondazioni bancarie, enti di promozione e sviluppo, fondi europei.

 Sponsor e conflitto di interessi 

Per quanto riguarda gli  sponsor si delineeranno nuove regole  volte ad evitare i conflitti di interesse in particolare tra provider e docenti e tra provider  e sponsor. I soggetti che producono,  commercializzano o pubblicizzano prodotti farmaceutici e/o dispositivi medici,  non  dovrebbero coincidere con gli organizzatori di eventi formativi ECM. 

Incentivi e sanzioni 

Poiché l’obbligo legislativo sanzionatorio sia in capo al singolo operatore sia agli altri soggetti coinvolti è rimasto del tutto indefinito, il Progetto cercherà di far prevalere le motivazioni professionali su quelle economiche o di carriera, promuovendo un confronto con le parti interessate  in coerenza con l’ordinamento giuridico e i contratti  collettivi vigenti. 

Norme transitorie 

Nell’ottica di assicurare continuità all’offerta formativa gli accreditamenti degli eventi formativi in corso proseguono con le stesse modalità  del passato, sotto il monitoraggio della Commissione nazionale ECM. Per l’anno 2007 il numero di crediti resta fissato a 30. Il programma sperimentale quinquennale si dovrebbe concludere entro e non oltre il 31 dicembre.                            (F. Ferrari)

Le risposte della Commissione nazionale ECM su quesiti specifici

 Inoltra il tuo quesito All'Ordine dei Medici via MAIL 

La ‘nuova’ Commissione Nazionale ECM

Ø      E’ prevista una ‘ristrutturazione’ della Commissione nazionale Ecm, che avrà una nuova sede presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Assr) e sarà assistita da strutture tecniche di supporto (Osservatorio, Consulta, utenti, regioni). 

Ø      La Commissione nazionale Ecm sarà subordinata alla Conferenza Stato-Regioni per tutte le determinazioni assunte in ambiti con valore programmatorio, normativo e prescrittivo (approvazione del piano nazionale sulla formazione, pareri sugli obiettivi nazionali, approvazione del rapporto annuale sullo stato della formazione Ecm). 

Ø      Si  riconferma nel ruolo centrale di organismo di indirizzo e coordinamento del programma ECM. Ne sarà potenziata l’operatività e ridefiniti gli ambiti e gli strumenti di intervento alla luce del decentramento regionale.

 

Esoneri dall'obbligo dell'E.C.M.

 

Il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza):

corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000);

corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

formazione complementare (es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al D.P.R 28 luglio 2000 n. 270 “Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”;

corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990.

 

Sono altresì esonerati, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni:

i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni,

i soggetti che prestano il servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.

Si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi. L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti. 

Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.

 

CREDITI DA CONSEGUIRE PER IL QUINQUENNIO SPERIMENTALE
ANNI 2002-2006 e ANNO 2007


ANNO 2002       10 crediti (minimo 5 max 20)
 ANNO 2003       20 crediti (minimo 10 max 40)
  ANNO 2004       30 crediti (minimo 15 max 60) 
 ANNO 2005       30 crediti (minimo 15 max 60)
 ANNO 2006       30 crediti (minimo 15 max 60)
Totale 120 crediti nei 5 anni dal 2002 al 2006

ANNO 2007 *     30 crediti (minimo 15 max 60)
Totale crediti periodo 2002-2007  150 crediti nei 6 anni 

N.B.Per l’anno 2007 il debito formativo è di 30 crediti (minimo 15, massimo 60) fino a soddisfare l’intero debito formativo che complessivamente è di 150 crediti per il periodo sperimentale 2002 – 2007. I crediti già acquisiti dagli operatori sanitari in numero eccedente rispetto a quello stabilito per il periodo 2002 – 2006 (che sono 120 crediti) possono valere ai fini del debito formativo stabilito per l’anno 2007. 

  

 

CREDITI DA CONSEGUIRE PER IL

TRIENNIO 2008-2010 A REGIME

  

ANNO 2008

50  crediti (minimo 30  max 70). N. 20 crediti possono derivare dal periodo 2004-2007

ANNO 2009

50  crediti (minimo 30  max 70). N. 20 crediti possono derivare dal periodo 2004-2007

ANNO 2010

50  crediti (minimo 30  max 70). N. 20 crediti possono derivare dal periodo 2004-2007

Totale

150 crediti nei 3 anni

dal 2008 al 2010

 

Coloro che abbiano conseguito fino a  60 crediti (certificati)  nel periodo 2004-2007 possono portarli in “detrazione” dal debito formativo del periodo 2008-2010 in ragione di 20 all’anno. 

