gennaio 2008

anno 2  n.  1

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI MODENA

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Gentile   dottore

In questo numero:
             

20 febbraio Centro Nazareth: l'Ordine, in collaborazione con la Guardia di Finanza di Modena incontra gli iscritti per fare il punto sulla privacy negli studi professionali. (segue a fondo pagina)

Gennaio 2008: domande per  le graduatorie di medicina generale, pediatria e specialistica ambulatoriale
Si ricorda agli interessati  che entro il 31 gennaio 2008  si presentano le domande per l’inserimento nelle graduatorie di medicina generale, pediatria e specialistica ambulatoriale valide per l’anno 2009. Informazioni e modulistica on line alla sezione ‘ultime notizie’ del sito internet dell'Ordine.

Corso FNOMCeO E-learnig "SICURE" sul rischio clinico: 20 crediti ECM per il 2008. La FNOMCeO ha attivato sul portale il corso E.learning sul rischio clinico denominata SICURE, nato con la collaborazione del Ministero della Salute e il Collegio degli Infermieri IPASVI.(segue a fondo pagina)

Inceneritore: La Frer-Ordini invia al Ministro della Sanità, Turco, una nota di chiarimento richiesta dal sottosegretario del Ministero della Salute, Dott. Serafino Zucchelli (visualizza il documento sul sito internet dell'Ordine)

Il Pubblico Ministero del Tribunale di Modena ha avanzato al GIP  richiesta di archiviazione  della denuncia dell'Ordine sul raddoppio dell'inceneritore in quanto "la denuncia fa chiaro riferimento a evento futuro, prevedibilmente avverantesi ma non avverato nè necessariamente avverantesi". 
La motivazione è incentrata essenzialmente sulla circostanza che le opere per il potenziamento dell'inceneritore non sono ancora state eseguite e pertanto il reato ipotizzato non avrebbe raggiunto nè la soglia della consumazione, nè quella della punibilità-perseguibililtà. Prendiamo atto della decisione del PM di Modena.

Finanziaria 2008: le novità per i medici 

Farmaci sperimentali

Recupero medicinali

Chiropratica

Valutazione dei periodi in precariato

Durata graduatoria concorsi

Accesso alla specializzazione

Ticket

Prestazioni di medicina legale con Iva ordinaria 

(segue a fondo pagina)

 

Spese mediche fiscalmente detraibili solo se documentate dallo scontrino "parlante" 
Dal 2008 le spese mediche documentate da scontrino fiscale sono fiscalmente detraibili (19%) solo se riportano il codice fiscale del destinatario del farmaco (L.222/07). Per potere detrarre dalla prossima dichiarazione dei redditi le spese sanitarie sostenute in farmacia occorre presentare la tessera sanitaria recante il codice fiscale. Il nuovo scontrino ai fini della detraibilità fiscale del costo dovrà contenere oltre alle indicazioni
sulla natura, quantità, qualità del farmaco acquistato anche  il codice fiscale che dovrà essere stampato sullo scontrino e non più riportato a mano. 

 Le associazioni tra MMG sono soggette a IVA

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 369/E del 13.12.2007 ha risposto alla interpellanza  di uno studio medico associato costituito da  medici  di medicina generale che esercitano nella medicina  di gruppo di cui all’art. 40 c.3 lettera a ) DPR 28/7/2000 con necessità di suddividere tra i medici associati i costi relativi alla sede, al personale, ai mezzi e all’organizzazione funzionale del lavoro.

In particolare si richiedevano chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini Iva dei rapporti tra la stessa e i medici associati.Il parere dell’Agenzia. L’Agenzia ha ritenuto di dovere preliminarmente determinare la reale natura giuridica dello studio associato. Nel caso oggetto di esame i compensi vengono corrisposti dalla AUSL direttamente ai medici e non sono riversati all’associazione (come invece è tipico delle associazioni professionali inquadrabili nell’art. 5 del TUIR). Trattasi di soggetto associativo che assume la veste di una società di servizi e di mezzi nata con lo scopo di mettere a disposizione dei singoli associati strutture e servizi nello svolgimento individuale delle prestazioni professionali da parte dei singoli medici. Configurandosi una società di servizi e mezzi ne consegue che le operazioni fornite dalla società devono essere considerate imponibili ai fini IVA. Se ne deduce pertanto che l’associazione è tenuta a richiedere l’attribuzione della partita IVA e, al fine di ripartire le spese comuni per il mantenimento e l’organizzazione dello studio medico, l’associazione deve emettere fatture imponibili IVA nei confronti degli associati.

Nuovo corso 626/94 per datori di lavoro di studi medici e odontoiatrici che svolgeranno in proprio  la funzione di RSPP (responsabile sicurezza prevenzione e protezione).  L’Ordine  intende quantificare le richieste dei colleghi (segue a fondo pagina)

Il personale dell'Ordine incaricato per consulenze e pratiche  Enpam  
riceve i colleghi i lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 previo appuntamento
All’Enpam di  Roma è inoltre attivo il servizio SAT SERVIZIO ACCOGLIENZA TELEFONICA 06-48294829   FAX 0648294444    E.MAIL     sat@enpam.it per informazioni a tutti gli iscritti.
 


                                      

APPROFONDIMENTI


20 febbraio Centro Nazareth: l'Ordine, in collaborazione con la Guardia di Finanza di Modena incontra gli iscritti per fare il punto sulla privacy negli studi professionali.
 
