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luglio 2009 anno 3 n. 11 |
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI MODENA |
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LETTER |
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Gentile collega,
Istituito l’elenco nazionale dei medici competenti Il decreto ministeriale 4.3.2009
(G.U. 146/09 in vigore dal 27 .6.2009) ha istituito l’elenco nazionale dei
medici competenti presso il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali. Tutti i sanitari
che svolgono l’attività di medico competente in possesso dei requisiti di
legge sono tenuti all’iscrizione (il
modulo è scaricabile dal sito del Ministero) ed eventualmente all’aggiornamento dei dati sia per
perdita dei requisiti richiesti sia relativamente all’assolvimento degli
obblighi formativi ECM di cui al Decreto legislativo n. 81/08. Tale
elenco sarà consultabile attraverso il portale del Ministero. L’iscrizione a detto elenco non costituisce
di per sé titolo abilitante all’attività di medico competente prerogativa che
viene mantenuta in capo agli Ordini
dei medici (tenutari dell’ elenco
speciale dei medici competenti). Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali D.M. 4-3-2009 Istituzione dell'elenco nazionale
dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2009, n. 146. ________________________________________ IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
luoghi di lavoro»; Visto in particolare l'art. 25, comma 1, lettera n) del
sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale stabilisce, per
il medico competente, l'obbligo di comunicare, mediante autocertificazione al
Ministero della salute, del possesso dei titoli e dei requisiti previsti
dall'art. 38 del predetto decreto legislativo; Visto in particolare l'art. 38, comma 4, del sopra
richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede l'iscrizione dei
medici competenti nell'elenco istituito presso il Ministero della salute, ora
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito
in legge con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, con il quale è stato istituito il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali; Considerato che la funzione dell'elenco sopra richiamato è
quella di permettere di conoscere, in maniera aggiornata, il numero effettivo
di sanitari che svolgono la funzione di medico competente, anche al fine di
poter meglio orientare l'individuazione di obiettivi e programmi dell'azione
pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori; Ritenuto che l'obiettivo previsto all'art. 38, comma 2 del
predetto decreto legislativo non può considerarsi esaurito con il limite
temporale ivi indicato come termine per produrre la prevista
autocertificazione da parte dei medici che svolgevano le funzioni di medico
competente; Ritenuto necessario garantire, nel tempo, l'aggiornamento
del predetto elenco attraverso l'inserimento dei dati dei sanitari che
iniziano a svolgere tale attività, e la cancellazione dei sanitari che
cessano di svolgerla; Ravvisata pertanto la necessità di definire le modalità di
costituzione ed aggiornamento del sopra citato elenco nazionale; Decreta: ________________________________________ Art. 1. 1. L'elenco dei
medici competenti di cui all'art. 38, comma 4, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione generale
della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, che ne cura anche l'aggiornamento. 2. Nell'elenco di
cui al comma 1 sono iscritti tutti i medici che svolgono l'attività di medico
competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ________________________________________ Art. 2. 1. I sanitari che
svolgono l'attività di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante
autocertificazione, all'Ufficio indicato all'art. 1, comma 1, il possesso dei
titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti
dall'art. 38 del sopra richiamato decreto legislativo; sono altresì tenuti a
comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni
comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la
cessazione dello svolgimento dell'attività. 2. Il conseguimento
dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in
medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l'anno
successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione
continua in medicina, previsto dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter svolgere le
funzioni di medico competente, comporta, per l'interessato, l'obbligo della
comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante
l'invio all'Ufficio indicato all'art. 1, comma 1, della certificazione
dell'Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione. ________________________________________ Art. 3. 1. Il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali effettua con cadenza annuale
verifiche, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati. 2. L'esito negativo
della verifica di cui al comma 1, comporta la cancellazione d'ufficio
dall'elenco di cui all'art. 1. ________________________________________ Art. 4. 1. L'elenco dei
medici competenti è consultabile attraverso il portale del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali. 2. L'iscrizione all'elenco
non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di
medico competente. ________________________________________ Art. 5. 1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo per la registrazione. Sei iscritto alla presente newsletter come: %email% Grafica e aggiornamento: Federica Ferrari
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