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agosto 2009 anno 3 n. 13 |
ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI MODENA |
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Certificati per le badanti (segue dalla prima)
1.
possono essere richiesti anche due certificati laddove si
attesti la necessità di un’assistenza continua al paziente; 2.
le certificazioni di invalidità civile rilasciate dalle
Commissioni AUSL sono equivalenti alle certificazioni di cui sopra; 3.
tali certificazioni non sono previste dalla Convenzione
nazionale per la medicina generale fra quelle da rilasciare a titolo
gratuito. Circolare Ministeriale congiunta 7
agosto 2009 n. 10/2009 prot. 4539 - MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - MINISTERO DEL LAVORO, DELLA
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - Circolare Prot. n. 10/2009 prot.
4539 - Circolare Prot. 23/1/0003538/06 Roma, 7 agosto 2009 OGGETTO: Decreto Legge n. 78/2009 dell'i luglio 2009,
convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali". Emersione del lavoro irregolare
nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie". È stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2009, serie generale n. 179,
la Legge 3 agosto 2009, n. 102, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché
proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali" di conversione del Decreto-Legge. 1° luglio 2009, n. 78. L'art. 1-ter
della predetta legge prevede la possibilità dell'emersione del rapporto di
lavoro irregolare con i cittadini italiani e comunitari, oppure
extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale, addetti al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza di persone
affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. Ciò premesso,
nell'evidenziare i punti principali della normativa in argomento, si
forniscono indicazioni circa gli adempimenti di competenza degli Sportelli
Unici per l'Immigrazione, relativamente all'emersione di lavoratori
extracomunitari. SOGGETTI INTERESSATI • Datori di lavoro La dichiarazione
di emersione può essere effettuata dai seguenti datori di lavoro: - cittadino
italiano; - cittadino di un
paese appartenente all'Unione Europea; - cittadino
extracomunitario in possesso del titolo di soggiorno di cui all'art. 9 del
Testo unico per l'Immigrazione (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo) nonché cittadino extracomunitario titolare di carta di
soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario (D.Lgs. n.30/2007). • Lavoratori La dichiarazione di emersione può essere presentata
esclusivamente a favore dei lavoratori extracomunitari che, alla data del 30
giugno 2009, erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi come addetti al
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza di persone
affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza e
continuano ad essere occupati nello svolgimento delle attività sopra
specificate, al momento della presentazione della domanda. DICHIARAZIONE DI EMERSIONE Il datore di lavoro potrà presentare la dichiarazione di
emersione dal 1° al 30 settembre 2009; non sarà necessario concentrare la
presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto
non sono state fissate quote massime di ammissione delle stesse. Si ricorda che potrà essere presentata dichiarazione per
un numero massimo di tre lavoratori (n.1 colf e n. 2 badanti). a) Lavoro di
sostegno al bisogno familiare. Per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare,
potrà essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare e sarà
necessaria, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'attestazione del
possesso di un reddito imponibile (risultante dalla dichiarazione dei redditi
per l'anno 2008) non inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di famiglia
composta da un solo soggetto percettore di
reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000,00 euro per
i nuclei familiari con più soggetti conviventi percettori di reddito. La documentazione
relativa all'attestazione del reddito dovrà essere esibita, a pena di
inammissibilità della domanda, allo Sportello Unico. b) Assistenza a
persone affette da patologie o handicap. Per l'assistenza a persone affette da patologie o handicap
che ne limitano l'autosufficienza, sarà possibile presentare una o due
domande per nucleo familiare (anche per assistere componenti della famiglia
non conviventi), purché venga prodotta allo Sportello Unico per
l'Immigrazione, pena l'inammissibilità della domanda, una certificazione,
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato
con il Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza della
limitazione dell'autosufficienza della persona per cui si richiede
l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro con il cittadino
extracomunitario. Al riguardo, si evidenzia che non sarà necessario produrre
una nuova certificazione medica per quei cittadini per i quali viene
richiesta l'assistenza, già riconosciuti in precedenza invalidi; in tal caso,
sarà sufficiente esibire la documentazione relativa all'accertamento dello
stato di invalidità civile, rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie
nei riguardi del soggetto che dovrà essere assistito. Nel caso in
cui si presentino due dichiarazioni per assistere la stessa persona, la
certificazione medica in parola dovrà attestare anche la necessità di
avvalersi di due lavoratori per lo svolgimento dell'attività di assistenza. c) Contributo
forfetario. In entrambi i casi - lavoro domestico o assistenza alla
