Gennaio 2010

anno 4 n. 1

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

DI MODENA

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Gentile collega

In questo numero:

v   Certificazioni INPS on line

Proseguono gli incontri sia a livello nazionale con rappresentanti della FNOMCeO e dei maggiori sindacati medici sia a livello locale per meglio definire i percorsi di attuazione della normativa sulle certificazioni da inviare per via telematica. Numerose sono state infatti le criticità rilevate a livello tecnico e medico legale che meritano approfondimento da entrambe le parti. L’INPS, proprio in considerazione di questa incertezza applicativa, continua ad accettare la doppia via di certificazione mantenendo quindi provvisoriamente anche la modalità cartacea. Eventuali ulteriori novità saranno comunicate al più presto.

 

v  Corsi dell'Ordine su burn out 
L’Ordine di Modena, nel prendere atto del consenso riscosso con le  precedenti iniziative,  organizza nuovi corsi per i propri iscritti su “GESTIONE DEL PAZIENTE CRITICO PER PREVENIRE IL BURNOUT”. I corsi, che sono accreditati ECM,  si svolgeranno in tre serate a numero chiuso presso la sede dell’Ordine. Il programma è consultabile alla sezione "aggiornamento" del nostro sito internet.

 

v  Vicenda INPS-ENPAM: chiarita la posizione dei medici ultra65enni

L’ENPAM, dopo un incontro con l’INPS, ha diramato un comunicato stampa con il quale ha provveduto a chiarire la posizione dei medici pensionati ultrasessantacinquenni di recente destinatari di un accertamento contributivo da parte dell’INPS. Vengono di fatto annullati i ruoli dell’INPS di iscrizione alla Gestione Separata. (segue il comunicato stampa a fondo pagina)

 

v  Medici e odontoiatri: vietata dal Garante la raccolta indiscriminata di dati sull’HIV
Il Garante per la privacy il 12 novembre 2009 (G.U. n.289 del 12 dicembre 2009) ha emanato un provvedimento generale con il quale chiarisce che i sanitari non devono raccogliere informazioni sulla sieropositività di ogni paziente che si rivolge per la prima volta allo studio medico se questo dato non è indispensabile per il tipo di intervento o di terapia che deve eseguire. “L'esigenza di raccogliere informazioni in merito all'eventuale infezione da HIV in fase di accettazione del paziente non può, nemmeno, ricondursi alla necessità di attivare specifiche misure di protezione per il personale sanitario, in quanto la normativa di settore prevede che, stante l'impossibilità di avere certezza sullo stato di sieropositività del paziente, le misure di protezione devono essere adottate nei confronti di ogni singolo assistito.” (visualizza il provvedimento sul sito internet del Garante)

v  Il TAR interviene con una propria sentenza in materia di pubblicità sanitaria

Il TAR di Bologna, lo scorso 12 gennaio, ha depositato una sentenza sulla pubblicità informativa dei professionisti, delle società sanitarie e sul sistema di controlli oggi vigente in materia, in applicazione al decreto Bersani. La sentenza verrà discussa nella seduta del prossimo Consiglio dell’Ordine di Modena perché introduce elementi di novità rispetto alla linea di condotta finora seguita dall’Ordine dei Medici di Modena.(il testo della sentenza a fondo pagina)

 

v  Riaperti i termini per la prova attitudinale di odontoiatria
Una  sentenza del Consiglio di Stato ha ordinato ai Ministeri competenti la riapertura delle prove attitudinali di odontoiatra. Il decreto (decreto interministeriale del 10.12.2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12.1.2010) riguarda i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al corso di laurea negli anni accademici che vanno dal 1980 al 1985, in possesso di abilitazione all’esercizio professionale, che intendono sostenere la prova attitudinale per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri.

La domanda di partecipazione deve essere  inoltrata all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri presso il quale i candidati sono iscritti. Il termine per la presentazione della domanda è il 13 marzo 2010 (60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale).

La prova attitudinale consisterà in un corso di formazione che si concluderà con una verifica finale. Il corso si svolgerà presso le Facoltà di medicina e chirurgia. Al fine di garantire l’uniformità della prova su tutto il territorio nazionale, le Facoltà concorderanno preventivamente l’organizzazione, la programmazione e i contenuti della formazione. La frequenza del corso è obbligatoria, e prevede un minimo di 360 ore così suddivise: 180 ore di teoria e 180 di pratica. La valutazione finale consisterà nella presentazione e discussione di un caso clinico e in un successivo colloquio su elementi di deontologia professionale. I candidati che non abbiano superato la prova finale, saranno ammessi a ripeterla una sola volta presso la medesima Facoltà. (visualizza il testo del decreto sul sito internet)

 

v  Posta elettronica certificata: l'indirizzo dell'Ordine

Si comunica che il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ordine di Modena è il seguente: ordine.mo@pec.omceo.it

