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Gennaio 2010 anno 4 n. 1 |
ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI MODENA |
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Gentile collega
Vicenda INPS-ENPAM: chiarita la posizione dei
medici ultra65enni (segue dalla prima) L’ENPAM, dopo un incontro con
l’INPS, ha diramato un comunicato stampa con il quale ha provveduto a
chiarire la posizione dei medici pensionati ultrasessantacinquenni di recente
destinatari di un accertamento contributivo da parte dell’INPS. Vengono di
fatto annullati i ruoli dell’INPS di iscrizione alla Gestione Separata. ENPAM COMUNICATO STAMPA Su iniziativa del Presidente
dell'Enpam, il giorno 14 gennaio u.s., in un clima di cordiale e fattiva
collaborazione, si è tenuta una riunione tecnica presso l'INPS al fine di chiarire
la posizione dei medici pensionati di recente destinatari di un accertamento
contributivo da parte dell'Istituto. In tale sede i rappresentanti
dell'INPS, preso atto delle argomentazioni rappresentate dalla Fondazione,
hanno convenuto di poter annullare
l'iscrizione alla Gestione Separata dei medici che hanno già assoggettato i
propri redditi professionali a contribuzione presso l'Enpam, ovvero di quelli
a suo tempo esonerati dall'iscrizione alla Gestione, ai sensi della normativa
di riferimento. L'INPS ha, altresì, aderito alla
richiesta dell'Enpam, di sospendere
la procedura di accertamento nei confronti dei medici pensionati che hanno
esercitato, ai sensi della delibera Enpam n. 46/2009, l'opzione per la
conservazione dell'iscrizione all'Ente, in attesa di acquisire il favorevole
avviso del Ministero del Lavoro per procedere al definitivo annullamento
degli accertamenti posti in essere. In tale senso l'Istituto si è
impegnato ad emanare un apposito messaggio alle proprie sedi periferiche. Roma, 19.1.2010 Il TAR interviene con una
propria sentenza in materia di pubblicità sanitaria (segue dalla prima) Il TAR di Bologna, lo scorso 12
gennaio, ha depositato una sentenza sulla pubblicità informativa dei
professionisti, delle società sanitarie e sul sistema di controlli oggi
vigente in materia, in applicazione al decreto Bersani. La sentenza verrà
discussa nella seduta del prossimo Consiglio dell’Ordine di Modena perché
introduce elementi di novità rispetto alla linea di condotta finora seguita
dall’Ordine dei Medici di Modena. N. 00016/2010 REG.SEN. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia
Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro
generale 343 del 2009, proposto da: Inizia Dental Bologna S.r.l. ed
Altra, Bologna Uno S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Silvia
Stefanelli, con domicilio eletto presso Silvia Stefanelli in Bologna, via
Calanco N. 11; contro Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontaiatri della Provincia di Bologna, rappresentato e difeso dall'avv.
Alberto Santoli, con domicilio eletto presso Alberto Santoli in Bologna, via
Mazzini N. 53/2; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della delibera n.160 del
16.12.2008 con cui il suddetto Ordine professionale ha intimato alle società
ricorrenti di cessare le iniziative pubblicitarie intraprese in merito alla
propria attività professionale, notificata alle odierne ricorrenti in data
27.01.2009 unitamente al parere negativo emesso sul contenuto dei messaggi
pubblicitari diffusi dalla c.d. "Commissione Pubblicità" istituita
presso l'Ordine; nonchè di ogni altro atto
presupposto, preparatorio, connesso e conseguente, anche non cognito, se e
per quanto occorrer possa; Visto il ricorso con i relativi
allegati; Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Ordine dei Medici Chirurghi e Odontaiatri della Provincia di
Bologna; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 10/12/2009 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO 1.La società ricorrente ha
impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale l’Ordine dei
medici di Bologna ha intimato la cessazione della pubblicità della propria
attività professionale concernente la propria attività ambulatoriale
monospecialistica di odontoiatria, deducendone l’illegittimità. Si è costituito in giudizio
l’Ordine dei medici di Bologna intimato che ha contro dedotto alle avverse
doglianze e concluso per il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare è stata
accolta con ordinanza 262/2009 e la causa è stata trattenuta in decisione
all’odierna udienza. 2.Il provvedimento impugnato
richiama, a fondamento del proprio potere inibitorio della pubblicità
l’articolo 2, comma 1°, lettera b) del D.L. 223/2006, convertito in legge
248/2006 nonché il Codice di deontologia medica, le relative guide in merito
di pubblicità informativa sanitaria e delle relative note esplicative
elaborate dall’Ordine stesso e ritiene che la pubblicità dell’attività
sanitaria sia "non conforme alle disposizioni di legge ed alle regole e
principi sanciti dalla disciplina deontologica". 3.Va preliminarmente respinta
l’eccezione di tardività del deposito del ricorso, avvenuta il 29° giorno
dalla notificazione stessa, rilevata dalla difesa dell’Amministrazione intimata
la quale sostiene che l’Ordine dei medici costituisca un’Autorità
Indipendente, con conseguente dimidiazione dei termini per il deposito del