persona - è previsto il pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per
ciascun lavoratore, che dovrà essere versato utilizzando il modello "F24
- versamenti con elementi identificativi" presso gli sportelli bancari,
gli uffici postali o con modalità on line collegandosi al sito dell'Agenzia
delle Entrate. A partire dai prossimi giorni il modello potrà essere reperito
e scaricato dal sito www.agenziaentrate.gov.it ovvero dai siti
www.interno.it, www.lavoro.gov.it, www.inps.it MODALITA’ DI PRESENTAZIONE Il datore di lavoro
potrà presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione di
sussistenza del rapporto di lavoro domestico o di assistenza con il cittadino
extracomunitario allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la
Prefettura-UTG competente del luogo ove si svolge detto rapporto, utilizzando
le modalità informatiche reperibili sul sito internet del Ministero
dell'Interno (www.interno.it); inoltre, sarà attivo un servizio di help desk
accessibile dallo stesso sito. La data effettiva della dichiarazione sarà quella indicata
nella e-mail che il sistema informatico provvede ad inviare all'indirizzo di
posta elettronica associato all'utente che ha effettuato la richiesta. Ai fini di garantire la trasmissione esclusivamente su
connessione protetta della ricevuta, la stessa sarà resa disponibile
all'interno del sito web nell'area "elenco domande inviate". Attesa la complessità delle procedure, la stampa della ricevuta
in formato pdf, potrà richiedere il tempo massimo di settantadue ore dalla
ricezione della e-mail di conferma. Copia della stessa ricevuta dovrà essere consegnata a cura
del datore di lavoro al lavoratore ai fini dell'attestazione dell'avvenuta presentazione
della domanda di emersione. Infine, si
rappresenta che la ricevuta avrà codici univoci di identificazione che
consentiranno di verificare l'autenticità formale dei dati presenti nella
stessa così da contrastare qualsiasi tentativo di falsificazione. PROCEDIMENTO PRESSO LO SPORTELLO
UNICO Lo Sportello Unico
per l'Immigrazione riceverà le domande dal sistema informatico del
Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero
dell'Interno a partire dal 1° ottobre 2009, nel rispetto dell'ordine
cronologico di ricezione; quindi, verificherà che il datore di lavoro abbia
presentato un numero di domande consentito dalla normativa; in caso
contrario, le domande in esubero saranno considerate irricevibili secondo
l'ordine di presentazione. Al riguardo, il sistema informatico consentirà di
controllare il numero di domande presentate su tutto il territorio nazionale. Lo Sportello Unico
acquisisce, inoltre, dalla Questura il parere sull'insussistenza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario. Quindi, convoca
le parti ed effettua i seguenti ulteriori adempimenti: 1) verifica della
corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nell'istanza
acquisita dal sistema con quelle che risultano dalla documentazione che deve
essere esibita dalle parti; 2) acquisizione
della copia della certificazione medica, nel caso in cui la dichiarazione di
emersione riguardi l'attività di assistenza alla persona; 3) verifica della
sussistenza del requisito reddituale, previa esibizione da parte del datore
di lavoro della dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2008, nel caso in
cui la dichiarazione di emersione riguardi l'attività di sostegno al bisogno
familiare; 4) verifica
dell'avvenuto versamento del contributo forfetario di 500 euro, mediante
consegna della copia della ricevuta da parte del datore di lavoro; 5) verifica del
codice identificativo della marca da bollo. Successivamente,
si procede alla stipula del contratto di soggiorno attraverso la
sottoscrizione dell'apposito modello da parte del datore di lavoro e del
lavoratore. Al lavoratore viene consegnato il modello 209 da
presentare, per la richiesta del permesso di soggiorno, con le consuete
modalità, all'Ufficio Postale. Nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione
o di presentazione di documentazione priva dei requisiti previsti dalla
legge, si procederà al rigetto dell'istanza. Si precisa che, in caso di irricevibilità, archiviazione o
rigetto delle domande di emersione, non si procederà comunque alla
restituzione del contributo forfetario di 500 euro. Nel caso, invece, di presentazione di documentazione
insufficiente, potrà essere richiesta eventualmente un'integrazione, fissando
una nuova data di convocazione. La mancata presentazione delle parti allo Sportello Unico
a seguito della convocazione, senza giustificati motivi, comporta
l'archiviazione della dichiarazione. Ovviamente, essendo lo straniero già presente sul
territorio nazionale, il procedimento non prevede l'invio del nulla osta al
MAE per il rilascio del visto di ingresso. Comunque, ai fini della richiesta del permesso di
soggiorno, dovrà essere indicata la data e la frontiera di ingresso dello
straniero sul territorio nazionale. A differenza di quanto previsto nella procedura inerente i
flussi di ingresso, le verifiche di competenza della Direzione Provinciale
del Lavoro, sulla documentazione cartacea prodotta dall'interessato, saranno
effettuate direttamente dal personale del predetto Ufficio, presso gli
Sportelli Unici; inoltre, le Direzioni provinciali del lavoro provvederanno
anche ad accertare la corrispondenza delle condizioni di lavoro dichiarate
con l'attività effettivamente prestata nel quadro del piano di controlli
delle autocertificazioni relative al lavoro subordinato previsto dal DPR n.