 

v  AIFA (AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO): divieto di vendita e di utilizzo, con decorrenza immediata, di tutti i medicinali a base di Sibutramina

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto a scopo cautelativo il divieto di vendita e di utilizzo, con decorrenza immediata, di tutti i medicinali a base di Sibutramina (nomi commerciali: Ectiva e Reductil), incluse le preparazioni magistrali approntate in farmacia. Si tratta di una molecola indicata per favorire la perdita di peso nei pazienti obesi e in quelli sovrappeso con altri fattori di rischio concomitanti come diabete di tipo II o dislipidemia. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della valutazione del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), afferente all’Autorità europea dei farmaci EMA, che ha riscontato un rapporto rischio-beneficio sfavorevole per tali farmaci.
Gli approfondimenti sul sito dell’AIFA

 

v  E’ online il nuovo numero del giornale virtuale dentisticao.it, organo ufficiale della Commissione Albo Odontoiatri della FNOMCeO.

 

 

v  Il personale dell'Ordine incaricato per consulenze e pratiche  Enpam  
riceve i colleghi i lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 previo appuntamento
All’Enpam di  Roma è inoltre attivo il servizio SAT SERVIZIO ACCOGLIENZA TELEFONICA 06-48294829   FAX 0648294444    E.MAIL     sat@enpam.it per informazioni a tutti gli iscritti.


                                                  

 

APPROFONDIMENTI

 

 

Vicenda INPS-ENPAM: chiarita la posizione dei medici ultra65enni

 (segue dalla prima)

 

L’ENPAM, dopo un incontro con l’INPS, ha diramato un comunicato stampa con il quale ha provveduto a chiarire la posizione dei medici pensionati ultrasessantacinquenni di recente destinatari di un accertamento contributivo da parte dell’INPS. Vengono di fatto annullati i ruoli dell’INPS di iscrizione alla Gestione Separata.

ENPAM

 

COMUNICATO STAMPA

 

Su iniziativa del Presidente dell'Enpam, il giorno 14 gennaio u.s., in un clima di cordiale e fattiva collaborazione, si è tenuta una riunione tecnica presso l'INPS al fine di chiarire la posizione dei medici pensionati di recente destinatari di un accertamento contributivo da parte dell'Istituto.

In tale sede i rappresentanti dell'INPS, preso atto delle argomentazioni rappresentate dalla Fondazione, hanno convenuto di poter annullare l'iscrizione alla Gestione Separata dei medici che hanno già assoggettato i propri redditi professionali a contribuzione presso l'Enpam, ovvero di quelli a suo tempo esonerati dall'iscrizione alla Gestione, ai sensi della normativa di riferimento.

L'INPS ha, altresì, aderito alla richiesta dell'Enpam, di sospendere la procedura di accertamento nei confronti dei medici pensionati che hanno esercitato, ai sensi della delibera Enpam n. 46/2009, l'opzione per la conservazione dell'iscrizione all'Ente, in attesa di acquisire il favorevole avviso del Ministero del Lavoro per procedere al definitivo annullamento degli accertamenti posti in essere.

In tale senso l'Istituto si è impegnato ad emanare un apposito messaggio alle proprie sedi periferiche.

 

Roma, 19.1.2010

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Il TAR interviene con una propria sentenza in materia di pubblicità sanitaria

(segue dalla prima)

 

Il TAR di Bologna, lo scorso 12 gennaio, ha depositato una sentenza sulla pubblicità informativa dei professionisti, delle società sanitarie e sul sistema di controlli oggi vigente in materia, in applicazione al decreto Bersani. La sentenza verrà discussa nella seduta del prossimo Consiglio dell’Ordine di Modena perché introduce elementi di novità rispetto alla linea di condotta finora seguita dall’Ordine dei Medici di Modena.

 

N. 00016/2010 REG.SEN.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 343 del 2009, proposto da:

Inizia Dental Bologna S.r.l. ed Altra, Bologna Uno S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Stefanelli, con domicilio eletto presso Silvia Stefanelli in Bologna, via Calanco N. 11;

contro

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontaiatri della Provincia di Bologna, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Santoli, con domicilio eletto presso Alberto Santoli in Bologna, via Mazzini N. 53/2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera n.160 del 16.12.2008 con cui il suddetto Ordine professionale ha intimato alle società ricorrenti di cessare le iniziative pubblicitarie intraprese in merito alla propria attività professionale, notificata alle odierne ricorrenti in data 27.01.2009 unitamente al parere negativo emesso sul contenuto dei messaggi pubblicitari diffusi dalla c.d. "Commissione Pubblicità" istituita presso l'Ordine;

nonchè di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ordine dei Medici Chirurghi e Odontaiatri della Provincia di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/12/2009 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.La società ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale l’Ordine dei medici di Bologna ha intimato la cessazione della pubblicità della propria attività professionale concernente la propria attività ambulatoriale monospecialistica di odontoiatria, deducendone l’illegittimità.

