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novembre 2008 anno 2 n. 10 |
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI MODENA |
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Gentile %destinatario%
Decreto
del Giudice Tutelare del Tribunale di Modena sul testamento
biologico
Tema
delicato E’ necessaria una legge di
Nicolino D’Autilia IL
DECRETO del Giudice Stanzani del 5 novembre ha certamente il pregio di
favorire il dibattito sulle direttive anticipate, il cosiddetto testamento
biologico, ma lascia molti interrogativi, anche di tipo giuridico, che
solo una legge del parlamento potrà risolvere. SONO maturati i tempi perché sia promulgata una legge così come viene sollecitata da più parti in merito al rispetto delle volontà del singolo cittadino nell’ultimo periodo della sua vita. Il
tema del testamento biologico è stato oggetto di numerose nostre
iniziative di sensibilizzazione dei medici e dei cittadini modenesi con
l’obiettivo di creare le condizioni per una scelta libera e consapevole. IN
QUESTO contesto appare quanto mai riduttivo pensare che le decisioni
di fine vita di una persona si possano risolvere scaricando un documento
on line e firmandolo davanti a un notaio per l’autentica. Non bisogna
peraltro dimenticare che la nomina di una amministratore di sostegno è
sempre stata connotata da caratteristiche di urgenza e di necessità
dettate da situazioni nelle quali vi sono persone con gravi problemi di
salute sia fisici che psichici. I MEDICI sono fiduciosi che il Parlamento legifererà quanto prima su questo tema così delicato della vita, rispettando la volontà del cittadino senza ledere quel principio sempre valido in tutti i paesi e per tutte le condizioni sociali che è l’alleanza terapeutica tra medico e paziente. Tale
principio condiviso dai colleghi laici e cattolici ha sempre costituito il
cardine di un’efficace relazione che prima di tutte è fra due persone. Presidente dell’Ordine dei medici di Modena
TRIBUNALE DI MODENA Il
Dott. Guido Stanzani in funzione di Giudice Tutelare ha pronunciato
il seguente
DECRETO
in
fatto 1.
Con ricorso, depositato in data 14 ottobre 2008,
Caio, rappresentato e difeso come da delega in calce all’atto
introduttivo dall’Avv. Maria Grazia Scacchetti del Foro di Modena,
ha chiesto la nomina di amministratore di sostegno per se stesso. 2.
L’istante, dopo aver
esposto di essere persona …. (età) …. laureata in …. (titolo di
studio) ….; di svolgere la professione di …. (attività di lavoro)
….; di essere coniugato con Tizia da cui avuta l’unica figlia,
Sempronia …. (età… maggiorenne); di essere in
possesso di capacità piena di intendere e volere; ha precisato che il 17
settembre 2008, con scrittura privata autenticata nella firma dal Notaio
dott. Giorgio Cariani di Modena (atto, prodotto, rep. n....
racc. n.... registrato a Modena il ... al n.
.... ) ha designato, ai sensi dell’art. 408, comma 2°, c.c., come
proprio amministratore di sostegno la moglie (per il caso di sua
“impossibilità di esercitare la sua funzione”, la figlia) con
l’incarico di pretendere il rispetto delle disposizioni terapeutiche
dettate con la scrittura stessa per l’ipotesi di propria eventuale,
futura incapacità. 3.
Il ricorso è stato sottoscritto, per presa
visione, adesione e conferma, da Caia e Sempronia. 4.
La scrittura in data 17 settembre 2008
e’, per quanto qui interessa, del seguente, testuale tenore: “ In caso
di malattia allo stato terminale, malattia o lesione traumatica cerebrale,
irreversibile e invalidante, malattia che mi costringa a trattamenti
permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale
vita di relazione, chiedo e dispongo di non essere sottoposto ad alcun
trattamento terapeutico, con particolare riguardo a rianimazione
cardiopolmonare, dialisi, trasfusione, terapia antibiotica, ventilazione,
idratazione o alimentazione forzata e artificiale. Chiedo inoltre
formalmente che, nel caso in cui fossi affetto da una delle
situazioni sopraindicate, siano intrapresi tutti i provvedimenti atti ad
alleviare le mie sofferenze, compreso, in particolare, l’uso di
farmaci oppiacei, anche se essi dovessero anticipare la fine della mia
vita.” 5.
