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luglio 2009 anno 3 n. 12 |
ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI MODENA |
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Obbligatorietà della certificazione
medica per l’assunzione al lavoro dei minori (segue dalla prima) Negli ultimi tempi numerosi medici di
medicina generale hanno posto all’attenzione del nostro Ordine il problema
della obbligatorietà del rilascio delle certificazioni ai minori prima
dell’assunzione al lavoro. Abbiamo per questo chiesto un parere al
nostro legale Avv.to Giorgio Fregni
il quale ha analizzato sia la normativa nazionale sia quella regionale in materia,
palesemente in conflitto fra di loro. Sussistendo ampi margini di dubbio
sulla interpretazione di un conflitto normativo nella definizione della
gerarchia delle fonti, l’Avv.to Fregni concludeva consigliando ai medici un
atteggiamento “prudenziale” e quindi “orientato nel senso di continuare a
rispettare l’obbligo di presentazione di certificati”. A sostegno della tesi dell’avvocato, e in
riposta a un quesito specifico il Ministero
del Lavoro ha chiarito definitivamente la vicenda con la lettera che di
seguito si riporta nella quale si ribadisce che i medici di medicina generale
possono effettuare la visita in sostituzione delle ASL che non effettuano più
questo tipo di esercizio. Sulla stessa linea si pone il parere reso dal Consiglio di Stato il 9 novembre 2005
nel quale si conferma che esiste “un preciso dovere da parte dei
medici del servizio sanitario nazionale non inquadrati nei servizi delle
AUSL, all'espletamento delle visite ed al rilascio delle rispettive
certificazioni.” PARERE RESO DAL CONSIGLIO DI STATO – ADUNANZA DELLA
SEZIONE SECONDA DEL 9 NOVEMBRE 2005 IN MERITO A: Visite preassuntive e periodiche dei minori e apprendisti. ________________________________________ Presunta abrogazione, nella Regione Lombardia con legge
regionale n. 12/2003, dell'obbligo di visite preassuntive e periodiche di cui
all'art. 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 - parere del Consiglio di
Stato n. 3208/2005 del 9 novembre 2005 - Regione Friuli Venezia Giulia, legge
regionale 18 agosto 2005, n. 21 recante " Norme di semplificazione in
materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni
per il settore sanitario e sociale." Vista la relazione in data 7.6.2005, con cui il Ministero
del Lavoro ha chiesto a questo Consiglio il parere facoltativo in merito al
quesito in oggetto; Visti tutti gli atti ed udito il relatore Consigliere
Armando Pozzi. PREMESSO: Con ampia e dettagliata relazione il Ministero del Lavoro
ha posto a questo Consiglio un quesito in ordine alla normativa regionale
indicata in oggetto, con la quale la Regione Lombardia ha profondamente
innovato alla materia delle certificazioni sanitarie. Al riguardo, la suddetta relazione evidenzia,
conclusivamente, un persistente contrasto interpretativo fra il Ministro e la
Regione Lombardia, pur a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
162 del 1 giugno 2004, circa la presunta abrogazione, nella Regione
Lombardia, degli obblighi di cui all'art. 8 della legge 977/67 e sue
modifiche e integrazioni ad opera della legge regionale n. 12/03, nonché
un'obiettiva incertezza circa la competenza o meno in materia dei medici del
SSN a rilasciare le certificazioni in questione. In ordine a tali contrasti
ed incertezze l'amministrazione ritiene necessario acquisire, in proposito,
il parere di questo Consiglio. CONSIDERATO: Per rispondere al quesito dell'amministrazione occorre
premettere,come pure ricordato dall'amministrazione stessa, che la legge
statale 17 ottobre 1967, n. 977, riguardante specificamente la tutela del
lavoro dei bambini e degli adolescenti, come modificata dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 345, emanato in attuazione della direttiva
94/33/CE del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro,
nonché dal successivo decreto legislativo integrativo e modificativo n. 262
del 18 agosto 2000, contiene, all'art. 8, una dettagliata disciplina in tema
di visita medica preventiva e periodica dei minori in età lavorativa. In base a tale disciplina i bambini (nei limitatissimi
casi in cui essi possono essere adibiti ad attività lavorative particolari,
come quelle culturali e spettacolari) e gli adolescenti possono essere
ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa
cui saranno adibiti a seguito di visita medica. Accanto a questo accertamento sanitario preventivo, il
comma 2 ne prevede uno di natura successiva e a carattere periodico, per il
quale l'idoneità dei minori all'attività lavorativa cui sono stati addetti
deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli
non superiori ad un anno. Il comma 3 dell'articolo in esame precisa e stabilisce,
ulteriormente, che le suddette visite mediche, da svolgersi a cura e spese
del datore di lavoro, " sono effettuate presso un medico del Servizio
sanitario nazionale" ed il relativo esito deve essere comprovato da
apposito certificato (comma 4). Inoltre, ove il medico ritenga che il minore non sia
idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori nocivi o pericolosi, come indicati