ricorso in caso d’impugnativa dei propri atti. 3.1.Infatti, gli Ordini
professionali costituiscono degli Enti esponenziali degli interessi di
categoria, ancorchè dotati di una propria autonomia gestionale e decisionale,
che operano sotto la vigilanza del Ministero della Salute. Essi sono stati
istituiti dal Governo Giolitti, con legge n.455 del 10 luglio 1910, e
ricostituiti dall'Assemblea Costituente con D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946,
n.233 il cui regolamento di esecuzione è stato approvato con D.P.R. n.221 del
5 aprile 1950, e svolgono importanti funzioni nei confronti dei propri
iscritti. Gli Ordini dei Medici, tuttavia,
non svolgono, per previsione normativa, una funzione indipendente ed
imparziale a tutela di interessi di grande rilevanza e propri dell’intera
collettività generale, assimilabile a quella delle Autority, istituite in
tempi successivi e relativamente recenti, a partire dalla metà degli anni ‘80
nel quadro di un nuovo modello di organizzazione amministrativa, e sottratti
da ogni forma di vigilanza o controllo, per quanto concerne la propria
attività istituzionale, da parte dell’amministrazione governativa e che si
esprimono in posizione di terzietà, equidistanza e neutralità rispetto a
tutti gli interessi coinvolti. 3.2.L’impugnativa degli atti degli
Ordini professionali, pertanto, segue il rito ordinario. 4.Ciò premesso nel merito il
ricorso è fondato con particolare riferimento alla prima censura dedotta. Infatti, l’art. 2, lettera b) del
cosiddetto decreto Bersani ossia il D. L. 223/2006, convertito in legge
248/2006, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a
quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè al fine
di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei
propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha
abrogato, dalla data di sua entrata in vigore, le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero
professionali e intellettuali, "il divieto, anche parziale, di svolgere
pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le
caratteristiche del servizio offerto, nonchè il prezzo e i costi complessivi
delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio
il cui rispetto è verificato dall'Ordine". Ciò ha comportato l’abrogazione
delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento
alle attività libero professionali e intellettuali, tra l'altro, il divieto
di svolgere pubblicità informativa (Cassazione civile, sez. III, 15 gennaio
2007 , n. 652) tra cui anche la legge L. n. 175 del 1992 che in precedenza
disciplinava la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni
sanitarie (Cassazione civile , sez. III, 30 novembre 2006 , n. 25494). All’Ordine professionale,
pertanto, residua soltanto un potere di verifica della veridicità del
contenuto della pubblicità, non contestata nel provvedimento impugnato, al
fine di effettuare eventuali segnalazioni agli organi competenti in
proposito. 4.1. Né è condivisibile
l’interpretazione della difesa dell’Ordine professionale che intende differenziare,
sotto il profilo della pubblicità, l’attività dei singoli professionisti, ai
quali sarebbe consentita la pubblicità, e quella delle attività professionali
svolte in forma societaria, oggi consentita, per le quali rimarrebbe il
divieto di pubblicità ed il potere inibitorio dell’Ordine dei Medici. Tale
differenziazione non sussiste nel quadro normativo vigente e non è prevista
dal D. L. 223/2006, convertito in legge 248/2006, e sarebbe in contrasto
proprio con il principio comunitario di libera concorrenza al fine di
assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei
propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato che
costituiscono le finalità della recente normativa sopra indicata. 5. Ciò non determina alcun vuoto
normativo di tutela poiché i decreti legislativi n. 145/2007 e 146/2007 che
recepiscono le direttive comunitarie 2006/114/CE e 2005/29/CE, e che
introducono una nuova disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa
(modificando il decreto legislativo n. 206/2005 - Codice del consumo) e delle
pratiche commerciali sleali affidano all’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato il potere di avviare i procedimenti ispettivi, su segnalazione ed
anche d’ufficio, e di adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori. 6. Per tali ragioni il ricorso va
accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato. 7. Le spese seguono la soccombenza
e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo per
l’Emilia-Romagna, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’Ordine dei Medici di
Bologna intimato al pagamento delle spese di causa in favore della Società
ricorrente che si liquidano in complessivi euro 3.500 (tremilacinquecento),
oltre C.P.A. ed I.V.A. Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bologna nella
camera di consiglio del giorno 10/12/2009 con l'intervento dei Magistrati: Giancarlo Mozzarelli, Presidente Ugo Di Benedetto, Consigliere,
Estensore Umberto Giovannini, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA il
12/01/2010. Sei iscritto alla presente newsletter come: %email% Grafica e aggiornamento: Federica Ferrari
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