agosto 2009

anno 3 n. 13

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

DI MODENA

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In questo numero:

v    Corsi su burn out

L’Ordine di Modena organizza per i propri iscritti corsi sul Burn out. Accreditati ECM, rappresentano un primo momento di aggiornamento e sensibilizzazione dei professionisti modenesi su un tema che sempre più riguarda l’atto medico e le sue ricadute sulla salute del cittadino. A breve il programma dei corsi che si svolgeranno in tre serate, a numero chiuso, presso la sede dell’Ordine.

 

v    Certificati per le badanti
La legge 102 del 3 agosto 2009 introduce i criteri per fare emergere il lavoro sommerso. In particolare sono interessate le persone che assistono pazienti affetti da patologie o handicap. La domanda per la regolarizzazione deve essere corredata da una certificazione medica, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza della persona per cui si richiede il certificato, al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro. Va precisato che:

1.      possono essere richiesti anche due certificati laddove si attesti la necessità di un’assistenza continua al paziente;

2.      le certificazioni di invalidità civile rilasciate dalle Commissioni AUSL sono equivalenti alle certificazioni di cui sopra;

3.      tali certificazioni non sono previste dalla Convenzione nazionale per la medicina generale fra quelle da rilasciare a titolo gratuito. (segue testo a fondo pagina)

 

v     Commissione di Bioetica dell’Ordine di Modena: documento sulle DAT (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento)
Coordinata dal Dott. Francesco Sala la Commissione ordinistica ha affrontato il tema del cd testamento biologico anche alla luce del documento della FNOMCeO, approvato a Terni dal Consiglio Nazionale il 13 giugno 2009. Il documento esamina le differenti problematiche emergenti sul tema delle Direttive anticipate soprattutto sotto il profilo della Deontologia Medica. (segue testo a fondo pagina)

 

v    Questionario di rilevazione della soddisfazione degli utenti

     L’Ordine di Modena  sta conducendo una indagine per rilevare il grado di soddisfazione delle iniziative e dei servizi offerti dal proprio personale. I colleghi sono invitati pertanto a compilare il questionario (che troveranno in sede) e che sarà utile per conoscere il grado di soddisfazione dell'utenza riguardo la qualità dei servizi che vengono loro offerti. La disponibilità a compilare il questionario, a formulare suggerimenti e/o reclami è per il Consiglio una occasione preziosa per  diventare partecipi e promotori di una costante innovazione del nostro Ordine.

 

                      Il Presidente Dr. N. D'Autilia

 

v    Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del SSN
Pubblicata la bozza del Decreto Legislativo che ridisegna le caratteristiche delle farmacie, convenzionate con il SSN, relative ai servizi da erogare ai pazienti. Molte le novità tra le quali: 1) la messa a disposizione di operatori socio sanitari, di infermieri e di fisioterapisti per la effettuazione a domicilio di prestazioni professionali richieste da MMG – PLS; 2) analisi di prima istanza di autocontrollo (prelievi esclusi); 3) partecipazione a programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione nazionale e regionale etc … Il Comitato Centrale delle FNOMCeO sta esaminando alcuni aspetti di tale decreto che appaiono confliggere con la professione medica e fornirà al Ministero i contributi necessari per le opportune modifiche. Pubblicheremo il testo definitivo non appena emanato.

 

v    Contribuzione Enpam dei medici ultrasessantacinquenni sui redditi libero professionali: i chiarimenti dell’ENPAM

In relazione agli accertamenti di evasione contributiva attuati dall’INPS  sui redditi libero-professionali acquisiti senza obbligo contributivo da parte dei colleghi ultrasessantacinquenni l’ENPAM ha emanato una circolare di indirizzo  che consente agli interessati di mantenere l’iscrizione al FONDO GENERALE (da effettuarsi entro il 31.12.2009) contribuendo al 2% o 12,50% per evitare una dispersione contributiva presso altri enti previdenziali. (si riporta la circolare Enpam a fondo pagina)

 

v  Proroga al 21 settembre 2009 per le adesioni alla nuova polizza sanitaria ENPAM-UNIPOL
E' stato prorogato al 21 settembre 2009 il termine ultimo per inviare il modulo di  adesione e per versare il premio relativo alla  polizza sanitaria per l'annualità 2009/2010.
Gli attuali assicurati alla polizza sanitaria  o i nuovi aderenti, possono prendere visione del testo della nuova convenzione  e delle modalità di adesione consultando il  sito  internet dell’ENPAM o il Giornale della Previdenza.
Per ulteriori  informazioni questi sono i contatti:
tel 0648294829
mail: polizzasanitaria@enpam.it
call-center 199168311 messo a disposizione della Società Previdenza Popolare (attivo dal 11/5/2009 al 21/09/2009 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 16.00 (esclusivamente per informazioni circa le modalità di adesione).