445/2000. Si evidenzia, inoltre, che, a seguito di apposite intese
raggiunte con l'INPS, al fine di effettuare le verifiche di competenza
relative all'avvenuto versamento del contributo forfetario, sarà presente in
ogni Sportello Unico un operatore del medesimo Istituto, collegato con il
proprio sistema informatico. Ciò consentirà al datore di lavoro di effettuare la
comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS, direttamente presso lo
Sportello Unico per l'Immigrazione. Si segnala che, riguardo alle realtà territoriali ove
perverrà il maggior numero di domande, saranno allestite più postazioni dello
Sportello Unico da adibire al trattamento delle istanze, e da ubicare presso
le sedi degli Uffici INPS che verranno successivamente individuati. PROTOCOLLI DI INTESA Si comunica che, al fine di favorire l'attivazione di
positive sinergie nelle varie realtà territoriali, nell'ottica di una sempre
maggiore efficienza e tempestività dei procedimenti amministrativi, è stata
raggiunta un'intesa con l'ANCI per promuovere ed assicurare la qualificata
collaborazione dei Comuni, già sperimentata in altre analoghe occasioni,
anche per l'espletamento della nuova procedura di emersione del lavoro
irregolare. I Comuni che hanno già sottoscritto i Protocolli di intesa
in materia di ricongiungimenti familiari saranno automaticamente abilitati
all'invio delle domande di emersione. Con l'occasione, si informa che resteranno validi, anche
per la procedura in esame, i protocolli di intesa già sottoscritti con le
Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali ed i Patronati che
vorranno fornire assistenza per la compilazione e l'inoltro delle domande. EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI
EMERSIONE La presentazione della dichiarazione di emersione
determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per
le attività di lavoro domestico o di assistenza alla persona già presentata
per il medesimo lavoratore, ai sensi dei DPCM 30 ottobre 2007 e 3 dicembre
2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei
lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio nazionale. Si precisa che i pareri positivi già resi dalle Questure
in occasione della presentazione delle domande ai sensi dei DPCM 30 ottobre
2007 e 3 dicembre 2008 per le quali sia già stato consegnato il nulla osta al
datore di lavoro, dovranno essere ritenuti validi dallo Sportello Unico nell'
esaminare le domande di emersione; ciò, al fine di procedere nel modo più efficace
e rapido possibile all'emersione del rapporto di lavoro irregolare. SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI
PENALI ED AMMINISTRATIVI Secondo quanto
stabilito dall'art, 1-ter comma 8 della legge in oggetto, dalla data di
entrata in vigore della stessa legge e fino alla conclusione del
procedimento, saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi a carico
dei lavoratori extracomunitari, per i quali può essere presentata la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ed a carico dei datori di
lavoro per le violazioni delle norme relative all'ingresso ed al soggiorno
nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all'art. 12 del
T.U. per l'Immigrazione) e per quelle relative all'impiego dei lavoratori,
anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed
assistenziale. Al contrario, la mancata presentazione della
dichiarazione, ovvero l'archiviazione o il rigetto della dichiarazione
stessa, farà cessare la sospensione dei procedimenti sanzionatori di cui
sopra. La sottoscrizione del contratto di soggiorno,
congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS, ed il
rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore
di lavoro e per il lavoratore extracomunitario l'estinzione dei reati e degli
illeciti amministrativi relativi alle violazioni delle norme testé
richiamate. Si evidenzia, infine, che, nelle more della definizione
del procedimento in esame, il cittadino straniero non può essere destinatario
di un provvedimento di espulsione, tranne che nei casi previsti al comma 13
dell'art. 1 ter della legge in oggetto. PRESENTAZIONE DI FALSE
DICHIARAZIONI Chiunque presenti - nell'ambito della procedura di
emersione in questione - false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorra
al fatto, è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (che
disciplina le fattispecie riguardanti le dichiarazioni mendaci e la forma o