Dopo aver argomentato in ordine alle ragioni
giuridiche a sostegno delle istanze, il ricorrente ha chiesto che
all’amministratore di sostegno vengano attribuiti, in suo nome e per
conto, per il tempo di eventuale perdita della capacità autodeterminativa
e sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta manifestazione di volontà
contraria, i poteri-doveri di autorizzazione alla negazione di prestare
consenso ai sanitari a sottoporlo alle terapie individuate nella scrittura
privata anzidetta nonché di richiedere ai sanitari coinvolti di porre in
essere, nell’occasione, le cure palliative più efficaci. 6.
All’udienza del 3 novembre 2008 sono stati
interrogati il ricorrente, che ha ribadito le domande proposte con
l’atto introduttivo, nonché la moglie e la figlia del medesimo, che
hanno confermato la propria adesione piena alle richieste del rispettivo
marito e padre, dichiarandosi disponibili all’assunzione del ruolo di
amministratore di sostegno. in
diritto
A)
E’ opportuno
ripercorrere, in premessa, l’analisi già compiuta dal giudicante (
Decreto Santoro in data 13 maggio 2008 ) in ordine ai principi di
diritto operanti, allo stato dell’ordinamento, con specifico riferimento
al ritenuto obbligo, ed alle relative modalità operative, di rispetto
della volontà della persona incapace di intendere e di volere, che versi
in uno stato vegetativo irreversibile, di non vedersi praticate dai
sanitari, in adempimento dei loro vincoli professionali e deontologici
aventi ad oggetto la salvaguardia della vita, terapie teoricamente
salvifiche ma soltanto finalizzate, di fatto, a posporre la morte
biologica. B)
Vanno prese le mosse da
quelle norme della Costituzione che, consacrando, e dando tutela, a
diritti primari della persona, individuano i principi che l’ordinamento
vigente ritiene insuscettibili di negoziabilità.
Nella piena condivisione degli approfondimenti compiuti da Cass., 16
ottobre 2007, n. 21748, entrano in gioco, per tal via, gli artt. 2, 13 e
32 e l’ormai indefettibile regola per cui è precluso al medico di
eseguire trattamenti sanitari se non acquisisca quel consenso libero e
informato del paziente che è presupposto espressivo del suo diritto
primario di accettazione, rifiuto e interruzione della terapia.
Si tratta di un “diritto (assoluto) di non curarsi, anche se tale
condotta (lo) esponga al rischio stesso della vita” (così, di recente
Cass., 15 settembre 2008, n. 23676) che, in quanto tale, è giocoforza che
debba, e possa, esprimersi anche nella terza direzione (volontà interruttiva)
perché improntato alla sovrana esigenza di rispetto dell’individuo e
dell’intimo nucleo della sua personalità quale formatosi nel corso di
una vita in base all’insieme delle convinzioni etiche, religiose,
culturali e filosofiche che ne improntano le determinazioni (cfr. Cass.,
n. 21748 cit. del 2007).