 

 

v   Nuovo codice di avviamento postale dell'Ordine di Modena
A seguito degli aggiornamenti del codice di avviamento postale per 14 città italiane da parte di Poste Italiane, queste città passano da un CAP unico alla suddivisione in diversi codici in relazione alle zone cittadine. 
Il nuovo CAP dell'Ordine dei Medici di Modena è    41121.


 

v    Il personale dell'Ordine incaricato per consulenze e pratiche  Enpam  
riceve i colleghi i lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 previo appuntamento
All’Enpam di  Roma è inoltre attivo il servizio SAT SERVIZIO ACCOGLIENZA TELEFONICA 06-48294829   FAX 0648294444    E.MAIL     sat@enpam.it per informazioni a tutti gli iscritti.
 

                                                  

 

APPROFONDIMENTI

    

     Certificati per le badanti

     (segue dalla prima)


La legge 102 del 3 agosto 2009 introduce i criteri per fare emergere il lavoro sommerso. In particolare sono interessate le persone che assistono pazienti affetti da patologie o handicap. La domanda per la regolarizzazione deve essere corredata da una certificazione medica, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza della persona per cui si richiede il certificato, al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro. Va precisato che:

1.      possono essere richiesti anche due certificati laddove si attesti la necessità di un’assistenza continua al paziente;

2.      le certificazioni di invalidità civile rilasciate dalle Commissioni AUSL sono equivalenti alle certificazioni di cui sopra;

3.      tali certificazioni non sono previste dalla Convenzione nazionale per la medicina generale fra quelle da rilasciare a titolo gratuito.

 

 

     Circolare Ministeriale congiunta 7 agosto 2009 n. 10/2009 prot. 4539  

  

- MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

- MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

- Circolare Prot. n. 10/2009 prot. 4539

- Circolare Prot. 23/1/0003538/06

Roma, 7 agosto 2009

OGGETTO: Decreto Legge n. 78/2009 dell'i luglio 2009, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali".

Emersione del lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie".

   È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2009, serie generale n. 179, la Legge 3 agosto 2009, n. 102, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" di conversione del Decreto-Legge. 1° luglio 2009, n. 78.

   L'art. 1-ter della predetta legge prevede la possibilità dell'emersione del rapporto di lavoro irregolare con i cittadini italiani e comunitari, oppure extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale, addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.

   Ciò premesso, nell'evidenziare i punti principali della normativa in argomento, si forniscono indicazioni circa gli adempimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, relativamente all'emersione di lavoratori extracomunitari.

SOGGETTI INTERESSATI

• Datori di lavoro

   La dichiarazione di emersione può essere effettuata dai seguenti datori di lavoro:

 - cittadino italiano;

 - cittadino di un paese appartenente all'Unione Europea;

 - cittadino extracomunitario in possesso del titolo di soggiorno di cui all'art. 9 del Testo unico per l'Immigrazione (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) nonché cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario (D.Lgs. n.30/2007).

• Lavoratori

La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente a favore dei lavoratori extracomunitari che, alla data del 30 giugno 2009, erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi come addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza e continuano ad essere occupati nello svolgimento delle attività sopra specificate, al momento della presentazione della domanda.

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE

Il datore di lavoro potrà presentare la dichiarazione di emersione dal 1° al 30 settembre 2009; non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione delle stesse.

Si ricorda che potrà essere presentata dichiarazione per un numero massimo di tre lavoratori (n.1 colf e n. 2 badanti).

   a) Lavoro di sostegno al bisogno familiare.

Per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, potrà essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare e sarà necessaria, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'attestazione del possesso di un reddito imponibile (risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008) non inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000,00 euro per i nuclei familiari con più soggetti conviventi percettori di reddito. La documentazione relativa all'attestazione del reddito dovrà essere esibita, a pena di inammissibilità della domanda, allo Sportello Unico.

   b) Assistenza a persone affette da patologie o handicap.