 

 

 

IL RUOLO DELL’ORDINE 

 

Ø      Per i liberi professionisti la funzione di programmazione e valutazione della formazione continua è svolta in modo esclusivo da una apposita Commissione dell’Ordine la cui composizione è rappresentativa delle specifiche professioni coinvolte. Per gli operatori del SSN (pubblici o convenzionati) la funzione è svolta dall’Azienda per cui lavorano. Il dossier formativo di ogni singolo dovrà  prevedere sia obiettivi specifici (scelti sulla base della specificità professionale) sia obiettivi di interesse generale
 

Ø      L’Ordine effettua il controllo del corretto adempimento dell’obbligo formativo anche in riferimento alle deroghe (esoneri) previste per soddisfare l’obbligo formativo e il numero dei crediti acquisiti nel triennio. 
 

Ø      Qualora l’interessato, per motivi di carattere eccezionale, non abbia adempiuto all’obbligo formativo, l’Ordine professionale competente per territorio, consente allo stesso di recuperare il suo debito formativo entro l’anno successivo alla scadenza del triennio. L’Ordine è perciò garante dell’appropriatezza della formazione continua rispetto agli obiettivi formativi.
 

Ø      Certificazione dei crediti: l’Ordine, su richiesta degli interessati, certifica i crediti conseguiti dai professionisti avvalendosi del sistema dell’anagrafe nazionale. La certificazione riguarda la verifica del dossier formativo con la distribuzione dei crediti formativi acquisiti, le tipologie formative utilizzate; l’eventuale presenza di deroghe dall’obbligo formativo, il numero complessivo dei crediti acquisiti nel triennio.
 

Ø      Offerta formativa: l’Ordine può rivestire la funzione di produttore di formazione continua riguardo gli argomenti di etica, deontologia, legislazione, comunicazione.

 

 

 Per un maggiore approfondimento è possibile visionare il testo integrale "RIORDINO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA" approvato il 1 agosto 2007 dalla Conferenza Stato-Regioni.

Obbligo ECM per i liberi professionisti - DOCUMENTO -

ØStabilito per il 2007 il debito formativo di 30 crediti ECM

E' stato approvato definitivamente dalla Conferenza Stato-Regioni l'Accordo tra Ministero della Salute e Regioni che:
* stabilisce per il 2007 il debito formativo di 30 crediti ECM
* proroga il regime sperimentale del Programma di Educazione Continua in Medicina
* prevede l'istituzione di una Commissione Paritetica Stato-Regioni per predisporre una proposta condivisa sul futuro assetto del Programma di educazione continua in medicina.
L'Accordo prevede l'istituzione di una Commissione Paritetica Stato-Regioni per predisporre una proposta condivisa sul futuro assetto del Programma di educazione continua in medicina e la proroga di sei mesi del regime sperimentale del Programma di ECM. La proroga consente agli organizzatori degli eventi (provider) per i primi sei mesi del 2007 di continuare a registrare corsi e convegni (eventi e progetti formativi) via internet nel sito del Ministero della Salute per la richiesta di accreditamento degli stessi, con la possibilità di registrare le edizioni di corsi e progetti già accreditati negli anni precedenti che gli organizzatori intendono replicare anche nel prossimo 2007. 
Per l'anno 2007 il debito formativo è di 30 crediti formativi (minimo 15, massimo 60) fino a soddisfare l'intero debito formativo che complessivamente è di 150 crediti per il periodo sperimentale 2002 – 2007. I crediti già acquisiti dagli operatori sanitari in numero eccedente rispetto a quello stabilito per il periodo 2002 – 2006 potranno essere validi per il periodo 2002 – 2007. 