Una volta ricordato, del resto, che tutte le norme costituzionali a
presidio di diritti primari ( l’art. 32 è fra queste ) sono imperative
e di immediata operatività senza che occorra, a questi fini, intervento
alcuno del legislatore ordinario (sull’obbligo di rispetto del
“generale vincolo del giudice alla legge” e, perciò e in primis,
della Carta Costituzionale, cfr. Corte Cost. 8 ottobre 2008,n.334), si
impone la deduzione per cui rientrano nella sfera del diritto considerato
rifiuto e volontà interruttiva di ipotetiche terapie salvifiche dal
momento che il principio personalistico che lo permea a livello
costituzionale esclude la possibilità di disattenderlo nel nome di un
supposto dovere pubblico di cura proprio di uno Stato etico, peraltro
ripudiato dai costituenti; in questo senso, e solo in questo, la corretta
lettura del dettato costituzionale secondo cui “La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività”, dove l’intervento sociale si colloca in funzione della
persona e della sua sfera audeterminativa e non viceversa (ancora, Cass.,
n.21748 cit. del 2007).
Né varrebbe eccepire che gli eventuali rifiuti ovvero le espressioni di
volontà interruttiva di terapie che conducano, in ipotesi, alla morte
configurerebbero fenomeni eutanasici. Rigore logico impone di convenire
che tutti questi casi esulano dalla fattispecie dell’eutanasia in senso
proprio di cui si trova identificazione concettuale appagante, e
regolamentazione, negli ordinamenti olandese e belga che legittimano
interventi accelerativi del naturale percorso biologico di morte per la
persona capace di intendere e di volere che, affetta da sofferenze
insopportabili e senza prospettive di guarigione, chiede le venga
praticato un farmaco mortale, se non in grado di autosomministrarselo,
ovvero, ed e’ il c.d. suicidio assistito, di fornirglielo così
che possa assumerlo. In senso esattamente opposto, tutte
le situazioni qui considerate si caratterizzano per il rispetto del
normale percorso biologico sotto il profilo di non interferenza con il suo
corso ovvero di suo ripristino, se forzatamente rallentato; nulla a che
vedere, dunque, con l’eutanasia la cui essenza consiste nell’indotta
accelerazione del processo di morte. C)
Fissati questi punti, si snoda la considerazione
che rientrano nel diritto di autodeterminazione della persona al rispetto
del percorso biologico naturale, diritto che allo stato dell’ordinamento
è già compiutamente ed esaurientemente tutelato dagli artt. 2, 13 e 32
Cost., non soltanto i casi della persona capace che rifiuti o chieda di
interrompere un trattamento salvifico, ma -come ha puntualmente
chiarito Cass. n. 21748 cit. del 2007- anche quello
dell’incapace che, senza aver lasciato disposizioni scritte, si trovi in
una situazione vegetativa valutata clinicamente irreversibile e rispetto
al quale il Giudice si formi il convincimento, sulla base di elementi
probatori concordanti, che la complessiva personalità dell’individuo
cosciente era orientata nel senso di ritenere lesiva della concezione
stessa della sua dignità la permanenza e la protrazione di un stato
vegetativo senza speranze di guarigione e, comunque, di miglioramenti
della qualità della vita. Residua un’ultima ipotesi:
il caso dell’incapace che, trovandosi nello stato descritto, abbia
lasciato specifiche disposizioni scritte di volontà volte ad escludere
trattamenti salvifici artificiali che lo mantengano vegetativamente in
vita. Non si colgono critiche convincenti
alla conclusione per cui, anche nella fattispecie, possa e debba valere
-semmai a maggior ragione- il dovere dell’ordinamento al rispetto di una