Per l'assistenza a persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, sarà possibile presentare una o due domande per nucleo familiare (anche per assistere componenti della famiglia non conviventi), purché venga prodotta allo Sportello Unico per l'Immigrazione, pena l'inammissibilità della domanda, una certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza della limitazione dell'autosufficienza della persona per cui si richiede l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario. Al riguardo, si evidenzia che non sarà necessario produrre una nuova certificazione medica per quei cittadini per i quali viene richiesta l'assistenza, già riconosciuti in precedenza invalidi; in tal caso, sarà sufficiente esibire la documentazione relativa all'accertamento dello stato di invalidità civile, rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie nei riguardi del soggetto che dovrà essere assistito.

      Nel caso in cui si presentino due dichiarazioni per assistere la stessa persona, la certificazione medica in parola dovrà attestare anche la necessità di avvalersi di due lavoratori per lo svolgimento dell'attività di assistenza.

   c) Contributo forfetario.

In entrambi i casi - lavoro domestico o assistenza alla persona - è previsto il pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore, che dovrà essere versato utilizzando il modello "F24 - versamenti con elementi identificativi" presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o con modalità on line collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate. A partire dai prossimi giorni il modello potrà essere reperito e scaricato dal sito www.agenziaentrate.gov.it ovvero dai siti www.interno.it, www.lavoro.gov.it, www.inps.it

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

 Il datore di lavoro potrà presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro domestico o di assistenza con il cittadino extracomunitario allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura-UTG competente del luogo ove si svolge detto rapporto, utilizzando le modalità informatiche reperibili sul sito internet del Ministero dell'Interno (www.interno.it); inoltre, sarà attivo un servizio di help desk accessibile dallo stesso sito.

La data effettiva della dichiarazione sarà quella indicata nella e-mail che il sistema informatico provvede ad inviare all'indirizzo di posta elettronica associato all'utente che ha effettuato la richiesta.

Ai fini di garantire la trasmissione esclusivamente su connessione protetta della ricevuta, la stessa sarà resa disponibile all'interno del sito web nell'area "elenco domande inviate".

Attesa la complessità delle procedure, la stampa della ricevuta in formato pdf, potrà richiedere il tempo massimo di settantadue ore dalla ricezione della e-mail di conferma.

Copia della stessa ricevuta dovrà essere consegnata a cura del datore di lavoro al lavoratore ai fini dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della domanda di emersione.

 Infine, si rappresenta che la ricevuta avrà codici univoci di identificazione che consentiranno di verificare l'autenticità formale dei dati presenti nella stessa così da contrastare qualsiasi tentativo di falsificazione.

PROCEDIMENTO PRESSO LO SPORTELLO UNICO

 Lo Sportello Unico per l'Immigrazione riceverà le domande dal sistema informatico del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno a partire dal 1° ottobre 2009, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione; quindi, verificherà che il datore di lavoro abbia presentato un numero di domande consentito dalla normativa; in caso contrario, le domande in esubero saranno considerate irricevibili secondo l'ordine di presentazione. Al riguardo, il sistema informatico consentirà di controllare il numero di domande presentate su tutto il territorio nazionale.

 Lo Sportello Unico acquisisce, inoltre, dalla Questura il parere sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario.

   Quindi, convoca le parti ed effettua i seguenti ulteriori adempimenti:

   1) verifica della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nell'istanza acquisita dal sistema con quelle che risultano dalla documentazione che deve essere esibita dalle parti;

   2) acquisizione della copia della certificazione medica, nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi l'attività di assistenza alla persona;

   3) verifica della sussistenza del requisito reddituale, previa esibizione da parte del datore di lavoro della dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2008, nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi l'attività di sostegno al bisogno familiare;

   4) verifica dell'avvenuto versamento del contributo forfetario di 500 euro, mediante consegna della copia della ricevuta da parte del datore di lavoro;

   5) verifica del codice identificativo della marca da bollo.

   Successivamente, si procede alla stipula del contratto di soggiorno attraverso la sottoscrizione dell'apposito modello da parte del datore di lavoro e del lavoratore.