Ø Riconosciuti i crediti ECM per l'attività di tutor 

Tutor medici di medicina generale: attribuzione crediti formativi (Determinazione della Commissione Nazionale ECM del 24.11.2006- La Commissione ha approvato il riconoscimento dei crediti formativi ai docenti-tutor siano essi medici che ospitano i colleghi nelle strutture ospedaliere e universitarie ai fini del tirocinio per l’esame di abilitazione e siano essi medici che svolgono corsi di formazione specifica presso i propri ambulatori o studi professionali. I crediti formativi possono essere attestati – su richiesta dell’interessato - nella misura della metà dei crediti previsti per l’anno di riferimento nel caso in cui il periodo di impegno in qualità di tutor è uguale o superiore a mesi sei. In tutti gli altri casi, possono essere attestati i crediti formativi in proporzione al periodo di impegno, applicando, ove necessario, l’arrotondamento del numero dei crediti per eccesso. Il numero dei crediti conseguibili a tale titolo nell’anno non deve, comunque, essere superiore al 50% del debito formativo previsto per l’anno di riferimento. La Commissione, nell’occasione, ha esteso il beneficio dell’attribuzione dei crediti formativi ai docenti-tutor appartenenti a tutte le altre professioni sanitarie, che svolgono le attività sopraindicate. L’attestazione, per tutti i docenti-tutor, deve essere rilasciata dall’Ordine o dal Collegio di riferimento previa dichiarazione di svolgimento dell’attività effettuata da parte dell’Università presso la quale il giovane laureato è iscritto o ha seguito il corso di formazione. 

Ø Medici competenti e ECM

(T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro definito con il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (pubbl G.U. 30/04/2008, n. 101, S.O. n. 108)  Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del T.U.(entrato in vigore il 15.5.2008), dovranno essere conseguiti crediti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina  “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” 
DM 4.3.2009 ISTITUZIONE DELL'ELENCO NAZIONALE DEI MEDICI COMPETENTI IN MATERIA DI TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.
Il decreto ministeriale 4.3.2009 (G.U. 146/09 in vigore dal 27 .6.2009) ha istituito l’elenco nazionale dei medici competenti presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Tutti  i sanitari che svolgono l’attività di medico competente in possesso dei requisiti di legge sono tenuti all’iscrizione (il modulo è scaricabile dal sito del Ministero) ed eventualmente all’aggiornamento dei dati sia per perdita dei requisiti richiesti sia relativamente all’assolvimento degli obblighi formativi ECM di cui al Decreto legislativo n. 81/08. Tale elenco sarà consultabile attraverso il portale del Ministero.  L’iscrizione a detto elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all’attività di medico competente prerogativa che viene mantenuta in capo  agli Ordini dei medici  (tenutari dell’ elenco speciale dei medici competenti). (il testo del D.M. 4.3.2009)

 

 

Ø   Riconoscimento dei crediti formativi

 


 

Consultando  il sito ministeriale è inoltre possibile accedere a tutte  le  informazioni  sui  convegni  accreditati e in  corso di accreditamento  suddivisi per ambito geografico e specialità medica. 

 

Documentazione sull'ECM:

Ø L'ECM in Emilia Romagna

Il sito che tratta L'educazione continua in medicina è curato dalla Regione Emilia-Romagna per sviluppare organicamente il sistema ECM, facilitare l’accesso alle informazioni e la partecipazione alle iniziative di Educazione continua in medicina e favorire lo scambio di informazioni fra i protagonisti del sistema.

La finalità del sito è inoltre di registrare le attività formative da accreditare a livello regionale e di agevolare l’interazione con gli altri livelli istituzionali.


   Calendario dei convegni e congressi  

Per  la pubblicazione sul sito dell'Ordine di corsi, convegni, congressi e iniziative di aggiornamento è necessario inoltrare  richiesta  e  programma  definitivo  tramite E.mail: ippocrate@ordinemedicimodena.it  o altro  supporto elettronico.  

 


         Come richiedere il patrocinio dell'Ordine 

Con delibera di Consiglio il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena viene concesso: 

  • alle iniziative di aggiornamento e di formazione (corsi, congressi, convegni, seminari) a carattere locale, nazionale o internazionale che siano accreditate  dalla  Commissione  Nazionale  e/o Regionale  ECM  (sito ministeriale alla pagina ECM) con relativa specificazione dei crediti riconosciuti;

  • alle iniziative di natura divulgativa,  informativa  e/o  culturale in senso  lato  che  siano  organizzate da ONLUS;

  • alle  iniziative  nelle  quali  l'Ordine  dei  Medici  Chirurghi  e  degli  Odontoiatri  sia  coinvolto  nella  fase organizzativa;

La concessione del patrocinio è competenza del Consiglio Direttivo. Scarica il Modulo di richiesta di patrocinio.

     

 

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