luglio 2009

anno 3 n. 10

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI MODENA

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Gentile collega,

In questo numero:

 

v  Sentenza della Cassazione sugli specializzandi.

Confermata la prescrizione di cinque anni a decorrere dal 1991

 

Il nostro legale, Avv.to Giorgio Fregni, ci trasmette la sentenza n.12814 del 3 giugno 2009 della Cassazione nella quale la Suprema Corte stabilisce nell’anno 1991 il termine dal quale decorre la prescrizione di cinque anni per quanti hanno ritenuto o ritengono di adire in giudizio per il riconoscimento del loro diritto a percepire il compenso dovuto nelle scuole di specializzazione. I colleghi pertanto sono invitati a valutare attentamente le eventuali proposte di uffici legali anche nazionali che si propongono come riferimenti per ricorsi in merito.

(segue a fondo pagina il testo integrale della sentenza)    

 

v  Corso dell’Ordine sulla ricettazione e sulle certificazioni per i neolaureati

 

Lunedì 20 luglio alle ore 21 presso il Centro Famiglia di Nazareth a Modena in Via Formigina, 319 si svolgerà una serata di aggiornamento tenuta dal Presidente dell’Ordine, Dott. D’Autilia, indirizzata ai giovani colleghi che hanno chiesto approfondimenti in tema di ricette e certificati soprattutto nell’ambito delle sostituzioni dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Nel corso della serata verranno illustrate le varie tipologie di certificazioni: INPS, INAIL, assicurativi, scolastici, ecc.

La partecipazione è comunque aperta a tutti i colleghi interessati.

 

v  Consiglio nazionale ENPAM: l’Ente è in buona salute

 

Il Consigliere tesoriere, Dott. Antonino Addamo ha partecipato il 27 giugno a Roma al Consiglio Nazionale ENPAM per il bilancio annuale. Il bilancio, che si può definire “più che in attivo” è stato approvato da tutti i presidenti degli Ordini con due sole astensioni. Tale dato assume naturalmente maggiore rilievo considerando il periodo di forte crisi sia in campo nazionale che internazionale.

 

                                  

v  ENPAM: Dichiarazione dei redditi professionali prodotti nel corso dell'anno 2008

 

Entro il 31 luglio 2009 i professionisti iscritti all'E.N.P.A.M. sono tenuti a comunicare, tramite la compilazione del Modello D, il reddito derivante dall'esercizio della professione medica e odontoiatrica prodotto nel corso dell'anno 2008. (segue a fondo pagina)

 

v  Nuove disposizioni in materia di sostanze stupefacenti

     

      Riportiamo l’informativa dell’AUSL di Modena con la quale si recepisce l’ordinanza
      ministeriale del 16.6.2009 che modifica l’ iscrizione di alcuni farmaci stupefacenti con
      le relative conseguenze prescrittive.

(segue a fondo pagina)

 

 

 

v  Orario estivo degli uffici di  segreteria dell'Ordine
Dal 1 luglio al 31 agosto 
gli uffici dell'Ordine  sono aperti   da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 13. Chiusura nelle giornate del 13 e 14 agosto.


v  Nuova polizza sanitaria ENPAM-UNIPOL (periodo 1-6-2009 al 31-5-2010)
L'ENPAM ha stipulato con UNIPOL una nuova polizza sanitaria a decorrere dal 1.6.2009. Gli attuali assicurati alla polizza sanitaria  o i nuovi aderenti, possono prendere visione del testo della nuova convenzione  e delle modalità di adesione consultando il  sito  internet dell’ENPAM o il Giornale della Previdenza.
Per ulteriori  informazioni questi sono i contatti:
tel 0648294829 o ai nn. 0648294885-856-587, fax al n. 48294517
via mail all’indirizzo di posta elettronica: polizzasanitaria@enpam.it
                                      call-center 199168311
messo a disposizione della Società Previdenza Popolare (attivo dal 11/5/2009 al 31/07/2009 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 16.00 esclusivamente per informazioni circa le modalità di adesione).

v  Nuovo codice di avviamento postale dell'Ordine di Modena
A seguito degli aggiornamenti del codice di avviamento postale per 14 città italiane da parte di Poste Italiane, queste città passano da un CAP unico alla suddivisione in diversi codici in relazione alle zone cittadine. 
Il nuovo CAP dell'Ordine dei Medici di Modena è    41121.