Al lavoratore viene consegnato il modello 209 da presentare, per la richiesta del permesso di soggiorno, con le consuete modalità, all'Ufficio Postale.

Nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione o di presentazione di documentazione priva dei requisiti previsti dalla legge, si procederà al rigetto dell'istanza.

Si precisa che, in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, non si procederà comunque alla restituzione del contributo forfetario di 500 euro.

Nel caso, invece, di presentazione di documentazione insufficiente, potrà essere richiesta eventualmente un'integrazione, fissando una nuova data di convocazione.

La mancata presentazione delle parti allo Sportello Unico a seguito della convocazione, senza giustificati motivi, comporta l'archiviazione della dichiarazione.

Ovviamente, essendo lo straniero già presente sul territorio nazionale, il procedimento non prevede l'invio del nulla osta al MAE per il rilascio del visto di ingresso.

Comunque, ai fini della richiesta del permesso di soggiorno, dovrà essere indicata la data e la frontiera di ingresso dello straniero sul territorio nazionale.

A differenza di quanto previsto nella procedura inerente i flussi di ingresso, le verifiche di competenza della Direzione Provinciale del Lavoro, sulla documentazione cartacea prodotta dall'interessato, saranno effettuate direttamente dal personale del predetto Ufficio, presso gli Sportelli Unici; inoltre, le Direzioni provinciali del lavoro provvederanno anche ad accertare la corrispondenza delle condizioni di lavoro dichiarate con l'attività effettivamente prestata nel quadro del piano di controlli delle autocertificazioni relative al lavoro subordinato previsto dal DPR n. 445/2000.

Si evidenzia, inoltre, che, a seguito di apposite intese raggiunte con l'INPS, al fine di effettuare le verifiche di competenza relative all'avvenuto versamento del contributo forfetario, sarà presente in ogni Sportello Unico un operatore del medesimo Istituto, collegato con il proprio sistema informatico.

Ciò consentirà al datore di lavoro di effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS, direttamente presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Si segnala che, riguardo alle realtà territoriali ove perverrà il maggior numero di domande, saranno allestite più postazioni dello Sportello Unico da adibire al trattamento delle istanze, e da ubicare presso le sedi degli Uffici INPS che verranno successivamente individuati.

PROTOCOLLI DI INTESA

Si comunica che, al fine di favorire l'attivazione di positive sinergie nelle varie realtà territoriali, nell'ottica di una sempre maggiore efficienza e tempestività dei procedimenti amministrativi, è stata raggiunta un'intesa con l'ANCI per promuovere ed assicurare la qualificata collaborazione dei Comuni, già sperimentata in altre analoghe occasioni, anche per l'espletamento della nuova procedura di emersione del lavoro irregolare.

I Comuni che hanno già sottoscritto i Protocolli di intesa in materia di ricongiungimenti familiari saranno automaticamente abilitati all'invio delle domande di emersione.

Con l'occasione, si informa che resteranno validi, anche per la procedura in esame, i protocolli di intesa già sottoscritti con le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali ed i Patronati che vorranno fornire assistenza per la compilazione e l'inoltro delle domande.

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE

La presentazione della dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di lavoro domestico o di assistenza alla persona già presentata per il medesimo lavoratore, ai sensi dei DPCM 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio nazionale.

Si precisa che i pareri positivi già resi dalle Questure in occasione della presentazione delle domande ai sensi dei DPCM 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008 per le quali sia già stato consegnato il nulla osta al datore di lavoro, dovranno essere ritenuti validi dallo Sportello Unico nell' esaminare le domande di emersione; ciò, al fine di procedere nel modo più efficace e rapido possibile all'emersione del rapporto di lavoro irregolare.

SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI ED AMMINISTRATIVI

 Secondo quanto stabilito dall'art, 1-ter comma 8 della legge in oggetto, dalla data di entrata in vigore della stessa legge e fino alla conclusione del procedimento, saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi a carico dei lavoratori extracomunitari, per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ed a carico dei datori di lavoro per le violazioni delle norme relative all'ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all'art. 12 del T.U. per l'Immigrazione) e per quelle relative all'impiego dei lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale.

Al contrario, la mancata presentazione della dichiarazione, ovvero l'archiviazione o il rigetto della dichiarazione stessa, farà cessare la sospensione dei procedimenti sanzionatori di cui sopra.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS, ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore extracomunitario l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni delle norme testé richiamate.