espressione autodeterminativa che null’altro chiede se non che il
processo biologico si evolva secondo il suo iter naturale con
l’ablazione di forzature e violenze di interventi tecnologici a
null’altro finalizzati se non alla protrazione di una
sopravvivenza inerte. D)
Con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 il legislatore italiano ha
radicalmente rivisto la materia delle limitazioni della capacità di agire
delle persone e, in luogo della già privilegiata tutela del
patrimonio, della famiglia e dei creditori dei soggetti affetti da
infermità di mente, ha stabilito, su un piano di ben piu’ vasta portata
sociale, che colui che, privo in tutto o in parte di
autonomia per effetto di una infermità fisica o psichica, si trovi nella
impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi, ha diritto di essere coadiuvato da un amministratore di
sostegno nominato dal Giudice Tutelare che, sulla base delle concrete
esigenze dell’ausilio, disporrà, per gli atti o per le categorie di
atti per i quali si ravvisi l’opportunità del sostegno, la sostituzione
ovvero la mera assistenza della persona che non sia in grado di darvi
autonoma esecuzione. Più che di una riforma, si è
trattato di una vera e propria rivoluzione istituzionale come tale
riconosciuta, nella sostanza, dalle Corti superiori (Corte Cost., 9
dicembre 2005, n. 440; Cass., 12 giugno 2006, n. 13584; Cass., 9 dicembre
2005, n. 440), che ha confinato in uno spazio residuale gli ormai desueti
istituti della interdizione e dell’inabilitazione; la prima ormai
soltanto operante (art. 414 c.c.) se ritenuta (e dimostrata) necessaria
per assicurare adeguata protezione all’infermo di mente. In questa generalizzata
logica garantistica dell’essere umano e delle sue esigenze di vita,
salute, rapporti famigliari e sociali, si iscrive, e va letta, la
disposizione del secondo comma dell’art.408, comma 2°, c.c. come
novellato dalla legge n. 6 del 2004: “L’amministratore di sostegno può
essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria
eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata.” La lettera della disposizione, la
sua ratio, l‘enunciazione, infine, nell’ambito di una disciplina tutta
incentrata sulla tutela della persona e delle sue esigenze esistenziali,
autorizzano e legittimano la constatazione che l’amministrazione di
sostegno è, nell’attualita’, l’istituto appropriato per esprimere
quelle disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari per
l’ipotesi di incapacità che vanno usualmente sotto il nome di
testamento biologico. E la riduzione a sistema si
completa, e si conclude, rammentando che la premessa maggiore
dell’istituto processuale si identifica nel diritto sostanziale di cui
agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione mentre gli strumenti per il cui
tramite dare espressione alle proprie volontà sono l’atto pubblico o la
scrittura privata autenticata nominati, appunto, dall’art. 408, comma 2°,
c.c. E) Le
riflessioni svolte fanno da supporto alle domande proposte dal
ricorrente, supporto inteso nel senso della conseguente legittimità della
pretesa per cui, dandosi un suo stato di incoscienza per malattia
terminale o lesione traumatica cerebrale irreversibile, l’individuato
amministratore di sostegno potrà, in suo nome e avvalendosi di una già
ottenuta autorizzazione del Giudice Tutelare, negare il consenso a
praticargli terapie di “rianimazione cardiopolmonare, dialisi,
trasfusione, terapia antibiotica, ventilazione, idratazione o
alimentazione forzata e artificiale”. Una autorizzazione doverosa
perché, se sarebbe improprio l’assunto che l’art.