 

v  Il personale dell'Ordine incaricato per consulenze e pratiche  Enpam  
riceve i colleghi i lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 previo appuntamento
All’Enpam di  Roma è inoltre attivo il servizio SAT SERVIZIO ACCOGLIENZA TELEFONICA 06-48294829   FAX 0648294444    E.MAIL     sat@enpam.it per informazioni a tutti gli iscritti.
 


                                                  

 

APPROFONDIMENTI

 

Sentenza della Cassazione sugli specializzandi.

Confermata la prescrizione di cinque anni a decorrere dal 1991
(segue dalla prima)

 

Il nostro legale, Avv.to Giorgio Fregni, ci trasmette la sentenza n.12814 del 3 giugno 2009 della Cassazione nella quale la Suprema Corte stabilisce nell’anno 1991 il termine dal quale decorre la prescrizione di cinque anni per quanti hanno ritenuto o ritengono di adire in giudizio per il riconoscimento del loro diritto a percepire il compenso dovuto nelle scuole di specializzazione. I colleghi pertanto sono invitati a valutare attentamente le eventuali proposte di uffici legali anche nazionali che si propongono come riferimenti per ricorsi in merito.

 

 

Risarcimento da ritardata attuazione di fonte comunitaria: la prescrizione decorre dalla trasposizione della direttiva

 

Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 25 marzo - 3 giugno 2009, n. 12814

Presidente De Luca - Relatore Di Nubila

Ricorrente D’Abate e altri

 

Svolgimento del processo

 

1. I ricorrenti indicati in epigrafe adivano il Tribunale di Campobasso nei confronti dei Ministeri della Sanità, dell'Università e del Tesoro, esponendo di avere frequentato le scuole di specializzazione di medicina senza percepire alcun compenso. Poiché le Direttive della Comunità Europea, le quali prevedevano un compenso in favore dei medici specializzandi, erano state trasposte in ritardo nell'ordinamento italiano (Decreto Legislativo n. 257.1991) essi chiedevano il risarcimento del danno da ritardata attuazione della fonte comunitaria tra il 1983 e il 1991; danno che consisteva nella mancata remunerazione del lavoro svolto e nella perdita di “chances”.

 

2. Si costituivano i Ministeri convenuti e proponevano una serie di eccezioni di rito e di merito, tra le quali la prescrizione del diritto azionato. Il Tribunale respingeva la domanda attrice motivando nel senso che la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni non era prevista dalle direttive; che gli attori non avevano provato le modalità di svolgimento della specializzazione, modalità le quali dovevano corrispondere a quelle indicate nelle direttive; che in ogni caso il diritto al risarcimento del danno era prescritto (prescrizione quinquennale decorrente dall'emanazione del Decreto Legislativo n. 257.1991 sopra citato).

 

3. Proponevano appello gli attori. La Corte di Appello di Campobasso confermava la sentenza di primo grado, a motivo della assorbente considerazione circa l'avvenuto decorso della prescrizione.

 

4. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli attori, deducendo quattro motivi. Resistono con controricorso i tre Ministeri convenuti.

 

Motivi della decisione

 

5. Col primo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC., “dei principi dettati dalle direttive Europee e del principio della preminenza del diritto comunitario sul diritto interno”; nonché “contraddittoria motivazione in ordine alla riferita giurisprudenza europea”: la sentenza di appello fa decorrere la prescrizione dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 257.1991, laddove la prescrizione dovrebbe decorrere dalla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea in data 3.10.2000, la quale ha dichiarato “incondizionato” l'obbligo dello Stato Italiano di trasporre la Direttiva Comunitaria; solo a partire da tale sentenza gli attori erano in grado di esercitare il proprio diritto. Anzi, solo con le sentenze Gozza e Carbonari i ricorrenti hanno avuto esatta percezione dell'illecito perpetrato in loro danno.

In ogni caso, il perdurante inadempimento dello stato italiano per una attuazione retroattiva e completa delle direttive in argomento configura un “illecito permanente”, ragion per cui la prescrizione potrebbe iniziare a decorrere dalla cessazione della permanenza.