Si evidenzia, infine, che, nelle more della definizione del procedimento in esame, il cittadino straniero non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione, tranne che nei casi previsti al comma 13 dell'art. 1 ter della legge in oggetto.

PRESENTAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI

Chiunque presenti - nell'ambito della procedura di emersione in questione - false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorra al fatto, è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (che disciplina le fattispecie riguardanti le dichiarazioni mendaci e la forma o l'uso di atti falsi), salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Se il reato viene commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti, oppure mediante l'utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati, il reo è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La pena è aumentata se il reato è commesso da un pubblico ufficiale.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE (Morcone)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE (Silveri)

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Commissione di Bioetica dell’Ordine di Modena: documento sulle DAT (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento)

(segue dalla prima)

 

Coordinata dal Dott. Francesco Sala la Commissione ordinistica ha affrontato il tema del cd testamento biologico anche alla luce del documento della FNOMCeO, approvato a Terni dal Consiglio Nazionale il 13 giugno 2009. Il documento esamina le differenti problematiche emergenti sul tema delle Direttive anticipate soprattutto sotto il profilo della Deontologia Medica.

 

DOCUMENTO SULLE D.A.T

 

La Commissione di Bioetica dell'Ordine dei Medici di Modena, dopo una attenta e approfondita riflessione sul testo del documento elaborato dalla Fnomceo sulle Dichiarazioni Anticipate di trattamento, ritiene doveroso esprimere alcune valutazioni.

Il documento rappresenta nel complesso un passaggio importante nella riflessione che accompagna il dibattito sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, in un momento in cui all'interno delle forze politiche e della società civile viene avvertita con sempre maggiore urgenza la necessità di una regolamentazione per legge della materia. Il documento si pone pertanto come motivo di ulteriore approfondimento e confronto riguardo a temi che per la loro natura coinvolgono le coscienze, i valori, le sensibilità più profonde di ciascuna persona, e che in quanto tali richiedono un approccio quanto mai meditato e rispettoso.

Prima di entrare nel merito delle valutazioni, ci pare peraltro giusto auspicare per le ulteriori future riflessioni su questo o su altri temi di analoga rilevanza etica e deontologica un diverso metodo di elaborazione e di stesura dei documenti che non si  realizzi a livello di vertice,  ma tenga conto delle valutazioni e dei contributi che possono derivare dal coinvolgimento nella discussione dei consigli provinciali degli Ordini.

Per venire al merito delle valutazioni, ci è parso giusto rimarcare i seguenti aspetti, che a nostro parere, rappresentano i punti caratterizzanti del documento.

Un primo rilievo riguarda il fatto che il documento riafferma con estrema chiarezza la necessità di recuperare, in tutte le sue valenze ed espressioni, il ruolo centrale del medico: ruolo unico ed insostituibile in tutte le fasi attraverso cui si articola il rapporto con la persona “ paziente”, quindi non soltanto in un ambito strettamente tecnico, quanto piuttosto in un contesto assai più ampio che comprende dimensioni e valori relazionali, etici e deontologici.

Questo aspetto ci pare particolarmente importante nella misura in cui, in un contesto che vede da ogni parte continui tentativi di rimodellamento del ruolo e della professionalità mediche, riesce a definire una figura di medico non soltanto tecnico del corpo umano ma autore col proprio paziente di una vera dimensione relazionale.

Questa relazione, di per sé ricca di valori etici ed umani, si configura nell'ambito di quella che il documento chiama “alleanza terapeutica”che diviene in tal modo la via preferenziale attraverso cui attuare il moderno rapporto di cura, fondato sul completo rispetto e su una piena valorizzazione dei rispettivi ruoli ed esperienze. L'alleanza terapeutica diviene pertanto il fondamento di una dimensione relazionale che si colloca tra i due estremi opposti del “paternalismo medico”, ormai superato dai tempi, e della “autonomia contrattualistica”, pericolosa deriva che toglie al ruolo del medico ogni valenza etica e deontologica e lo trasforma in semplice tecnico del corpo umano.