Si è costituito in giudizio l’Ordine dei medici di Bologna intimato che ha contro dedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.

L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 262/2009 e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

2.Il provvedimento impugnato richiama, a fondamento del proprio potere inibitorio della pubblicità l’articolo 2, comma 1°, lettera b) del D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006 nonché il Codice di deontologia medica, le relative guide in merito di pubblicità informativa sanitaria e delle relative note esplicative elaborate dall’Ordine stesso e ritiene che la pubblicità dell’attività sanitaria sia "non conforme alle disposizioni di legge ed alle regole e principi sanciti dalla disciplina deontologica".

3.Va preliminarmente respinta l’eccezione di tardività del deposito del ricorso, avvenuta il 29° giorno dalla notificazione stessa, rilevata dalla difesa dell’Amministrazione intimata la quale sostiene che l’Ordine dei medici costituisca un’Autorità Indipendente, con conseguente dimidiazione dei termini per il deposito del ricorso in caso d’impugnativa dei propri atti.

3.1.Infatti, gli Ordini professionali costituiscono degli Enti esponenziali degli interessi di categoria, ancorchè dotati di una propria autonomia gestionale e decisionale, che operano sotto la vigilanza del Ministero della Salute. Essi sono stati istituiti dal Governo Giolitti, con legge n.455 del 10 luglio 1910, e ricostituiti dall'Assemblea Costituente con D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946, n.233 il cui regolamento di esecuzione è stato approvato con D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950, e svolgono importanti funzioni nei confronti dei propri iscritti.

Gli Ordini dei Medici, tuttavia, non svolgono, per previsione normativa, una funzione indipendente ed imparziale a tutela di interessi di grande rilevanza e propri dell’intera collettività generale, assimilabile a quella delle Autority, istituite in tempi successivi e relativamente recenti, a partire dalla metà degli anni ‘80 nel quadro di un nuovo modello di organizzazione amministrativa, e sottratti da ogni forma di vigilanza o controllo, per quanto concerne la propria attività istituzionale, da parte dell’amministrazione governativa e che si esprimono in posizione di terzietà, equidistanza e neutralità rispetto a tutti gli interessi coinvolti.

3.2.L’impugnativa degli atti degli Ordini professionali, pertanto, segue il rito ordinario.

4.Ciò premesso nel merito il ricorso è fondato con particolare riferimento alla prima censura dedotta.

Infatti, l’art. 2, lettera b) del cosiddetto decreto Bersani ossia il D. L. 223/2006, convertito in legge 248/2006, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato, dalla data di sua entrata in vigore, le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, "il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine".

Ciò ha comportato l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, tra l'altro, il divieto di svolgere pubblicità informativa (Cassazione civile, sez. III, 15 gennaio 2007 , n. 652) tra cui anche la legge L. n. 175 del 1992 che in precedenza disciplinava la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie (Cassazione civile , sez. III, 30 novembre 2006 , n. 25494).

All’Ordine professionale, pertanto, residua soltanto un potere di verifica della veridicità del contenuto della pubblicità, non contestata nel provvedimento impugnato, al fine di effettuare eventuali segnalazioni agli organi competenti in proposito.

4.1. Né è condivisibile l’interpretazione della difesa dell’Ordine professionale che intende differenziare, sotto il profilo della pubblicità, l’attività dei singoli professionisti, ai quali sarebbe consentita la pubblicità, e quella delle attività professionali svolte in forma societaria, oggi consentita, per le quali rimarrebbe il divieto di pubblicità ed il potere inibitorio dell’Ordine dei Medici. Tale differenziazione non sussiste nel quadro normativo vigente e non è prevista dal D. L. 223/2006, convertito in legge 248/2006, e sarebbe in contrasto proprio con il principio comunitario di libera concorrenza al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato che costituiscono le finalità della recente normativa sopra indicata.

5. Ciò non determina alcun vuoto normativo di tutela poiché i decreti legislativi n. 145/2007 e 146/2007 che recepiscono le direttive comunitarie 2006/114/CE e 2005/29/CE, e che introducono una nuova disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa (modificando il decreto legislativo n. 206/2005 - Codice del consumo) e delle pratiche commerciali sleali affidano all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di avviare i procedimenti ispettivi, su segnalazione ed anche d’ufficio, e di adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

6. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Ordine dei Medici di Bologna intimato al pagamento delle spese di causa in favore della Società ricorrente che si liquidano in complessivi euro 3.500 (tremilacinquecento), oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

Umberto Giovannini, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 12/01/2010.

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Grafica e aggiornamento: Federica Ferrari