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luglio 2009 anno 3 n. 10 |
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI MODENA |
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Gentile collega,
Sentenza della Cassazione sugli specializzandi. Confermata la
prescrizione di cinque anni a decorrere dal 1991 Il nostro legale, Avv.to Giorgio
Fregni, ci trasmette la sentenza n.12814 del 3 giugno 2009 della Cassazione
nella quale la Suprema Corte stabilisce nell’anno 1991 il termine dal quale
decorre la prescrizione di cinque anni per quanti hanno ritenuto o ritengono
di adire in giudizio per il riconoscimento del loro diritto a percepire il
compenso dovuto nelle scuole di specializzazione. I colleghi pertanto sono invitati a valutare attentamente
le eventuali proposte di uffici legali anche nazionali che si propongono come
riferimenti per ricorsi in merito. Risarcimento da ritardata
attuazione di fonte comunitaria: la prescrizione decorre dalla trasposizione
della direttiva Cassazione - Sezione lavoro -
sentenza 25 marzo - 3 giugno 2009, n. 12814 Presidente De Luca - Relatore Di Nubila Ricorrente D’Abate e altri Svolgimento del processo 1. I ricorrenti indicati in
epigrafe adivano il Tribunale di Campobasso nei confronti dei Ministeri della
Sanità, dell'Università e del Tesoro, esponendo di avere frequentato le
scuole di specializzazione di medicina senza percepire alcun compenso. Poiché
le Direttive della Comunità Europea, le quali prevedevano un compenso in
favore dei medici specializzandi, erano state trasposte in ritardo
nell'ordinamento italiano (Decreto Legislativo n. 257.1991) essi chiedevano
il risarcimento del danno da ritardata attuazione della fonte comunitaria tra
il 1983 e il 1991; danno che consisteva nella mancata remunerazione del
lavoro svolto e nella perdita di “chances”. 2. Si costituivano i Ministeri
convenuti e proponevano una serie di eccezioni di rito e di merito, tra le
quali la prescrizione del diritto azionato. Il Tribunale respingeva la
domanda attrice motivando nel senso che la specializzazione in medicina
legale e delle assicurazioni non era prevista dalle direttive; che gli attori
non avevano provato le modalità di svolgimento della specializzazione,
modalità le quali dovevano corrispondere a quelle indicate nelle direttive;
che in ogni caso il diritto al risarcimento del danno era prescritto
(prescrizione quinquennale decorrente dall'emanazione del Decreto Legislativo
n. 257.1991 sopra citato). 3. Proponevano appello gli attori.
La Corte di Appello di Campobasso confermava la sentenza di primo grado, a
motivo della assorbente considerazione circa l'avvenuto decorso della
prescrizione. 4. Hanno proposto ricorso per
Cassazione gli attori, deducendo quattro motivi. Resistono con controricorso
i tre Ministeri convenuti. Motivi della decisione 5. Col primo motivo del ricorso, i
ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n.
3 CPC., “dei principi dettati dalle direttive Europee e del principio della
preminenza del diritto comunitario sul diritto interno”; nonché
“contraddittoria motivazione in ordine alla riferita giurisprudenza europea”:
la sentenza di appello fa decorrere la prescrizione dall'entrata in vigore
del Decreto Legislativo n. 257.1991, laddove la prescrizione dovrebbe
decorrere dalla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea in
data 3.10.2000, la quale ha dichiarato “incondizionato” l'obbligo dello Stato
Italiano di trasporre la Direttiva Comunitaria; solo a partire da tale
sentenza gli attori erano in grado di esercitare il proprio diritto. Anzi,
solo con le sentenze Gozza e Carbonari i ricorrenti hanno avuto esatta
percezione dell'illecito perpetrato in loro danno. In ogni caso, il perdurante
inadempimento dello stato italiano per una attuazione retroattiva e completa
delle direttive in argomento configura un “illecito permanente”, ragion per
cui la prescrizione potrebbe iniziare a decorrere dalla cessazione della
permanenza. La Corte di Giustizia della
Comunità Europea ha affermato l'esistenza di un obbligo incondizionato e
sufficientemente preciso di retribuire la formazione del medico
specializzando ed una applicazione retroattiva delle norme nazionali di
attuazione costituisce un adeguato risarcimento del danno. 6. Con il secondo motivo del
ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi
dell'art. 360 n. 3 CPC.,degli artt. 2935 e 2947 Codice Civile, sotto il
profilo che la prescrizione decorre soltanto dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere, vale a dire quando la fonte attributiva del diritto ha
assunto una portata sufficientemente concreta e certa. 7. Col terzo motivo del ricorso, i
ricorrenti deducono omessa motivazione circa la giurisprudenza Europea e
contraddittoria motivazione in ordine alla riferita sentenza “Emmot”: prima
di tale sentenza non era certo che le Direttive da trasporre fossero
sufficientemente precise ed incondizionate. 8. Col quarto motivo del ricorso,
i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360
n. 3 CPC., degli artt. 6 del Decreto Legislativo n. 368.1999, del D.M.