L'alleanza terapeutica deve peraltro fondarsi su due pilastri concettuali: da un lato il pieno rispetto della autonomia decisionale della persona che, una volta che sia stata compiutamente informata e messa nelle condizioni di operare una scelta responsabile e libera, esprime liberamente la propria volontà in merito alle possibili opzioni terapeutiche; dall'altro la valorizzazione piena di quei principi etici da sempre ispiratori della professione medica e che hanno sempre trovato piena enunciazione nelle norme deontologiche.

A tale riguardo, una attenta lettura del documento fa emergere un rilievo critico: la situazione storica e sociale che stiamo vivendo che vede sempre più sorgere e rafforzarsi culture che mirano ad avallare e favorire scelte di disimpegno ed abbandono della vita in nome del diritto alla autodeterminazione avrebbe richiesto da parte del massimo organo rappresentativo dei medici una presa di posizione più incisiva e coraggiosa per riaffermare un principio etico e deontologico fondante per la professione medica che è quello della difesa della vita in tutti i suoi aspetti ed articolazioni ma segnatamente (perchè è questo il tema del documento)della vita al suo termine.  

Il documento pare non esplicitare con la dovuta forza  che compito del medico in questo universo relazionale costituito dal paziente, con la sua storia, le sue idee e le sue scelte sempre rispettabili e degne comunque di grande attenzione e rispetto, dal medico e dalla alleanza che essi stabiliscono, non è quello di configurare una sorta di atteggiamento neutrale ma quello di spendersi fino in fondo a tutela e a difesa della vita dei cui valori deve farsi portatore e difensore, in particolare quando la persona si mostra in difficoltà, titubante e propensa a scelte di abbandono. Questa dimensione e l'impegno che da essa discende devono essere chiaramente esplicitati e calati come valore fondante nel grande contenitore della alleanza terapeutica.

Il documento sottolinea invece in maniera puntuale un altro aspetto che caratterizza questa dimensione relazionale e che attiene in maniera esclusiva alla figura e al ruolo del curante, vale a dire il diritto di autonomia e responsabilità del medico. Si tratta di un principio che è stato da sempre oggetto di una discussione non sempre serena ma che è giusto ribadire e non dare mai per scontato, perchè da esso discende  il diritto del medico di attuare , in ragione di scienza e coscienza, forme di obiezione.

Un altro rilievo riguarda l'introduzione del concetto, da più parti criticato, di “diritto mite” che il documento pare chiaramente affermare con l'intento di conciliare i diversi valori in gioco nella relazione di cura.

Non è sfuggito a nessuno il fatto che le ultime vicende che tanto clamore e dibattiti hanno suscitato  nella società civile hanno delineato uno scenario nel quale il diritto si è fatto “forte”come non mai ,nella misura in cui per garantire un diritto o presunto tale è entrato pesantemente nella relazione di cura, cancellando ogni rapporto medico-paziente ed  arrivando a dettare terapie, protocolli e loro modalità di attuazione.

Nel momento in cui si propone invece la centralità della alleanza terapeutica , intesa come incontro esclusivo ed irripetibile di due persone capaci di autonomia e responsabilità, pare ineludibile la formulazione di un diritto mite, facendo riferimento al fatto che esso debba definire soltanto la cornice di legittimità giuridica complessiva sulla base dei diritti della persona, senza invadere l'ambito dei rapporti e delle relazioni fondate sulla alleanza terapeutica.

In tal modo il documento ribadisce con fermezza l'indipendenza della professione nel darsi regole deontologiche e la assoluta contrarietà a provvedimenti normativi che interferiscano con la relazione di cura.

Tale concetto trova peraltro pieno riscontro nella sentenza della Corte Costituzionale 151\2009, che ribadisce la centralità del rapporto medico-paziente basata da un lato sui principi di autonomia e responsabilità del medico e dall'altro sul rispetto della volontà del paziente.

Un ultimo  rilievo riguarda il tema della nutrizione artificiale, che come è noto rappresenta uno degli aspetti più controversi e dibattuti legati alle problematiche di fine vita. Senza pretendere di entrare in questioni tecniche specifiche, occorre rilevare come il documento, elaborato dopo una approfondita discussione con le società scientifiche, affermi con grande decisione che la nutrizione artificiale è trattamento assicurato da competenze mediche e sanitarie. Tale affermazione che tiene conto della reale complessità sanitaria di queste pratiche è senz'altro condivisibile.