32 della Costituzione dia tutela al diritto alla morte, non lo
è la constatazione che la norma garantisce il diritto che il
naturale evento si attui con modalità coerenti all’autocoscienza della
dignità personale quale costruita dall’individuo nel corso della vita
attraverso le sue ricerche razionali e le sue esperienze emozionali. Quell’autocoscienza di personale
dignità di cui il ricorrente, attraverso le disposizioni della più
volte ricordata scrittura privata del 17 settembre 2008, enuncia alla
collettività le proprie intime elaborazioni reclamandone il rispetto da
parte delle Istituzioni; un rispetto il cui doveroso ossequio trae
fondamento in quel nucleo di garanzie costituzionali dei diritti
fondamentali della persona ( artt. 2, 3 e 13 Cost.) che inibiscono alle
Istituzioni stesse di opporre, in ipotesi, regole comportamentali di
componenti della societa’ a condotte destinate a restare
circoscritte nella sfera personale dell’autore. F)
Dispone l’istante che non gli siano anche praticate, in ipotesi,
alimentazione e idratazione forzate. E’ una richiesta fondata che,
sempre allo stato dell’ordinamento, non soffre di limitazione alcuna sul
terreno della disciplina del contratto sociale vigente e delle
disposizioni normative per il cui tramite si esprime. In linea piena con le
argomentazioni sul tema di Cass., n. 21748 cit. del 2007, va
disconosciuta, infatti, agli specifici interventi la natura di cure
meramente ordinarie. Ne evidenziano, all’opposto, la
caratterizzazione di trattamenti sanitari in senso proprio le
constatazioni: (a) che le stesse sottendono elaborati studi
scientifici, tant’è che non a caso si tratta di mezzi messi a punto
dalla tecnologia soltanto da alcuni lustri; (b) che impongono
l’intervento dei medici che, all’origine, sono i soli abilitati
ad applicarli; (c) che hanno ad oggetto la somministrazione di composti
allo stato liquido confezionati in laboratorio; (d) che si connotano,
infine, per il duplice effetto della forzatura (d1) delle regole più
elementari dell’autodeterminazione, se preventivamente espressa una
contraria volontà della persona, e (d2) delle leggi della natura nel loro
effetto di prolungare, sotto il primo profilo, la sopravvivenza del corpo
inerte contro le determinazioni dell’interessato e di impedire, sotto il
secondo, la fisiologica evoluzione di elementari percorsi biologici. G)
Passando, qui giunti, al terreno della vicenda, ritiene il giudicante che
non sussistano ostacoli per l’accoglimento del ricorso e per la nomina,
nella fattispecie e come amministratore di sostegno del ricorrente, della
moglie del medesimo conferendo, sin d’ora e in via subordinata,
l’incarico alla figlia qualora la prima si trovasse nell’
“impossibilità” di ricoprire l’incarico; ciò che si giustifica
essendo al presente non definibile il momento di concreta operatività del
mandato. La non attualità di questo
momento non sembra possa essere elevato, del resto, a circostanza
preclusiva della misura protettiva se si riflette sulle peculiarità del
diritto coinvolto, sui potenziali pregiudizi dello stesso nonché sul
regime giuridico dell’istituto dell’amministrazione di sostegno. Quanto al primo aspetto. vale
sottolineare l’incidenza probabilistica di eventi, non preannunciati né
prevedibili ma con conseguenze lesive immediate e tali da porre la
persona in uno stato vegetativo irreversibile: dall’ictus all’infarto
del miocardio, dall’infortunio sul lavoro al sinistro stradale. In tutte queste situazioni la mera
esistenza di una scrittura confezionata ai sensi del secondo comma
dell’art. 408 c.c. potrebbe essere inidonea, in concreto, a
fornire effettiva tutela al diritto, primario e assoluto, della
persona che rischierebbe di trovarsi sottoposta, per impossibilità del
mandatario di ottenere in tempo reale il decreto di nomina
dell’amministratore, alle terapie non volute ma doverosamente
praticate dai sanitari, in esecuzione dei propri obblighi professionali e
deontologici, in presenza di una situazione di pericolo per la vita. Per non dire, sul piano
ermeneutico, che assumere, nelle fattispecie, l’essenzialita’ del
requisito dell’attualita’, produrrebbe l’illogico
cortocircuito di un’interpretazione abrogativa, nella piu’ gran parte
delle situazioni reali, proprio di quella lettura appropriata della norma
che trae sostegno da tutte le considerazioni sin qui esposte.