31.1.1998 e dei principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione
n. 7630.2003: trattasi dell'equiparazione del corso di specializzazione in
medicina legale, non espressamente previsto dalle direttive, alla
specializzazione in medicina del lavoro e delle assicurazioni. 9. I primi tre motivi possono
essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi.
Essi risultano infondati e vanno rigettati, con conseguente assorbimento del
quarto motivo. 10. È noto che la Comunità
Europea, con Direttive n. 75.363, 75.362, 82.76 previde l'obbligo degli stati
membri di retribuire adeguatamente i medici i quali frequentavano le scuole
di specializzazione, in relazione alle discipline comuni agli stati stessi o
equiparate. Con sentenza in data 3.10.2000 in causa 371.1997 “Gozza”, la
Corte di Giustizia della Comunità Europea ha ritenuto che tale obbligo è
incondizionato e sufficientemente preciso, ma il giudice nazionale non è in
grado di identificare il debitore tenuto alla prestazione né di individuare
l'importo adeguato della remunerazione. Ne consegue che l'avente diritto può
soltanto chiedere il risarcimento del danno. Una volta trasporta (in ritardo)
la Direttiva, la sentenza “Carbonari” in data 25.2.1999 - procedimento
131.1997 - ha ritenuto che una applicazione retroattiva e completa delle
misure di attuazione può costituire un adeguato risarcimento del danno,
valutazione peraltro rimessa al giudice nazionale. Ne deriva che le citate
direttive non sono immediatamente applicabili nell'ordinamento interno perché
manca la specificità della prestazione richiesta; in relazione ad esse è
esercitabile unicamente l'azione di risarcimento del danno aquiliano e
l'illecito consiste nell'omessa o ritardata attuazione della direttiva. 11. Trattandosi di azione di
risarcimento del danno, la prescrizione è quinquennale ed inizia a decorrere
dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Tale momento non
coincide con l'emanazione della direttiva, se la stessa non è immediatamente
applicabile; né con il termine assegnato agli stati per la trasposizione
della fonte comunitaria nel diritto interno, perché anche a quel momento il
soggetto privato non è in condizioni di conoscere quale sia il contenuto del
diritto che gli viene negato e l'ammontare del relativo risarcimento. Può
invece individuarsi nel momento in cui entra in vigore la normativa di
attuazione interna della direttiva Europea: è questo il momento in cui il
soggetto può far valere il diritto al risarcimento del danno, perché è in
quel contesto che egli viene a conoscere il contenuto del diritto attribuito
ed i limiti temporali della corresponsione. In altri termini, posto che con
il Decreto Legislativo n. 257.1991 il soggetto è in grado di conoscere
l'ammontare dei compensi stabiliti, il soggetto tenuto ad erogarli e la non
retroattività della corresponsione, a quel momento è in grado di esercitare
il diritto al risarcimento del danno. Si veda al riguardo Corte di Giustizia
della Comunità Europea 25.7.1991 “Emmot”: finché una direttiva non è stata
correttamente trasposta, non è ipotizzabile alcuna possibilità per i privati
di avere piena conoscenza dei loro diritti; tale incertezza perdura anche se
nel frattempo la Corte di Giustizia della Comunità Europea dichiara
inadempiente lo stato membro; fino al momento della trasposizione della
direttiva lo stato non può opporre alcuna eccezione di tardività ed “un
termine di ricorso di diritto nazionale può cominciare a decorrere solo da
tale momento”. 12. Sulla inapplicabilità
immediata delle direttive Comunità Europea 362.75 e 82.76 vedi da ultimo in
senso conforme a quello qui condiviso Cass. 18.6.2008 n. 16507.
