luglio 2009

anno 3 n. 11

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI MODENA

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Gentile    collega,

In questo numero:

v  Iniziativa dell’Ordine su ricettazione e certificazione per i neolaureati

Lunedì 20 luglio alle ore 21 presso il Centro Famiglia di Nazareth a Modena in Via Formigina, 319 si svolgerà una serata di aggiornamento tenuta dal Presidente dell’Ordine, Dott. D’Autilia, indirizzata ai giovani colleghi che hanno chiesto approfondimenti in tema di ricette e certificati soprattutto nell’ambito delle sostituzioni dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Nel corso della serata verranno illustrate le varie tipologie di certificazioni: INPS, INAIL, assicurativi, scolastici, ecc.

La partecipazione è comunque aperta a tutti i colleghi interessati.

 

v  Istituito l’elenco nazionale dei medici competenti
Il decreto ministeriale 4.3.2009 (G.U. 146/09 in vigore dal 27 .6.2009) ha istituito l’elenco nazionale dei medici competenti presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Tutti  i sanitari che svolgono l’attività di medico competente in possesso dei requisiti di legge sono tenuti all’iscrizione (il modulo è scaricabile dal sito del Ministero) ed eventualmente all’aggiornamento dei dati sia per perdita dei requisiti richiesti sia relativamente all’assolvimento degli obblighi formativi ECM di cui al Decreto legislativo n. 81/08. Tale elenco sarà consultabile attraverso il portale del Ministero.  L’iscrizione a detto elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all’attività di medico competente prerogativa che viene mantenuta in capo  agli Ordini dei medici  (tenutari dell’ elenco speciale dei medici competenti). (segue a fondo pagina il testo del D.M. 4.3.2009)

v  Competenze al medico sostituto

Rispondendo alle richieste di molti colleghi riguardo le spettanze economiche in caso di sostituzione del medico di medicina generale si riporta quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale.

Al sostituto spetta il 70% della quota prevista dall’art. 59 (€38,62)e cioè euro 27,03/paziente/anno con la eventuale maggiorazione o riduzione a seconda dei periodi di sostituzione: 100% in aprile, maggio, ottobre e novembre, 80% in giugno, luglio, agosto, settembre, 120% in dicembre, gennaio, febbraio, marzo. A tale quota vanno sommate le eventuali prestazioni di ADI e ADPI e quelle aggiuntive.



v  Lettera dell’INPS ai medici ultrasessantacinquenni

Stanno pervenendo ai colleghi ultrasessantacinquenni le lettere dell’INPS che richiede chiarimenti riguardo i redditi libero-professionali acquisiti senza obbligo contributivo. In attesa che l’ENPAM emani una circolare esplicativa che di fatto consiglierà ai colleghi di aderire alla contribuzione ridotta del 2% a favore del Fondo Generale ENPAM, evitando così di erogare spettanze ben più elevate nella gestione separata dell’INPS, suggeriamo ai colleghi di attendere ulteriori disposizioni da parte dell’ENPAM, per il tramite dell’Ordine che verranno comunicate con le modalità più rapide possibili. Per ulteriori informazioni è a disposizione l’ufficio ENPAM dell’Ordine (tel. 059/247711).

 

v  Nuovo accesso al pronto soccorso del Policlinico e ambulatorio di guardia medica Consulta la mappa per accedere al pronto soccorso e alla sede di guardia medica (sul sito internet dell’Ordine)

v  Orario estivo degli uffici di  segreteria dell'Ordine
Dal 1 luglio al 31 agosto 
gli uffici dell'Ordine  sono aperti   da lunedì a venerdì    dalle ore 10 alle ore 13Chiusura nelle giornate del 13 e 14 agosto.

 

v  ENPAM: Dichiarazione dei redditi professionali prodotti nel corso dell'anno 2008

Entro il 31 luglio 2009 i professionisti iscritti all'E.N.P.A.M. sono tenuti a comunicare, tramite la compilazione del Modello D, il reddito derivante dall'esercizio della professione medica e odontoiatrica prodotto nel corso dell'anno 2008. Tutte le informazioni e la modulistica sul sito internet dell’E.N.P.A.M