nell'allegato alla legge stessa, richiamato all'articolo 6, comma 2, deve
specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere
adibito ed il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità al lavoro parziale o
temporanea o totale del minore deve essere comunicato per iscritto al datore
di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale, i quali a
loro volta hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria
(cfr. commi 5 e 6). Lo stesso articolo, dopo avere previsto che (comma 7) i minori
risultati non idonei, a seguito di visita medica, ad un determinato lavoro
non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso, aggiunge che (comma 8)
agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla
sorveglianza sanitaria dei lavoratori contenute nel Titolo I, Capo IV, del
decreto legislativo n. 626 del 1994 ( artt. 16 e seguenti), non si applicano
le disposizioni dei commi da 1 a 7. Dispone ulteriormente il comma 9 dell'articolo 8 della
legge n. 977 che il controllo sanitario
dell'esposizione quotidiana personale al rumore, di cui all'articolo 44,
comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti
la cui esposizione sia compresa fra 80 e 85 decibel. In tale caso il
controllo sanitario ha periodicità almeno biennale. Inoltre, secondo quanto
prevede il comma 10, in deroga all'articolo 44, comma 3 (secondo cui la
frequenza delle visite successive a quella iniziale è stabilita dal medico
competente, salva comunque la cadenza predeterminata biennale o annuale nelle
ipotesi indicate dalla stessa disposizione), del citato decreto legislativo
n. 277 del 1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore
sia compresa 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non
possono essere superiori all'anno. In attuazione del sopra citato articolo 8, comma 3, della
legge statale n. 977 nel novembre del 2000 venne stipulato un apposito
protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e la Direzione regionale del
lavoro competente, in virtù della quale (punto b).2, terzo capoverso) per
medici del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 citato, si
dovevano intendere non soltanto i medici delle Aziende sanitarie locali, ma
anche i medici di medicina generale, nonché i medici appartenenti alle
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Su questo tessuto normativo ed amministrativo si è
innestata la ricordata legge della Regione Lombardia n. 12 del 4 agosto 2003
(Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica) la
quale ha previsto, all'art. 2, una serie di casi in cui le ASL della Regione
non richiedono né rilasciano più alcuni certificati sanitari: tra questi
quelli di idoneità al lavoro per i minori. Più in dettaglio, il menzionato articolo 2 della legge regionale
ha stabilito che "non sono richiesti o rilasciati da servizi delle
aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Lombardia i seguenti certificati
sanitari: a) il certificato di sana e robusta costituzione; b) il certificato
di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego; c) il certificato
di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti; d) il certificato di
idoneità fisica per l'assunzione di minori; e) il certificato di idoneità
psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione
professionale. Con circolare esplicativa del 14 (indicata con il giorno
17 nella relazione ministeriale) novembre 2003, emanata in pendenza del
giudizio innanzi alla Corte costituzionale di cui più avanti si dirà, la
Regione Lombardia, pur riconoscendo che la normativa statale in materia di
vigilanza sanitaria per i minori prevede la competenza anche delle ASL per il
rilascio di tali certificazioni, ha implicitamente ritenuto che la legge
regionale abbia sostanzialmente abrogato la legge statale, sulla base del
dichiarato presupposto che l'abrogazione degli stessi risponde alla finalità
di ridurre e limitare "le attività per le quali non vi sono evidenze di
utilità e che comportano un notevole impiego di risorse". La scelta del legislatore
regionale di abolire "la funzione certificatoria delle ASL" in tema
di idoneità fisica per l'assunzione di minori, sarebbe oltretutto coerente,
secondo la stessa circolare, con la direttiva 94/33/ CE, che prevede la
sorveglianza sanitaria solo per i minori esposti a rischio. È subito da rilevare che la predetta circolare, nella sua
non perspicua formulazione, non sembrava avere dichiarato espressamente e
nettamente l'avvenuta abrogazione dell'articolo 8 della legge statale,
essendosi limitata ad affermare con chiarezza l'avvenuto venir meno della
sola funzione certificatoria da parte delle ASL e non pure del suo oggetto. Un simile atteggiamento interpretativo è da ricollegarsi,
verosimilmente, alla pendenza del giudizio di costituzionalità della legge
regionale n. 12 del 2003. Su tale legge, infatti, il Governo, censurando pressoché
contestualmente analoghe leggi regionali di altre tre regioni, aveva
sollevato questione di legittimità costituzionale, sostenendo, in
particolare, che l'art. 2, escludendo dalle competenze delle ASL il rilascio
di alcuni certificati sanitari, avrebbe dovuto considerarsi lesivo dell'art.