E non varrebbe opporre che il lasso temporale, che non puo’ escludersi
anche notevole, fra il momento delle disposizioni e quello della loro
operativita’, ne devitalizzerebbe il significato a fronte di eventuali,
intervenute evoluzioni della scienza e della tecnica. L’obbiezione non avrebbe pregio
perche’ cio’ che rileverebbe, allora, negli stessi termini in cui
rileva oggi, sarebbe la presenza del presupposto oggettivo (malattia
irreversibile allo stato terminale) enunciato dal disponente e la cui
verificata esistenza renderebbe irrilevante qualsiasi evoluzione di
scienza e tecnica intervenuta nel frattempo nell’affinamento di terapie
volte a prolungare la sopravvivenza del corpo. Quanto al secondo aspetto e, cioè,
al regime giuridico introdotto dalla legge n. 6 del 2004, vanno condivise
le riflessioni della difesa del ricorrente nel richiamo ai disposti dei
novellati articoli 404 e 406 c.c. E’ la lettera stessa della prima
norma (“La persona che … si trova nell’impossibilità ... di
provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore
di sostegno, nominato dal giudice tutelare …”) a suggerire
all’interprete che il legislatore ha individuato l’attualità dello
stato di incapacità del beneficiario come presupposto per la produzione
degli effetti dello strumento protettivo ma non anche come requisito per
la sua istituzione. Deduzione che appare coerente, del
resto, a quella natura volontaria della giurisdizione in cui si colloca la
nuova figura ed al relativo oggetto di gestione di interessi della persona
coinvolta che porta in primo piano l’esigenza della più appagante
tutela degli stessi. L’art. 406 c.c.
nell’attribuire, per parte sua, legittimazione attiva “allo stesso
beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato”, fa intendere
che, nella normalità dei casi (la congiunzione “anche” è
rivelatrice), il ricorso può essere presentato da un soggetto con piena
capacità di agire sicché, nel coordinamento col disposto dell’art. 408
c.c., costui può legittimamente lasciare disposizioni relative ai
trattamenti sanitari, da praticare sul suo corpo, per l’ipotesi di
incapacità. H)
L’ accoglimento del ricorso comporta attribuzione
dell’incarico a Caia, moglie del ricorrente, da reputarsi più che
idonea per ricoprirlo; la peculiarità dei compiti demandati che, sotto il
profilo operativo, sono incerti sia per l’ an che per il quando, rende
ragionevole nominare sin da ora, con le stesse attribuzioni e sempre in
linea con la volontà del beneficiario, la figlia Sempronia che eserciterà
le funzioni nel caso in cui, dandosi una situazione paterna quale
descritta nella scrittura privata 17 settembre 2008, Caia non fosse in
grado di ottemperare ai relativi compiti. L’oggetto del’incarico consiste
nell’attribuzione all’amministratore dei poteri-doveri di porre in
essere, in nome e per conto del beneficiario, gli atti specificati in
dispositivo la cui natura comporta che l’incarico stesso debba essere
conferito per il tempo, determinato, necessario alla relativa
realizzazione. I poteri-doveri demandati in via
sostitutiva andranno esercitati alla ferma condizione
che il beneficiario non manifesti, qualsivoglia ne siano le modalità
espressive, una volontà opposta a quella formalizzata nella scrittura 17
settembre 2008 quando ancora si trovi nel pieno possesso delle sue capacità
cognitive. E importa sottolineare l’indifferenza
delle modalità formali della eventuale manifestazione futura della volontà
perché primarietà e assolutezza del diritto in gioco
inducono ad escludere il richiamo di limitazioni per analogia
con altri istituti, tanto meno per via di interpretazioni estensive. Nella dinamica giuridica della
fattispecie ed in applicazione del disposto dall’art. 410, comma 1°,
c.c. (“Nello svolgimento dei sui compiti l’amministratore di sostegno
deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”),
altri non potra’ ragionevolmente essere se non l’amministratore
in carica, per il ricoperto ruolo di depositario di un mandato di
estrema pregnanza fiduciaria, il solo soggetto legittimato a portare alla