La Corte di Giustizia della Comunità Europea ha affermato l'esistenza di un obbligo incondizionato e sufficientemente preciso di retribuire la formazione del medico specializzando ed una applicazione retroattiva delle norme nazionali di attuazione costituisce un adeguato risarcimento del danno.

 

6. Con il secondo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC.,degli artt. 2935 e 2947 Codice Civile, sotto il profilo che la prescrizione decorre soltanto dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, vale a dire quando la fonte attributiva del diritto ha assunto una portata sufficientemente concreta e certa.

 

7. Col terzo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono omessa motivazione circa la giurisprudenza Europea e contraddittoria motivazione in ordine alla riferita sentenza “Emmot”: prima di tale sentenza non era certo che le Direttive da trasporre fossero sufficientemente precise ed incondizionate.

 

8. Col quarto motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC., degli artt. 6 del Decreto Legislativo n. 368.1999, del D.M. 31.1.1998 e dei principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 7630.2003: trattasi dell'equiparazione del corso di specializzazione in medicina legale, non espressamente previsto dalle direttive, alla specializzazione in medicina del lavoro e delle assicurazioni.

 

9. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi risultano infondati e vanno rigettati, con conseguente assorbimento del quarto motivo.

 

10. È noto che la Comunità Europea, con Direttive n. 75.363, 75.362, 82.76 previde l'obbligo degli stati membri di retribuire adeguatamente i medici i quali frequentavano le scuole di specializzazione, in relazione alle discipline comuni agli stati stessi o equiparate. Con sentenza in data 3.10.2000 in causa 371.1997 “Gozza”, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha ritenuto che tale obbligo è incondizionato e sufficientemente preciso, ma il giudice nazionale non è in grado di identificare il debitore tenuto alla prestazione né di individuare l'importo adeguato della remunerazione. Ne consegue che l'avente diritto può soltanto chiedere il risarcimento del danno. Una volta trasporta (in ritardo) la Direttiva, la sentenza “Carbonari” in data 25.2.1999 - procedimento 131.1997 - ha ritenuto che una applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione può costituire un adeguato risarcimento del danno, valutazione peraltro rimessa al giudice nazionale. Ne deriva che le citate direttive non sono immediatamente applicabili nell'ordinamento interno perché manca la specificità della prestazione richiesta; in relazione ad esse è esercitabile unicamente l'azione di risarcimento del danno aquiliano e l'illecito consiste nell'omessa o ritardata attuazione della direttiva.

 

11. Trattandosi di azione di risarcimento del danno, la prescrizione è quinquennale ed inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Tale momento non coincide con l'emanazione della direttiva, se la stessa non è immediatamente applicabile; né con il termine assegnato agli stati per la trasposizione della fonte comunitaria nel diritto interno, perché anche a quel momento il soggetto privato non è in condizioni di conoscere quale sia il contenuto del diritto che gli viene negato e l'ammontare del relativo risarcimento. Può invece individuarsi nel momento in cui entra in vigore la normativa di attuazione interna della direttiva Europea: è questo il momento in cui il soggetto può far valere il diritto al risarcimento del danno, perché è in quel contesto che egli viene a conoscere il contenuto del diritto attribuito ed i limiti temporali della corresponsione. In altri termini, posto che con il Decreto Legislativo n. 257.1991 il soggetto è in grado di conoscere l'ammontare dei compensi stabiliti, il soggetto tenuto ad erogarli e la non retroattività della corresponsione, a quel momento è in grado di esercitare il diritto al risarcimento del danno. Si veda al riguardo Corte di Giustizia della Comunità Europea 25.7.1991 “Emmot”: finché una direttiva non è stata correttamente trasposta, non è ipotizzabile alcuna possibilità per i privati di avere piena conoscenza dei loro diritti; tale incertezza perdura anche se nel frattempo la Corte di Giustizia della Comunità Europea dichiara inadempiente lo stato membro; fino al momento della trasposizione della direttiva lo stato non può opporre alcuna eccezione di tardività ed “un termine di ricorso di diritto nazionale può cominciare a decorrere solo da tale momento”.

 

12. Sulla inapplicabilità immediata delle direttive Comunità Europea 362.75 e 82.76 vedi da ultimo in senso conforme a quello qui condiviso Cass. 18.6.2008 n. 16507. Sull'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione vedi Cass. 11.3.2008 n. 6427.