117, terzo comma, della Costituzione, in quanto le prestazioni in questione
costituirebbero, ai sensi dell'art. 14, lettera q), della legge 833 del 1978
(Istituzione del servizio sanitario nazionale), conseguenza diretta
dell'attività di controllo attribuita istituzionalmente alle ASL. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 162 del 1 giugno
2004, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale,
dal momento che diverse leggi statali successive alla legge 833/78, da una
parte, hanno attribuito funzioni certificatorie a soggetti diversi, e
dall'altra, hanno esplicitamente riconosciuto al legislatore regionale poteri
di riorganizzazione delle strutture sanitarie locali. A seguito dell'emanazione della citata sentenza della
Corte e su presupposti interpretativi della motivazione della stessa, la
Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità - ha emanato l'ulteriore
direttiva del 7 settembre 2004, con la quale si sostiene, questa volta in
modo chiaro e tassativo, l'abolizione del certificato di idoneità fisica per
l'assunzione di minori ed apprendisti non esposti a rischio specifico. La citata Direttiva regionale, riprendendo e sviluppando
quanto già sostenuto con la ricordata circolare n. 33/SAN del 14 novembre
2001, sopra citata, ha infatti sostenuto che la legge regionale n. 12/2003
"ha abolito il certificato in questione a prescindere dal medico
certificatore (ASL, medico di base, altra figura medica del servizio
sanitario regionale), in quanto ritenuto privo di qualsiasi efficacia ed
utilità dal punto di vista sanitario". L'abrogazione disposta dalla
legge regionale sarebbe l'effetto, sempre secondo la predetta direttiva, dell'entrata
in vigore dei D.lgs. 626/1994 e 25/02, i quali avrebbero modificato
profondamente l'istituto della sorveglianza sanitaria dei lavoratori,
individuando nel medico competente il soggetto esclusivamente deputato alla
formulazione di protocolli sanitari e alla sorveglianza sanitaria dei
lavoratori esposti a rischio a prescindere dall'età e dal rapporto di lavoro
con il quale sono stati assunti. L'interpretazione fornita dalla Regione Lombardia non è
condivisa dal Ministero, il quale ritiene che la Corte costituzionale,
riconoscendo infondata la questione di legittimità della legge regionale n.
12/2003 in relazione all'art. 117 comma 3 Costituzione, non si è pronunciata
sulla abrogazione o meno dell'art. 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, ad
opera dell'art. 2 della legge regionale, ma ha ritenuto legittima tale legge
nella parte in cui la stessa si limita a porre in essere sulla materia una
disposizione di carattere organizzatorio, secondo la quale le certificazioni
previste dall'art. 8 della citata legge n. 977/1967 non possono più essere
rilasciate dalla ASL, lasciando impregiudicato l'obbligo delle visite mediche
preventive e periodiche da parte di medici del Servizio sanitario nazionale,
ancorché diversi da quelli dipendenti dalle ASL, così come peraltro
individuati dal Protocollo di intesa sopra citato. Invero, lo stesso dato letterale della norma regionale in
questione, d'altronde, fa riferimento unicamente alle certificazioni emesse
dalle ASL, mentre la norma dettata dall'art. 8 della legge statale n. 977/67,
così come modificato, sul punto, dal decreto n. 262/2000, attribuisce tali
compiti ai medici del SSN. L'estensione della norma regionale anche a tali medici
sarebbe stata, quindi, operata in via meramente interpretativa con la
circolare e le direttive assunte a livello amministrativo, le quali,
tuttavia, sono, secondo le prospettazioni del Ministero, strumenti privi
della forza giuridica necessaria ad innovare o modificare l'ordinamento
giuridico. All'amministrazione riferente sembra, pertanto, impropria
la tesi della Regione che, dalla riconosciuta legittimità costituzionale di
una norma meramente organizzativa, riguardante la competenza delle ASL a
rilasciare determinate certificazioni, fa discendere l'abrogazione,
nell'ambito regionale, della norma sostanziale, che impone l'obbligo della
visita medica di idoneità fisica dei minori in ambito nazionale ed il
rilascio della relativa certificazione. La Sezione ritiene di condividere l'impostazione
ermeneutica assunta dal Ministero del Lavoro, la quale non appare smentita
dalla pronuncia della Corte. Vale, al riguardo, precisare, come pure osservato dal
Ministero, che l'art. 2 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2003,
venne portato all'esame della Corte dal Governo, il quale osservava, in particolare,
che la censurata norma, "escludendo dalle competenze delle AUSL della
Lombardia il rilascio di alcuni certificati sanitari", violerebbe un
principio fondamentale della materia, risultando in tal modo lesivo dell'art.