(segue dalla prima)

                           
L’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena

in collaborazione con la Guardia di Finanza di Modena  

                                                                      organizza la serata

ILLECITI PRIVACY:

RESPONSABILITA’ NEI TRATTAMENTI ED INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Modena, 20 febbraio 2008 – ore 21

Auditorium Centro Famiglia di Nazareth

Via Formigina, 319 

 Relatore: Prof. Avv. Vito Ingletti

CATTEDRA DI DIRITTO DI POLIZIA E DIRITTO DEI SERVIZI P.S. E P.G.

LAUREA IN SCIENZE DELLA SICUREZZA ECONOMICO-FINANZIARIA

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA

ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI ROMA

 

Il relatore risponderà ai quesiti posti dai presenti in sala



  


Corso FNOMCeO E-learnig "SICURE" sul rischio clinico: 20 crediti ECM per il 2008. 
(segue dalla prima)

La FNOMCeO ha attivato sul portale il corso E.learning sul rischio clinico denominata SICURE, nato con la collaborazione del Ministero della Salute e il Collegio degli Infermieri IPASVI. Il corso da diritto ad acquisire 20 crediti validi per il 2008 laddove si risponda ad almeno 60 domande su 80 quiz proposti. Spetterà al Presidente dell'Ordine certificare l'acquisizione dei crediti sulla base del risultato raggiunto. Già molti medici e infermieri si sono collegati al sito e hanno partecipato al corso FAD. Esiste peraltro anche un corso su supporto cartaceo che verrà inviato dalla FNOMCeO insieme a un' edizione speciale dei "quaderni della professione" . Accedi alla sezione del sito internet della FNOMCeO dedicata all'evento.

 

 


Finanziaria 2008: le novità per i medici 
(segue dalla prima)

Farmaci sperimentali
E’ vietato al medico prescrivere medicinali che non siano autorizzati al commercio in Italia se non sono disponibili dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase II.
Viene fatto divieto pure di prescrizione di medicinali industriali per indicazioni terapeutiche diverse da quella autorizzata qualora per quella indicazione non siano disponibili dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase II.
348. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.

Recupero medicinali
Le confezioni di medicinali non scadute e ben conservate, ivi compresi i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, in possesso di RSA o famiglie in assistenza domiciliare possono essere riutilizzate negli stessi ambiti.
Possono anche essere cedute a organizzazioni senza fini di lucro a fini umanitari o di assistenza sanitaria.
Ai fini del loro riutilizzo questi medicinali sono presi in carico da un medico della struttura o organizzazione sanitaria, interessati al riutilizzo, per la loro verifica, registrazione e custodia.
350. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.

351. Al di fuori dei casi previsti dal comma 350, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.

352. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 350 e 351 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia.
Le disposizioni di cui ai commi da 350 al presente comma si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

Chiropratica
Viene istituito presso il Ministero della Salute il registro dei dottori in chiropratica. Il dottore in chiropratica o con titoli equivalenti può esercitare come libero professionista e può essere inserito o convenzionato col SSN.

355. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.

Valutazione dei periodi in precariato
Anche i servizi a tempo determinato, in collaborazione o con altre forme flessibili vanno valutati ai fini concorsuali.
115. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».

Durata graduatoria concorsi
Le graduatorie dei concorsi (durata due anni, ma vivificate per provvedimenti di proroga con le Finanziarie) valgono per tre anni.
87. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».

Accesso alla specializzazione
Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione medica sono ammessi, oltre ai laureati in medicina e chirurgia, anche gli iscritti al corso di laurea che debbono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione.
433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, nonché gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la laurea, ove non già posseduta, e l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente successiva al concorso espletato.

Ticket
Per il 2008 viene abolita per gli assistiti non esentati la quota fissa di 10 euro a ricetta per visite e prescrizioni di analisi.
376. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo ( p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita.

I.V.A.Prestazioni di mediciina legale con IVA ordinaria - art. 1 c.80
Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell’Iva a decorrere dal periodo d’imposta 2005. 
In sostanza, si dispone una sanatoria delle prestazioni eseguite in esenzione dall’Iva prima del 2005. 

 

 


Nuovo corso 626/94 per datori di lavoro di studi medici e odontoiatrici
(segue dalla prima)

L'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena, come per il passato,  intende organizzare  in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio di prevenzione e protezione  dell'AUSL di Modena un corso per datori di lavoro di studi medici e odontoiatrici che assumeranno la funzione di RSPP (responsabile sicurezza prevenzione e protezione) ai sensi del D.L. 626/94 e del D.L.vo 195/2003.

Il corso, della durata di 16 ore complessive, si svolgerà presso la sede dell'Ordine e sarà articolato in quattro sabati mattina. Verrà inoltrata richiesta di accreditamento ECM alla Regione Emilia Romagna. Gli interessati sono pregati di darne tempestiva comunicazione alla segreteria dell’Ordine tel. 059 247721, fax 059/247719,  e-mail: simonettam@ordinemedicimodena.it Si procederà all’organizzazione dello stesso solo se perverranno un congruo numero di richieste (almeno 15/20). Le modalità di formalizzazione della propria iscrizione saranno poi pubblicate sul Bollettino e sul sito dell’Ordine.

 


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Grafica e aggiornamento: Federica Ferrari