 

13. Obiettano i ricorrenti che anche dopo la trasposizione delle ripetute direttive nell'ordinamento italiano, essi non erano in grado di percepire il contenuto del diritto al risarcimento del danno da azionare, finché non sono state emesse le sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea le quali hanno fatto il punto circa l'operatività delle direttive ed i relativi limiti. Vale la pena di osservare al riguardo che una volta trasposta la direttiva nell'ordinamento interno il privato è in grado di esercitare l'azione risarcitoria, perché in quel momento è precisato il contenuto economico ovvero l'ammontare della retribuzione annuale ed è esclusa la retroattività, per cui gli anni pregressi rimangono al di fuori dell'attuazione della direttiva. Non a caso la citata sentenza “Emmot” fa decorrere la prescrizione (o meglio l'eccezione di tardività dell'azione) dalla data di esatta trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno. Nel caso in esame, la trasposizione è avvenuta nel 1991 e l'azione giudiziaria è iniziata nel 2001, quando i cinque anni erano decorsi, come accertato dal giudice di merito.

 

14. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità della materia del contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

            La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di
            legittimità.

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ENPAM: Dichiarazione dei redditi professionali prodotti nel corso dell'anno 2008

Dal sito internet dell’Enpam

(segue dalla prima)

 

Entro il 31 luglio 2009 i professionisti iscritti all'E.N.P.A.M. sono tenuti a comunicare, tramite la compilazione del Modello D, il reddito derivante dall'esercizio della professione medica e odontoiatrica prodotto nel corso dell'anno 2008. La dichiarazione del reddito professionale può essere effettuata in via telematica previa REGISTRAZIONE presso l'Area Riservata del Portale della Fondazione.

 

ATTENZIONE: Una volta effettuata la registrazione, per accedere all'area riservata ed effettuare la dichiarazione è necessario inserire UTENTE e PASSWORD negli appositi campi presenti nell'home page del portale Enpam e dopo aver cliccato sul tasto ENTRA selezionare tra i servizi il tasto relativo al MODELLO D 2009

 

In alternativa, tale dichiarazione può essere effettuata mediante l'invio del modulo cartaceo, sempre entro il suddetto termine.

    

Il reddito assoggettato a contribuzione presso la "Quota B" del Fondo Generale è quello derivante dall'esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica, al netto delle spese sostenute per produrlo. Concorrono, altresì, a formare tale reddito i compensi, anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente, che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all'iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale. A titolo esemplificativo, sono, pertanto, soggetti a contribuzione:

 

ü  i compensi per l'attività libero professionale “intra moenia”, svolta individualmente od in equipe all’interno od all'esterno della struttura aziendale ovvero per prestazioni aggiuntive anche finalizzate alla riduzione delle liste di attesa;

ü  i redditi da lavoro autonomo prodotti nell'esercizio della professione medica e odontoiatrica, ivi compresa l'attività svolta in forma associata e quella svolta in regime di “extra moenia”;

ü  i redditi da collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;

ü  i compensi per la partecipazione a congressi o convegni e per attività di ricerca in campo sanitario;

ü  i proventi derivanti da prestazioni occasionali ovvero da collaborazioni coordinate e continuative richieste all’iscritto in virtù della sua particolare competenza professionale;

ü  gli utili derivanti da associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale.

 

Il contributo dovuto alla "Quota B" del Fondo Generale sarà determinato dagli Uffici dell'Ente sulla base dei dati indicati nel Modello D 2009. Il relativo pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 ottobre del corrente anno e comunque non oltre il termine indicato sul bollettino MAV precompilato (pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale) che la Banca Popolare di Sondrio invierà in prossimità della suddetta scadenza a tutti gli iscritti tenuti al versamento.

 

Il mancato ricevimento del bollettino non esonera dal pagamento del contributo; in tal caso dovrà essere contattata tempestivamente la Banca Popolare di Sondrio al numero verde: 800.24.84.64.

 

Gli utenti registrati presso il portale www.enpam.it possono, inoltre, reperire un duplicato del bollettino accedendo all'Area riservata di tale sito. In questo caso il pagamento può essere effettuato esclusivamente presso qualsiasi Istituto di Credito.