Occorre però sottolineare un ulteriore importante  aspetto che le caratterizza e le distingue in maniera peculiare dalle altre pratiche terapeutiche: infatti, più che di una terapia eziologica, sintomatica o palliativa, la nutrizione artificiale assume il significato di un sostegno vitale da far rientrare pertanto negli obblighi naturali collegati al prendersi cura delle persone.

Tale rilievo assume particolare importanza soprattutto in quelle situazioni in cui non è del tutto chiara una precedente espressione di volontà da parte del paziente.

In conclusione, il documento nonostante le criticità di metodo e di merito che abbiamo rimarcato, si caratterizza come importante e qualificato momento di riflessione e di proposta, in particolare nella misura in cui sembra rivalutare e definire una figura di medico moderna, dai contorni precisi, capace di collocare ogni scelta, anche quelle riguardanti le fasi e le situazioni estreme della vita, nell'ambito di un rapporto di cura-relazione al passo coi tempi, lontano pertanto dai due estremi opposti del paternalismo e della autonomia contrattualistica e in un contesto complessivo di autonomia ed indipendenza della professione.

                                                                            

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     Contribuzione Enpam dei medici ultrasessantacinquenni sui redditi libero professionali: i chiarimenti dell’ENPAM

      (segue dalla prima)

In relazione agli accertamenti di evasione contributiva attuati dall’INPS  sui redditi libero-professionali acquisiti senza obbligo contributivo da parte dei colleghi ultrasessantacinquenni l’ENPAM ha emanato una circolare di indirizzo  che consente agli interessati di mantenere l’iscrizione al FONDO GENERALE (da effettuarsi entro il 31.12.2009) contribuendo al 2% o 12,50% per evitare una dispersione contributiva presso altri enti previdenziali.

    

     Circolare Enpam del 30.7.2009

Come noto, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, i pensionati che producono reddito professionale successivamente al compimento del 65° anno di età possono conservare, su richiesta, l’iscrizione al Fondo. La misura del contributo previdenziale dovuto su tale reddito è fissata, in via opzionale, al 2% ovvero al 12,50%.

Nel corso del mese di luglio, l’INPS, nell’ambito di una vasta operazione volta a contrastare l’evasione contributiva nei confronti della Gestione Separata, ha inviato numerosi avvisi di accertamento ai pensionati del Fondo Generale che, pur continuando a svolgere attività professionale, non hanno optato per il pagamento del relativo contributo presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente

Con delibera n. 46 del 24 luglio u.s., il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto ai pensionati del Fondo Generale titolari di reddito imponibile presso la “Quota B” la facoltà di presentare, fino al 31 dicembre 2009, l’istanza di conservazione dell’iscrizione al Fondo e la relativa opzione per l’aliquota contributiva (12,50% o 2%) con riferimento ai compensi per i quali non siano decorsi i termini prescrizionali di legge.

Tale provvedimento intende offrire l’opportunità di corrispondere i contributi previdenziali a favore della Gestione presso la quale si è già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio.

In tal modo, unitamente ai vantaggi di natura fiscale derivanti dall’integrale deducibilità dei contributi previdenziali, l’Ente si propone di evitare dispersioni contributive, grazie alla valorizzazione delle ulteriori somme versate mediante l’istituto del supplemento di pensione.

I soggetti che si avvarranno di tale possibilità, difatti, beneficeranno di un supplemento del trattamento pensionistico ordinario che l’Ente liquiderà d’ufficio ogni triennio sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento.

Conformemente alle disposizioni contenute nel provvedimento in parola, pertanto, i pensionati del Fondo Generale che hanno prodotto per gli anni 2004 – 2008 reddito professionale per lo svolgimento di attività medica o odontoiatrica o comunque attribuita in virtù delle particolari competenze professionali, potranno dichiarare le relative somme utilizzando il modello (DICH. P)(scaricabile anche dalla pagina ultime notizie sito internet dell’Ordine).

I contributi, secondo quanto espressamente disposto dalla delibera 46/2009, saranno maggiorati della mera rivalutazione monetaria. Qualora l’importo complessivamente dovuto sia superiore a euro 1.000,00, la relativa riscossione potrà essere effettuata, a scelta dell’iscritto, in 12 rate bimestrali, in 2 rate semestrali od in unica soluzione.

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Grafica e aggiornamento: Federica Ferrari