l'uso di atti falsi), salvo che il fatto costituisca reato più grave. Se il reato viene commesso attraverso la contraffazione o
l'alterazione di documenti, oppure mediante l'utilizzo di uno di tali
documenti contraffatti o alterati, il reo è punito con la reclusione da uno a
sei anni. La pena è aumentata se il reato è commesso da un pubblico
ufficiale. Si ringrazia per la consueta collaborazione. IL CAPO DIPARTIMENTO PER LE
LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE (Morcone) IL DIRETTORE GENERALE
DELL'IMMIGRAZIONE (Silveri) Commissione di Bioetica
dell’Ordine di Modena: documento sulle DAT (Dichiarazioni
Anticipate di Trattamento) (segue dalla prima) Coordinata dal Dott. Francesco
Sala la Commissione ordinistica ha affrontato il tema del cd testamento
biologico anche alla luce del documento della FNOMCeO, approvato a Terni dal
Consiglio Nazionale il 13 giugno 2009. Il documento esamina le differenti
problematiche emergenti sul tema delle Direttive anticipate soprattutto sotto
il profilo della Deontologia Medica. DOCUMENTO
SULLE D.A.T Il documento rappresenta nel complesso un passaggio
importante nella riflessione che accompagna il dibattito sulle Dichiarazioni
Anticipate di Trattamento, in un momento in cui all'interno delle forze
politiche e della società civile viene avvertita con sempre maggiore urgenza
la necessità di una regolamentazione per legge della materia. Il documento si
pone pertanto come motivo di ulteriore approfondimento e confronto riguardo a
temi che per la loro natura coinvolgono le coscienze, i valori, le
sensibilità più profonde di ciascuna persona, e che in quanto tali richiedono
un approccio quanto mai meditato e rispettoso. Prima di entrare nel merito delle valutazioni, ci pare
peraltro giusto auspicare per le ulteriori future riflessioni su questo o su
altri temi di analoga rilevanza etica e deontologica un diverso metodo di
elaborazione e di stesura dei documenti che non si realizzi a livello di vertice, ma tenga conto delle valutazioni e dei
contributi che possono derivare dal coinvolgimento nella discussione dei
consigli provinciali degli Ordini. Per venire al merito delle valutazioni, ci è parso giusto
rimarcare i seguenti aspetti, che a nostro parere, rappresentano i punti
caratterizzanti del documento. Un primo rilievo riguarda il fatto che il documento
riafferma con estrema chiarezza la necessità di recuperare, in tutte le sue
valenze ed espressioni, il ruolo centrale del medico: ruolo unico ed
insostituibile in tutte le fasi attraverso cui si articola il rapporto con la
persona “ paziente”, quindi non soltanto in un ambito strettamente tecnico,
quanto piuttosto in un contesto assai più ampio che comprende dimensioni e
valori relazionali, etici e deontologici. Questo aspetto ci pare particolarmente importante nella
misura in cui, in un contesto che vede da ogni parte continui tentativi di
rimodellamento del ruolo e della professionalità mediche, riesce a definire
una figura di medico non soltanto tecnico del corpo umano ma autore col
proprio paziente di una vera dimensione relazionale. Questa relazione, di per sé ricca di valori etici ed
umani, si configura nell'ambito di quella che il documento chiama “alleanza
terapeutica”che diviene in tal modo la via preferenziale attraverso cui
attuare il moderno rapporto di cura, fondato sul completo rispetto e su una
piena valorizzazione dei rispettivi ruoli ed esperienze. L'alleanza
terapeutica diviene pertanto il fondamento di una dimensione relazionale che
si colloca tra i due estremi opposti del “paternalismo medico”, ormai
superato dai tempi, e della “autonomia contrattualistica”, pericolosa deriva
che toglie al ruolo del medico ogni valenza etica e deontologica e lo
trasforma in semplice tecnico del corpo umano. L'alleanza terapeutica deve peraltro fondarsi su due
pilastri concettuali: da un lato il pieno rispetto della autonomia
decisionale della persona che, una volta che sia stata compiutamente
informata e messa nelle condizioni di operare una scelta responsabile e libera,
esprime liberamente la propria volontà in merito alle possibili opzioni
terapeutiche; dall'altro la valorizzazione piena di quei principi etici da
sempre ispiratori della professione medica e che hanno sempre trovato piena
enunciazione nelle norme deontologiche. A tale riguardo, una attenta lettura del documento fa
