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settembre 2009 anno 3 n. 14 |
ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI MODENA |
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LETTER |
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Gentile collega
Contribuzione Enpam
dei medici ultrasessantacinquenni sui redditi libero professionali: i
chiarimenti dell’ENPAM In relazione agli accertamenti di
evasione contributiva attuati dall’INPS sui redditi libero-professionali
acquisiti senza obbligo contributivo da parte dei colleghi ultrasessantacinquenni l’ENPAM ha emanato una circolare di
indirizzo che consente agli
interessati di mantenere l’iscrizione al FONDO GENERALE (da effettuarsi entro il 31.12.2009)
contribuendo al 2% o 12,50% per evitare una dispersione contributiva presso
altri enti previdenziali. Circolare Enpam del
30.7.2009 Come noto, ai sensi dell’art. 4,
comma 4 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, i pensionati che
producono reddito professionale successivamente al compimento del 65° anno di
età possono conservare, su richiesta, l’iscrizione al Fondo. La misura del
contributo previdenziale dovuto su tale reddito è fissata, in via opzionale,
al 2% ovvero al 12,50%. Nel corso del mese di luglio,
l’INPS, nell’ambito di una vasta operazione volta a contrastare l’evasione
contributiva nei confronti della Gestione Separata, ha inviato numerosi
avvisi di accertamento ai pensionati del Fondo Generale che, pur continuando
a svolgere attività professionale, non hanno optato per il pagamento del
relativo contributo presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale
entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente Con delibera n. 46 del 24 luglio
u.s., il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto ai pensionati del Fondo
Generale titolari di reddito imponibile presso la “Quota B” la facoltà di
presentare, fino al 31 dicembre 2009, l’istanza di conservazione
dell’iscrizione al Fondo e la relativa opzione per l’aliquota contributiva
(12,50% o 2%) con riferimento ai compensi per i quali non siano decorsi i
termini prescrizionali di legge. Tale provvedimento intende offrire
l’opportunità di corrispondere i contributi previdenziali a favore della
Gestione presso la quale si è già titolari di un trattamento pensionistico
obbligatorio. In tal modo, unitamente ai
vantaggi di natura fiscale derivanti dall’integrale deducibilità dei
contributi previdenziali, l’Ente si propone di evitare dispersioni
contributive, grazie alla valorizzazione delle ulteriori somme versate
mediante l’istituto del supplemento di pensione. I soggetti che si avvarranno di
tale possibilità, difatti, beneficeranno di un supplemento del trattamento
pensionistico ordinario che l’Ente liquiderà d’ufficio ogni triennio sulla
base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento. Conformemente alle disposizioni
contenute nel provvedimento in parola, pertanto, i pensionati del Fondo
Generale che hanno prodotto per gli anni 2004 – 2008 reddito professionale
per lo svolgimento di attività medica o odontoiatrica o comunque attribuita
in virtù delle particolari competenze professionali, potranno dichiarare le
relative somme utilizzando il modello (DICH. P)(scaricabile anche dalla
pagina ultime notizie
sito internet dell’Ordine). I contributi, secondo quanto espressamente
disposto dalla delibera 46/2009, saranno maggiorati della mera rivalutazione
monetaria. Qualora l’importo complessivamente dovuto sia superiore a euro
1.000,00, la relativa riscossione potrà essere effettuata, a scelta
dell’iscritto, in 12 rate bimestrali, in 2 rate semestrali od in unica
soluzione. Sei iscritto alla presente newsletter come: %email% Grafica e aggiornamento: Federica Ferrari
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