117, terzo comma, Cost." Ciò perché le prestazioni in questione costituirebbero, ai
sensi dell'art. 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n.
833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), "conseguenza diretta
dell'attività di controllo attribuita istituzionalmente alle AUSL". Sul punto, la Corte ritenne di non condividere la tesi
sostenuta dalla difesa erariale, secondo la quale, in forza dell'art. 14,
terzo comma, lettera q), della legge n. 833 del 1978, spetterebbe solo alle
AUSL il rilascio di certificazioni sanitarie ed i relativi accertamenti
attribuiti al Servizio sanitario nazionale, dal momento che non poche leggi
statali successive (anche prima della stessa riforma del Titolo V della
Costituzione) da una parte hanno attribuito funzioni certificatorie a soggetti
diversi e, dall'altra, hanno esplicitamente riconosciuto ai legislatori
regionali poteri di riorganizzazione delle strutture sanitarie locali, con
particolare riferimento, in proposito, all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Come si vede, il percorso argomentativo della Corte non
tocca il punto sostanziale della permanenza o meno della certificazione
sanitaria relativa alla condizione di idoneità al lavoro, ma solo quello
funzionale della spettanza del potere accertativo e certificatorio, che la
Corte afferma non competere più, in via esclusiva, alle strutture pubbliche
delle aziende sanitarie locali. Abbandonata, dunque, la via del supporto
giurisprudenziale, occorre vedere se le altre considerazioni svolte dalla
Regione Lombardia a supporto della propria opzione ermeneutica, siano valide. La risposta deve essere negativa. In particolare, non appare idoneo il richiamo alle norme
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La Regione sostiene infatti, che la sorveglianza sanitaria
dei minori rientrerebbe, nelle aziende in cui sono presenti rischi specifici,
nei compiti del "medico competente", ai sensi degli articoli 16 e
17 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (di attuazione delle
direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro), e che tale previsione assorbirebbe
tutti i casi in cui sussistono rischi per la salute dei minori. L'assunto non è da condividere, proprio in base ai dati
normativi citati. Infatti, ai sensi dell'art. 16, la sorveglianza sanitaria è
obbligatoria nei casi previsti dalla normativa vigente; tale obbligo è
appunto sancito, per quanto riguarda i lavoratori adolescenti, dall'art. 8
della legge 977/67, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999 n.
345, emanato in attuazione della direttiva 94/33/CE del 22 giugno 1994,
relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, e dal decreto legislativo n.