emergere un rilievo critico: la situazione storica e sociale che stiamo
vivendo che vede sempre più sorgere e rafforzarsi culture che mirano ad
avallare e favorire scelte di disimpegno ed abbandono della vita in nome del
diritto alla autodeterminazione avrebbe richiesto da parte del massimo organo
rappresentativo dei medici una presa di posizione più incisiva e coraggiosa
per riaffermare un principio etico e deontologico fondante per la professione
medica che è quello della difesa della vita in tutti i suoi aspetti ed
articolazioni ma segnatamente (perchè è questo il tema del documento)della
vita al suo termine. Il documento pare non esplicitare con la dovuta forza che compito del medico in questo universo
relazionale costituito dal paziente, con la sua storia, le sue idee e le sue
scelte sempre rispettabili e degne comunque di grande attenzione e rispetto,
dal medico e dalla alleanza che essi stabiliscono, non è quello di
configurare una sorta di atteggiamento neutrale ma quello di spendersi fino
in fondo a tutela e a difesa della vita dei cui valori deve farsi portatore e
difensore, in particolare quando la persona si mostra in difficoltà,
titubante e propensa a scelte di abbandono. Questa dimensione e l'impegno che
da essa discende devono essere chiaramente esplicitati e calati come valore
fondante nel grande contenitore della alleanza terapeutica. Il documento sottolinea invece in maniera puntuale un
altro aspetto che caratterizza questa dimensione relazionale e che attiene in
maniera esclusiva alla figura e al ruolo del curante, vale a dire il diritto
di autonomia e responsabilità del medico. Si tratta di un principio che è
stato da sempre oggetto di una discussione non sempre serena ma che è giusto
ribadire e non dare mai per scontato, perchè da esso discende il diritto del medico di attuare , in
ragione di scienza e coscienza, forme di obiezione. Un altro rilievo riguarda l'introduzione del concetto, da
più parti criticato, di “diritto mite” che il documento pare chiaramente
affermare con l'intento di conciliare i diversi valori in gioco nella
relazione di cura. Non è sfuggito a nessuno il fatto che le ultime vicende
che tanto clamore e dibattiti hanno suscitato
nella società civile hanno delineato uno scenario nel quale il diritto
si è fatto “forte”come non mai ,nella misura in cui per garantire un diritto
o presunto tale è entrato pesantemente nella relazione di cura, cancellando
ogni rapporto medico-paziente ed
arrivando a dettare terapie, protocolli e loro modalità di attuazione. Nel momento in cui si propone invece la centralità della
alleanza terapeutica , intesa come incontro esclusivo ed irripetibile di due
persone capaci di autonomia e responsabilità, pare ineludibile la formulazione
di un diritto mite, facendo riferimento al fatto che esso debba definire
soltanto la cornice di legittimità giuridica complessiva sulla base dei
diritti della persona, senza invadere l'ambito dei rapporti e delle relazioni
fondate sulla alleanza terapeutica. In tal modo il documento ribadisce con fermezza
l'indipendenza della professione nel darsi regole deontologiche e la assoluta
contrarietà a provvedimenti normativi che interferiscano con la relazione di
cura. Tale concetto trova peraltro pieno riscontro nella
sentenza della Corte Costituzionale 151\2009, che ribadisce la centralità del
rapporto medico-paziente basata da un lato sui principi di autonomia e
responsabilità del medico e dall'altro sul rispetto della volontà del
paziente. Un ultimo rilievo
riguarda il tema della nutrizione artificiale, che come è noto rappresenta
uno degli aspetti più controversi e dibattuti legati alle problematiche di
fine vita. Senza pretendere di entrare in questioni tecniche specifiche,
occorre rilevare come il documento, elaborato dopo una approfondita
discussione con le società scientifiche, affermi con grande decisione che la
nutrizione artificiale è trattamento assicurato da competenze mediche e
sanitarie. Tale affermazione che tiene conto della reale complessità sanitaria
di queste pratiche è senz'altro condivisibile. Occorre però sottolineare un ulteriore importante aspetto che le caratterizza e le distingue
in maniera peculiare dalle altre pratiche terapeutiche: infatti, più che di
una terapia eziologica, sintomatica o palliativa, la nutrizione artificiale
assume il significato di un sostegno vitale da far rientrare pertanto negli