cognizione del Giudice Tutelare le mutate volizioni dell’interessato
fornendo puntuali elementi di riscontro della intervenuta revoca di quanto
a suo tempo disposto. Ove revoca non vi sia, e dandosi le
eventualità prefigurate nelle ricordate dichiarazioni scritte, dovranno
essere rispettati gli intenti espressi risultando giuridicamente
inconsistente l’ obiezione di un possibile e non manifestato
ripensamento all’atto del passaggio nello stato di incoscienza atteso
che costituisce principio consolidatosi ab immemorabile nell’ordinamento
quello per cui una volontà negoziale, in quanto tale idonea a
produrre effetti giuridici, resta ferma fino a sua revoca. I) Con le
proprie disposizioni anticipate il ricorrente, oltre a disporre la
donazione dei propri organi per trapianti, la cremazione della propria
salma con dispersione delle ceneri in natura e l’esclusione di
“funerale o altra cerimonia funebre”, prescrive, per
quanto qui interessa, che nelle eventualità di sue malattie o
lesioni traumatiche cerebrali irreversibili e invalidanti ovvero di
malattie che lo costringano a trattamenti permanenti con macchine o
sistemi artificiali impeditivi di una normale vita di relazione, la non
adozione delle non volute tecnologie artificiali di sopravvivenza sia
accompagnata da quella, positiva, di porre in essere “tutti i
provvedimenti atti ad alleviare le mie sofferenze, compreso in particolare
l’uso di oppiacei, anche se essi dovessero anticipare la fine della mia
vita”. Anche questa istanza e’
accoglibile, nella sua prima proposizione, perche’ in null’altro si
traduce se non nel richiamare ai sanitari, in ipotesi coinvolti,
l’obbligo deontologico su di loro gravante di apprestare alla persona in
sofferenza le cure palliative più efficaci con la maggior tempestività
ed incidenza consentite dallo stato della tecnica e dalla scienza. Non lo e’ nella seconda
proposizione, perche’ il suo accoglimento demanderebbe implicitamente
alla discrezionalita’ degli operatori l’illecito potere di
forzare la naturale evoluzione del percorso biologico. Il
Pubblico Ministero, notiziato, non e’ intervenuto all’udienza. P.Q.M. Nomina
la Sig.ra Caia, nata a ….. il ….. e residente in Modena,
……… e, sin da ora e per il caso che la medesima non sia in grado,
per impossibilita’ fisica o psichica, di eseguire il mandato, la
Signorina Sempronia, nata a ….. il ….. e residente in Modena
………… amministratore
di sostegno del Signor Tizio, nato a ….. il ….. e residente in Modena,
…………
con
le seguenti prescrizioni: a)
L’incarico è a
tempo determinato: compimento degli eventuali atti sub b). b)
L’amministratore di sostegno é autorizzato a compiere
, in nome e per conto del beneficiario e per l’ipotesi che il medesimo
versi nelle condizioni descritte nella scrittura in data 17 settembre 2007
senza aver revocato, con qualsivoglia modalità e rendendone edotto esso
amministratore, le disposizioni con la stessa dettate, i seguenti
atti: - negazione
di consenso ai sanitari coinvolti a praticare alla persona trattamento
terapeutico alcuno e, in specifico, rianimazione cardiopolmonare, dialisi,
trasfusioni di sangue, terapie antibiotiche, ventilazione, idratazione e
alimentazione forzata e artificiali; -
richiamo ai sanitari dell’obbligo di apprestare alla persona, con le
maggiori tempestività, sollecitudine ed incidenza ai fini di lenimento
delle sofferenze, le cure palliative più efficaci compreso l’utilizzo
di farmaci oppiacei. c)
Verificandosi le situazioni sub b) l’amministratore sara’ tenuto a
darne immediata comunicazione all’Ufficio del Giudice Tutelare
relazionando, quindi, con tempestività e per iscritto, sull’evolversi
della situazione, su ogni variazione delle condizioni di salute della
persona che comportino l’esigenza di eventuali provvedimenti,
sull’esito dell’espletamento del demandatogli incarico di sostegno. Decreto
esecutivo per legge. Modena,
5 novembre 2008 Il
giudice tutelare Enpam:
acconti sui riscatti entro il 31.12.2008 per la deducibilità fiscale
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