262/2000, che, come già sopra ricordato, esclude espressamente dal proprio
ambito di applicazione "gli adolescenti adibiti alle attività lavorative
soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo
I, capo IV del decreto legislativo 626/1994". Con l'art. 8 citato, il legislatore ha inteso, pertanto,
assicurare una tutela della salute aggiuntiva: quella, cioè, dei minori prima
del loro inserimento in azienda e di quelli impiegati in aziende nelle quali
non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, in considerazione
dell'esposizione di tali soggetti, in ragione del loro sviluppo psico-fisico
non ancora completato, a rischi specifici diversi rispetto a quelli
contemplati nel decreto legislativo 626/94. Detta disposizione costituisce peraltro adempimento di un
preciso obbligo comunitario, contenuto nella direttiva 94/33/CE del 22 giugno
1994, la quale detta prescrizioni minime, ai sensi dell'art. 137 del Trattato
CE così come modificato dal Trattato di Amsterdam, per garantire un livello
più elevato di protezione della salute e sicurezza dei minori, nel quadro
generale della tutela apprestata dalla "direttiva quadro" 89/391,
attuata nel nostro ordinamento (insieme ad altre) con il citato decreto
legislativo 626/1994. Ai sensi della direttiva citata, i "bambini e gli
adolescenti" devono essere considerati "gruppi a rischio
particolarmente sensibili"e devono essere protetti "contro i pericoli
che li riguardano in maniera particolare", anche con la previsione,
(art. 6 par.2) "della valutazione e sorveglianza, gratuita e adeguata,
della salute" "laddove sia presente un rischio per la sicurezza, la
salute o lo sviluppo dei giovani". L'abrogazione delle norme impositive delle visite mediche
per i minori non adibiti a lavorazioni per le quali vige l'obbligo della
sorveglianza sanitaria, comporterebbe pertanto un vuoto di tutela della
salute di tali soggetti nella Regione Lombardia, con indubbi risvolti anche
sul piano della eguaglianza dei cittadini ex art. 3 Costituzione, nonché
della garanzia del bene della salute costituzionalmente protetto, e
costituirebbe altresì inadempimento degli obblighi comunitari previsti nella
direttiva 94/33/CE. D'altra parte, che le due normative, quella della legge n.
977 e quella del decreto n. 626 non siano sovrapponibili o fungibili emerge
con chiarezza dalla portata del citato decreto del 1994, il quale appronta
misure generali di tutela dei lavoratori "durante il lavoro" (art.
1), cioè sui e nei luoghi di lavoro, cioè in azienda. Infatti, le misure
generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori si
riferiscono alle caratteristiche delle strutture e dei processi produttivi;
esse sono, infatti, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza,
l'eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo, la
riduzione dei rischi alla fonte, la programmazione della prevenzione mirando
ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni
tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei
fattori dell'ambiente di lavoro, ecc. In corrispondenza e coerenza con l'oggetto della tutela,
la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente di cui agli artt.
16 e seguenti è rivolta esclusivamente ai lavoratori inseriti nella struttura
produttiva alle dipendenze del datore di lavoro. Diverso è, invece, l'oggetto della legge n. 977, la quale
contempla anche gli accertamenti sanitari preventivi, riferiti ai minori non
ancora collocati nell'ambito aziendale, i quali, secondo quanto prevede
l'articolo 8, possono essere ammessi al lavoro solo a condizione che siano preventivamente
riconosciuti idonei all'attività lavorativa. Ulteriore elemento che milita a favore della distinzione
delle due normative, con la conseguente inammissibilità di un effetto
implicitamente caducante, quanto meno sul piano degli effetti e delle utilità
concrete, del decreto n. 626 lo si ricava ancora dalla legge n. 977, il cui
articolo 7 dispone che il datore di lavoro, prima di adibire i minori al
lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la
valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n.
626, con particolare riguardo a: a) sviluppo non ancora completo, mancanza di
esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti
o possibili, in relazione all'età; b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di
lavoro; c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici,
biologici e fisici; d) movimentazione manuale dei carichi; e) sistemazione,
scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro,
specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti; ecc.. Quindi, la stessa normativa sul lavoro minorile ammette la
concorrenza delle due forme di tutela, aventi oggetti, momenti di
applicazione e strumenti di verifica almeno in parte distinti e non
sostituibili. Alle argomentazioni interpretative della Regione Lombardia
si oppone, poi, un ulteriore argomento, ricavato dal dato normativo per cui
l'ordinamento penale è rimesso alla competenza esclusiva dello Stato:
art.117, comma 3, lettera l) Cost. novellato. Ora, la tesi dell'abrogazione della legge statale
(articolo 8 della legge n. 977) per