 

Si fa presente che la suddetta Banca offre, in esclusiva agli iscritti alla Fondazione, una carta di credito gratuita che, oltre alle ordinarie funzionalità di acquisto, consente di pagare direttamente on-line, anche con addebito rateale, i contributi dovuti all'E.N.P.A.M.. Per richiedere tale carta è necessario accedere all'Area Riservata del sito http://www.enpam.it/ e compilare il relativo modulo di domanda. Per ulteriori informazioni sulla Carta Fondazione E.N.P.A.M. è a disposizione il numero verde 800.190.661; per ottenere chiarimenti sull'accesso all'Area Riservata è possibile contattare il n. 06.48.29.48.29 (Attenzione: per l'abilitazione all’accesso all'Area Riservata e l'emissione della carta di credito è necessario attendere i relativi tempi tecnici).

 

Si ricorda, che i contributi previdenziali sono interamente deducibili dall'imponibile fiscale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

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 Nuove disposizioni in materia di sostanze stupefacenti
 Riportiamo l’informativa dell’AUSL di Modena con la quale si recepisce l’ordinanza
 ministeriale del 16.6.2009 che modifica l’ iscrizione di alcuni farmaci stupefacenti con
 le relative conseguenze prescrittive.

 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
        EMILIA-ROMAGNA
       Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

  

Dipartimento Farmaceutico
 Servizio Farmaceutico Territoriale


         Il direttore
                                                                             Modena, li 22 giugno 2009

 

   Prot. N° 50278/PG

 

OGGETTO: Ordinanza 16 giugno 2009 “Iscrizione temporanea di alcuni composizioni medicinali         nella Tabella II, sezione D, allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti           e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.

 

                  Ai Medici di Medicina Generale

                  Ai Pediatri di libera scelta

                 Ai Medici Specialisti Convenzionati

                 Ai Medici di Guardia Medica

                  LORO SEDI

 

 

Si informa che sulla G.U. n. 141 del 20 giugno 2009 è stata pubblicata, a firma del Viceministro Ferruccio Fazio, l'Ordinanza 16 giugno 2009 “Iscrizione temporanea di alcuni composizioni medicinali nella Tabella II, sezione D, allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.

Tale Ordinanza in vigore dal giorno stesso della pubblicazione, 20 giugno 2009, iscrive temporaneamente, per un periodo massimo di 12 mesi, alcune composizioni medicinali nella Tabella II sezione D del Testo unico.

Come è già successo nel corso del 2008 per alcuni medicinali a base di ossicodone con la ricollocazione dalla Tabella II sezione A alla Tabella II sezione D si modifica il tipo di ricetta medica necessario per la loro prescrizione: dal 20 giugno scorso il ricettario da utilizzarsi non è più il ricettario a ricalco, ma è quello rosso del Servizio Sanitario Nazionale ed il tipo di ricetta richiesto è la Ricetta medica Non Ripetibile (RNR).

Le composizioni temporaneamente iscritte nella sezione D della Tabella II sono:

   composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina e diidrocodeina in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;

   composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione;

   composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e ossimorfone;

   composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina.

Si allega l'elenco dei medicinali riclassificati provvisoriamente in Tabella II sezione D prescrivibili con Ricetta medica Non Ripetibile.

Rimangono prescrivibili con Ricetta Medica a Ricalco (RMR) i medicinali: Cardiostenol, Temgesic fiale e compresse sublinguali, Metadone cloridrato, Morfina cloridrato e Roipnol.

In attesa che la Regione invii una nota che fornisca chiarimenti e dettagli applicativi conseguenti all'Ordinanza ministeriale emanata, nota che sarà premura dello scrivente servizio inviare non appena disponibile, si consiglia di adottare nella prescrizione le regole per la ricettazione in vigore per il ricettario rosso del Servizio Sanitario Nazionale.

 

A disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni, si porgono cordiali saluti.

 

                  (Dr.ssa Lorenza Gamberini)

 

L’elenco dei medicinali riclassificati  nella tabella II sezione D (ricetta non ripetibile) è pubblicato sul sito internet dell’Ordine nella sezione ’ultime notizie’

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Grafica e aggiornamento: Federica Ferrari