Sull'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione vedi Cass. 11.3.2008 n.
6427. 13. Obiettano i ricorrenti che
anche dopo la trasposizione delle ripetute direttive nell'ordinamento
italiano, essi non erano in grado di percepire il contenuto del diritto al
risarcimento del danno da azionare, finché non sono state emesse le sentenze
della Corte di Giustizia della Comunità Europea le quali hanno fatto il punto
circa l'operatività delle direttive ed i relativi limiti. Vale la pena di
osservare al riguardo che una volta trasposta la direttiva nell'ordinamento
interno il privato è in grado di esercitare l'azione risarcitoria, perché in
quel momento è precisato il contenuto economico ovvero l'ammontare della
retribuzione annuale ed è esclusa la retroattività, per cui gli anni
pregressi rimangono al di fuori dell'attuazione della direttiva. Non a caso
la citata sentenza “Emmot” fa decorrere la prescrizione (o meglio l'eccezione
di tardività dell'azione) dalla data di esatta trasposizione della direttiva
nell'ordinamento interno. Nel caso in esame, la trasposizione è avvenuta nel
1991 e l'azione giudiziaria è iniziata nel 2001, quando i cinque anni erano
decorsi, come accertato dal giudice di merito. 14. Il ricorso, per i suesposti
motivi, deve essere rigettato. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità
della materia del contendere ed al comportamento processuale delle parti,
consigliano la compensazione integrale delle spese del giudizio di
cassazione. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di
Dal sito internet dell’Enpam (segue dalla prima) Entro il 31 luglio 2009 i professionisti iscritti all'E.N.P.A.M. sono tenuti a
comunicare, tramite la compilazione del Modello D, il reddito derivante
dall'esercizio della professione medica e odontoiatrica prodotto nel corso
dell'anno 2008. La dichiarazione del reddito professionale può essere
effettuata in via telematica previa REGISTRAZIONE presso l'Area Riservata del
Portale della Fondazione. ATTENZIONE: Una volta effettuata
la registrazione, per accedere all'area riservata ed effettuare la
dichiarazione è necessario inserire UTENTE e PASSWORD negli appositi campi
presenti nell'home page del portale Enpam e dopo aver cliccato sul tasto
ENTRA selezionare tra i servizi il tasto relativo al MODELLO D 2009 In alternativa, tale dichiarazione
può essere effettuata mediante l'invio del modulo cartaceo, sempre entro il
suddetto termine. Il reddito assoggettato a
contribuzione presso la "Quota B" del Fondo Generale è quello
derivante dall'esercizio, anche in forma associata, della professione medica
e odontoiatrica, al netto delle spese sostenute per produrlo. Concorrono,
altresì, a formare tale reddito i compensi, anche se equiparati ai fini fiscali
ai redditi di lavoro dipendente, che derivano dallo svolgimento di attività
attribuite all'iscritto in ragione della sua particolare competenza
professionale. A titolo esemplificativo, sono, pertanto, soggetti a
contribuzione: ü i compensi per l'attività libero professionale “intra
moenia”, svolta individualmente od in equipe all’interno od all'esterno della
struttura aziendale ovvero per prestazioni aggiuntive anche finalizzate alla
riduzione delle liste di attesa; ü i redditi da lavoro autonomo prodotti nell'esercizio della
professione medica e odontoiatrica, ivi compresa l'attività svolta in forma
associata e quella svolta in regime di “extra moenia”; ü i redditi da collaborazione coordinata e continuativa o a
progetto; ü i compensi per la partecipazione a congressi o convegni e
per attività di ricerca in campo sanitario; ü i proventi derivanti da prestazioni occasionali ovvero da
collaborazioni coordinate e continuative richieste all’iscritto in virtù
della sua particolare competenza professionale; ü gli utili derivanti da associazioni in partecipazione,
quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale.