effetto della legge regionale, in disparte ogni considerazione sui limiti di
tale efficacia abrogante in materie di legislazione concorrente, quale quella
della tutela e sicurezza del lavoro e fors'anche esclusiva (anche i genitori
hanno, come sopra visto, un proprio diritto sociale alle prestazioni
sanitarie del proprio figlio minore), determinerebbe un'ingerenza diretta
nella materia penale. Infatti, l'articolo 26 della legge n. 977 punisce
l'inosservanza di una serie delle disposizioni contenute nella stessa legge,
tra cui quelle dell'articolo 8, con la pena dell'arresto. Privando la norma penale del suo oggetto, essa verrebbe in
buona sostanza abrogata da una norma regionale: il che non può avvenire. Sulla questione si è, d'altronde, espressa anche la
procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, con parere
reso in risposta ai quesiti formulati in merito dalla Direzione regionale del
lavoro di Milano. Il predetto Ufficio giudiziario, dopo avere perspicuamente
rilevato che la legge regionale della Lombardia ha soltanto semplificato la
materia delle visite sanitarie e dei relativi certificati rimettendone la
competenza anche a strutture diverse dalle ASL, ha ritenuto in proposito che
la legge regionale "in virtù della riserva di legge statale in materia
penale (art. 25 Cost.) non può avere avuto alcun effetto abrogativo totale o
parziale sugli obblighi di cui ai commi 1,2,4,5, e 7 dell'art. 8 della legge n. 977/67 poiché tuttora
sanzionati penalmente dalla stessa legge ed ha concluso nel senso
dell'esistenza di un preciso dovere da parte dei medici del servizio
sanitario nazionale non inquadrati nei servizi delle AUSL, all'espletamento delle
visite ed al rilascio delle rispettive certificazioni. D'altra parte, la stessa Regione Lombardia coglie,
involontariamente, la non percorribilità dell'opzione ermeneutica prescelta,
laddove evidenzia, nella citata circolare del 14.11.2001, il problema che si
creerebbe per quei cittadini, soprattutto di altre regioni regionali, ai
quali le amministrazioni pubbliche dovessero richiedere, a pena di non stipulazione dei contratti di lavoro, l'esibizione di
certificazione attestante la propria idoneità fisica all'impiego. In conclusione, nel condividere totalmente le perplessità
dell'amministrazione riferente, la Sezione ritiene la tesi della regione
Lombardia priva di fondamento giuridico P.Q.M. La Sezione esprime il parere nelle esposte considerazioni. IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE L'ESTENSORE LA SEGRETARIA D'ADUNANZA 22.05.2009
- Ministero del lavoro - Lett.Circ.
7-5-2009 n. 25/I/0006688 Quesito
in materia di visite mediche per l'assunzione di minori in Emilia Romagna ________________________________________ Con riferimento al quesito
in oggetto, afferente l'obbligo di visite mediche per l'assunzione di minori
di cui all'art. 8 della legge n. 977/1967, modificata dal D.Lgs. n. 262/2000,
si rappresenta quanto segue. L'art. 3 del regolamento
della Regione Emilia Romagna, adottato in attuazione della legge regionale n.
4 del 2008, dispone, tra l'altro, l'abolizione dell'obbligo di presentazione
delle certificazioni di idoneità al lavoro e dei relativi accertamenti di cui
all'art. 8 della legge n. 977/1967 citata. In relazione alla citata
normativa di rango regionale, si chiede di sapere se le visite mediche per
l'assunzione dei minori possano essere effettuate, in alternativa ai medici
dell'ASL, dal medico di base del minore o da quello competente nominato dal
datore di lavoro a norma del D.Lgs. n. 81/2008. Al riguardo è da osservare
che questo Ministero, già con la Circ. 11 aprile 2006, n. B/2006 - emanata
sulla scorta del parere conforme n. 3208 del Consiglio di Stato - ha
evidenziato la persistenza dell'obbligo della visita medica di idoneità
fisica dei minori in ambito nazionale e il rilascio della relativa
certificazione. Successivamente, con la
risposta alla nota 19 luglio 2006, n. 25/I/000/1866 è stato chiarito che la
visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente
incardinato nell'ambito dell'organizzazione sanitaria pubblica e per tale
deve intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con
il Servizio Sanitario Nazionale - qual è il medico della struttura
ospedaliera pubblica ovvero dell'azienda sanitaria locale - sia il
professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, qual'è ad
esempio il medico di medicina generale. In conclusione, pertanto, è
da ritenersi che i medici di base, in quanto convenzionati con il servizio
sanitario nazionale e quindi appartenenti all'organizzazione sanitaria
pubblica, possano effettuare la visita di cui all'art. 8 della legge n.
97/1967; in sostituzione delle ASL che non effettuino più questo tipo di
esercizio. É da aggiungere che, nel
caso in cui il minore sia adibito ad un'attività per la quale è prevista la
sorveglianza sanitaria, le suddette visite possono essere effettuate dal
medico competente nominato dal datore di lavoro a norma del D.Lgs. n.
81/2008.
Dott. Paolo Pennesi Sei iscritto alla presente newsletter come: %email% Grafica e aggiornamento: Federica Ferrari
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