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febbraio 2012 anno 6 n. 6 |
ORDINE PROVINCIALE DEI
MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI MODENA |
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LETTER |
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Gentile collega v Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1
“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e
la competitività” Informiamo i colleghi che è
stato pubblicato il Decreto Legge che riguarda tutti i professionisti
italiani. In particolare si evidenziano l’art. 9 e l’art.11 che si riportano
integralmente: Art. 9 comma 3 recante
“disposizioni sulle professioni regolamentate” “Il compenso per le prestazioni
professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico
professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di
complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli
oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i
danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso
la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma
scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza
dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di
costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di
quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del
professionista.” Pertanto
appare importante evidenziare che l’obbligo del professionista di comunicare
per iscritto attraverso il c.d. preventivo al cliente il valore della
prestazione vi è solo se è il cliente a chiederlo. Art. 11 comma 9 recante
“potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla
titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione
dei farmaci” Il medico, nel prescrivere un
farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale,
ad informare il paziente dell’eventuale presenza in commercio di medicinali
aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via
di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il
medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole:
“sostituibile con equivalente generico”, ovvero, “non sostituibile”, nei casi
in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla
ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità
del farmaco prescritto, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico
avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente” (…omissis…)
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