Il contributo dovuto alla
"Quota B" del Fondo Generale sarà determinato dagli Uffici
dell'Ente sulla base dei dati indicati nel Modello D 2009. Il relativo
pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 ottobre
del corrente anno e comunque non oltre il termine indicato sul bollettino MAV
precompilato (pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio
Postale) che la Banca Popolare di Sondrio invierà in prossimità della
suddetta scadenza a tutti gli iscritti tenuti al versamento. Il mancato ricevimento del
bollettino non esonera dal pagamento del contributo; in tal caso dovrà essere
contattata tempestivamente la Banca Popolare di Sondrio al numero verde:
800.24.84.64. Gli utenti registrati presso il
portale www.enpam.it possono, inoltre, reperire un duplicato del bollettino
accedendo all'Area riservata di tale sito. In questo caso il pagamento può
essere effettuato esclusivamente presso qualsiasi Istituto di Credito. Si fa presente che la suddetta
Banca offre, in esclusiva agli iscritti alla Fondazione, una carta di credito
gratuita che, oltre alle ordinarie funzionalità di acquisto, consente di
pagare direttamente on-line, anche con addebito rateale, i contributi dovuti
all'E.N.P.A.M.. Per richiedere tale carta è necessario accedere all'Area
Riservata del sito http://www.enpam.it/ e
compilare il relativo modulo di domanda. Per
ulteriori informazioni sulla Carta Fondazione E.N.P.A.M. è a disposizione il
numero verde 800.190.661; per ottenere chiarimenti sull'accesso all'Area
Riservata è possibile contattare il n. 06.48.29.48.29 (Attenzione: per
l'abilitazione all’accesso all'Area Riservata e l'emissione della carta di
credito è necessario attendere i relativi tempi tecnici). Si ricorda, che i contributi
previdenziali sono interamente deducibili dall'imponibile fiscale, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lett. e), del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917). Nuove
disposizioni in materia di sostanze stupefacenti
SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE Dipartimento Farmaceutico
Prot. N° 50278/PG OGGETTO: Ordinanza 16 giugno 2009
“Iscrizione temporanea di alcuni composizioni medicinali nella Tabella II, sezione D, allegata
al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza”. Ai
Medici di Medicina Generale Ai
Pediatri di libera scelta Ai Medici Specialisti
Convenzionati Ai Medici di Guardia Medica LORO
SEDI Si informa che sulla G.U. n. 141
del 20 giugno 2009 è stata pubblicata, a firma del Viceministro Ferruccio
Fazio, l'Ordinanza 16 giugno 2009 “Iscrizione temporanea di alcuni
composizioni medicinali nella Tabella II, sezione D, allegata al testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope
e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza”. Tale Ordinanza in vigore dal giorno stesso della
pubblicazione, 20 giugno 2009,
iscrive temporaneamente, per un periodo massimo di 12 mesi, alcune
composizioni medicinali nella Tabella II sezione D del Testo unico. Come è già successo nel corso del
2008 per alcuni medicinali a base di ossicodone con la ricollocazione
dalla Tabella II sezione A alla Tabella II sezione D si modifica il tipo di
ricetta medica necessario per la loro prescrizione: dal 20 giugno scorso il
ricettario da utilizzarsi non è più il ricettario a ricalco, ma è quello
rosso del Servizio Sanitario Nazionale ed il tipo di ricetta richiesto è la Ricetta
medica Non Ripetibile (RNR). Le composizioni temporaneamente
iscritte nella sezione D della Tabella II sono: • composizioni
per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina
e diidrocodeina in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per
unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra,
superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; • composizioni
per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in
quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di
somministrazione; • composizioni
per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti
fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e ossimorfone; • composizioni
per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina. Si allega l'elenco dei medicinali
riclassificati provvisoriamente in Tabella II sezione D prescrivibili con
Ricetta medica Non Ripetibile. Rimangono prescrivibili con
Ricetta Medica a Ricalco (RMR) i medicinali: Cardiostenol, Temgesic fiale e
compresse sublinguali, Metadone cloridrato, Morfina cloridrato e Roipnol. In attesa che la Regione invii una
nota che fornisca chiarimenti e dettagli applicativi conseguenti
all'Ordinanza ministeriale emanata, nota che sarà premura dello scrivente
servizio inviare non appena disponibile, si consiglia di adottare nella
prescrizione le regole per la ricettazione in vigore per il ricettario rosso
del Servizio Sanitario Nazionale. A disposizione per fornire
eventuali ulteriori informazioni, si porgono cordiali saluti. (Dr.ssa
Lorenza Gamberini) L’elenco dei medicinali
riclassificati nella tabella II
sezione D (ricetta non ripetibile) è pubblicato sul sito internet dell’Ordine
nella sezione ’ultime
notizie’ Sei iscritto alla presente newsletter come: %email% Grafica e aggiornamento: Federica Ferrari
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