 

v  Nuova polizza sanitaria ENPAM-UNIPOL (periodo 1-6-2009 al 31-5-2010)
L'ENPAM ha stipulato con UNIPOL una nuova polizza sanitaria a decorrere dal 1.6.2009. Gli attuali assicurati alla polizza sanitaria  o i nuovi aderenti, possono prendere visione del testo della nuova convenzione  e delle modalità di adesione consultando il  sito  internet dell’ENPAM o il Giornale della Previdenza.
Per ulteriori  informazioni questi sono i contatti:
tel 0648294829 o ai nn. 0648294885-856-587, fax al n. 48294517
via mail all’indirizzo di posta elettronica: polizzasanitaria@enpam.it
                                      call-center 199168311
messo a disposizione della Società Previdenza Popolare (attivo dal 11/5/2009 al 31/07/2009 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 16.00 esclusivamente per informazioni circa le modalità di adesione).

v  Nuovo codice di avviamento postale dell'Ordine di Modena
A seguito degli aggiornamenti del codice di avviamento postale per 14 città italiane da parte di Poste Italiane, queste città passano da un CAP unico alla suddivisione in diversi codici in relazione alle zone cittadine. 
Il nuovo CAP dell'Ordine dei Medici di Modena è    41121.


 

v  Il personale dell'Ordine incaricato per consulenze e pratiche  Enpam  
riceve i colleghi i lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 previo appuntamento
All’Enpam di  Roma è inoltre attivo il servizio SAT SERVIZIO ACCOGLIENZA TELEFONICA 06-48294829   FAX 0648294444    E.MAIL     sat@enpam.it per informazioni a tutti gli iscritti.
 


                                                  

 

APPROFONDIMENTI

    

     Istituito l’elenco nazionale dei medici competenti
(segue dalla prima pagina)

 

Il decreto ministeriale 4.3.2009 (G.U. 146/09 in vigore dal 27 .6.2009) ha istituito l’elenco nazionale dei medici competenti presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Tutti  i sanitari che svolgono l’attività di medico competente in possesso dei requisiti di legge sono tenuti all’iscrizione (il modulo è scaricabile dal sito del Ministero) ed eventualmente all’aggiornamento dei dati sia per perdita dei requisiti richiesti sia relativamente all’assolvimento degli obblighi formativi ECM di cui al Decreto legislativo n. 81/08. Tale elenco sarà consultabile attraverso il portale del Ministero.  L’iscrizione a detto elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all’attività di medico competente prerogativa che viene mantenuta in capo  agli Ordini dei medici  (tenutari dell’ elenco speciale dei medici competenti).

 

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

D.M. 4-3-2009

Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2009, n. 146.

________________________________________

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro»;

 

Visto in particolare l'art. 25, comma 1, lettera n) del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale stabilisce, per il medico competente, l'obbligo di comunicare, mediante autocertificazione al Ministero della salute, del possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del predetto decreto legislativo;

 

Visto in particolare l'art. 38, comma 4, del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede l'iscrizione dei medici competenti nell'elenco istituito presso il Ministero della salute, ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale è stato istituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

 

Considerato che la funzione dell'elenco sopra richiamato è quella di permettere di conoscere, in maniera aggiornata, il numero effettivo di sanitari che svolgono la funzione di medico competente, anche al fine di poter meglio orientare l'individuazione di obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

 

Ritenuto che l'obiettivo previsto all'art. 38, comma 2 del predetto decreto legislativo non può considerarsi esaurito con il limite temporale ivi indicato come termine per produrre la prevista autocertificazione da parte dei medici che svolgevano le funzioni di medico competente;

 

Ritenuto necessario garantire, nel tempo, l'aggiornamento del predetto elenco attraverso l'inserimento dei dati dei sanitari che iniziano a svolgere tale attività, e la cancellazione dei sanitari che cessano di svolgerla;

 

Ravvisata pertanto la necessità di definire le modalità di costituzione ed aggiornamento del sopra citato elenco nazionale;

 

Decreta:

 

________________________________________

Art. 1.

1.  L'elenco dei medici competenti di cui all'art. 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche l'aggiornamento.

2.  Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritti tutti i medici che svolgono l'attività di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

________________________________________

Art. 2.

1.  I sanitari che svolgono l'attività di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, all'Ufficio indicato all'art. 1, comma 1, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall'art. 38 del sopra richiamato decreto legislativo; sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell'attività.

 

2.  Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previsto dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, comporta, per l'interessato, l'obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio all'Ufficio indicato all'art. 1, comma 1, della certificazione dell'Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione.

________________________________________

Art. 3.

1.  Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali effettua con cadenza annuale verifiche, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.

2.  L'esito negativo della verifica di cui al comma 1, comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco di cui all'art. 1.

 

________________________________________

Art. 4.

1.  L'elenco dei medici competenti è consultabile attraverso il portale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2.  L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente.

 

________________________________________

Art. 5.

1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione.

 



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Grafica e aggiornamento: Federica Ferrari