obblighi naturali collegati al prendersi cura delle persone. Tale rilievo assume particolare importanza soprattutto in
quelle situazioni in cui non è del tutto chiara una precedente espressione di
volontà da parte del paziente. In conclusione, il documento nonostante le criticità di
metodo e di merito che abbiamo rimarcato, si caratterizza come importante e
qualificato momento di riflessione e di proposta, in particolare nella misura
in cui sembra rivalutare e definire una figura di medico moderna, dai
contorni precisi, capace di collocare ogni scelta, anche quelle riguardanti
le fasi e le situazioni estreme della vita, nell'ambito di un rapporto di
cura-relazione al passo coi tempi, lontano pertanto dai due estremi opposti
del paternalismo e della autonomia contrattualistica e in un contesto
complessivo di autonomia ed indipendenza della professione. Contribuzione Enpam dei medici ultrasessantacinquenni sui redditi libero
professionali: i chiarimenti dell’ENPAM (segue dalla
prima) In relazione agli accertamenti di
evasione contributiva attuati dall’INPS sui redditi libero-professionali
acquisiti senza obbligo contributivo da parte dei colleghi ultrasessantacinquenni l’ENPAM ha emanato una circolare di
indirizzo che consente agli
interessati di mantenere l’iscrizione al FONDO GENERALE (da effettuarsi entro il 31.12.2009)
contribuendo al 2% o 12,50% per evitare una dispersione contributiva presso
altri enti previdenziali. Circolare Enpam del
30.7.2009 Come noto, ai sensi dell’art. 4,
comma 4 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, i pensionati che
producono reddito professionale successivamente al compimento del 65° anno di
età possono conservare, su richiesta, l’iscrizione al Fondo. La misura del
contributo previdenziale dovuto su tale reddito è fissata, in via opzionale,
al 2% ovvero al 12,50%. Nel corso del mese di luglio,
l’INPS, nell’ambito di una vasta operazione volta a contrastare l’evasione
contributiva nei confronti della Gestione Separata, ha inviato numerosi
avvisi di accertamento ai pensionati del Fondo Generale che, pur continuando
a svolgere attività professionale, non hanno optato per il pagamento del
relativo contributo presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale
entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente Con delibera n. 46 del 24 luglio
u.s., il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto ai pensionati del Fondo
Generale titolari di reddito imponibile presso la “Quota B” la facoltà di
presentare, fino al 31 dicembre 2009, l’istanza di conservazione
dell’iscrizione al Fondo e la relativa opzione per l’aliquota contributiva
(12,50% o 2%) con riferimento ai compensi per i quali non siano decorsi i
termini prescrizionali di legge. Tale provvedimento intende offrire
l’opportunità di corrispondere i contributi previdenziali a favore della
Gestione presso la quale si è già titolari di un trattamento pensionistico
obbligatorio. In tal modo, unitamente ai
vantaggi di natura fiscale derivanti dall’integrale deducibilità dei
contributi previdenziali, l’Ente si propone di evitare dispersioni
contributive, grazie alla valorizzazione delle ulteriori somme versate
mediante l’istituto del supplemento di pensione. I soggetti che si avvarranno di
tale possibilità, difatti, beneficeranno di un supplemento del trattamento
pensionistico ordinario che l’Ente liquiderà d’ufficio ogni triennio sulla
base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento. Conformemente alle disposizioni
contenute nel provvedimento in parola, pertanto, i pensionati del Fondo
Generale che hanno prodotto per gli anni 2004 – 2008 reddito professionale
per lo svolgimento di attività medica o odontoiatrica o comunque attribuita in
virtù delle particolari competenze professionali, potranno dichiarare le
relative somme utilizzando il modello (DICH. P)(scaricabile anche dalla
pagina ultime notizie
sito internet dell’Ordine). I contributi, secondo quanto
espressamente disposto dalla delibera 46/2009, saranno maggiorati della mera
rivalutazione monetaria. Qualora l’importo complessivamente dovuto sia
superiore a euro 1.000,00, la relativa riscossione potrà essere effettuata, a
scelta dell’iscritto, in 12 rate bimestrali, in 2 rate semestrali od in unica
soluzione. Sei iscritto alla presente newsletter come: %email% Grafica e aggiornamento: Federica Ferrari
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