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dicembre 2009 anno 3 n. 18 |
ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI MODENA |
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LETTER |
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Gentile collega v
PEC
e responsabilità professionale: netta presa di posizione della FNOMCeO Per questo il Consiglio nazionale
ha approvato un ordine del giorno redatto dal presidente di Modena che si
riporta integralmente. (Il testo del comunicato a fondo pagina) v
L’intervento
della FNOMCeO sui certificati di inabilità temporanea per i dipendenti
pubblici Con una lettera indirizzata ai
ministri Sacconi e Brunetta e al viceministro Fazio il presidente della
Federazione nazionale degli Ordini dr. Bianco ha invitato i responsabili dei dicasteri
interessati all’attuazione del D.L. 150 (27/10/2009) a prevedere una
proroga dei termini di passaggio delle competenze all’INPS. Questo con l’obiettivo di mettere a punto
le necessarie verifiche di natura strutturale e gestionale che comportano le
nuove procedure di invio telematico e per chiarire tutte le ricadute sul
piano medico legale delle nuove modalità di attestazione dello stato di
malattia. Particolarmente impegnativo, in questo senso, il passaggio della
lettera nel quale si adombra la possibilità che, “in assenza di disposizioni in merito, la scrivente Federazione non
potrebbe che consigliare i medici italiani di astenersi dal rilasciare
certificazioni in tali fattispecie, con le gravi conseguenze che ne
potrebbero derivare.” (Si riporta a fondo pagina il testo
integrale della lettera) v
Medicine
e pratiche non convenzionali: emendata la bozza della Conferenza
Stato-Regioni Il dibattito è stato come sempre
acceso a testimonianza delle differenti posizioni e sensibilità su un
argomento che tocca i temi della sicurezza dei pazienti, della responsabilità
professionale, della formazione degli operatori sanitari e quant’altro. v
I
medici italiani non saranno obbligati a segnalare i clandestini che si
rivolgono a loro per essere curati "Sussiste il divieto di segnalazione da parte dei
medici e di tutto il personale del Servizio sanitario nazionale degli
stranieri non in regola con le norme sul soggiorno che si rivolgono alle
strutture sanitarie". Questo è il chiarimento giunto
dal Ministero dell'Interno con una circolare del 27 novembre. La circolare aggiunge anche un
altro elemento molto importante: per l'accesso alle prestazioni della
pubblica amministrazione e quindi anche a quelle sanitarie non viene
richiesta l'esibizione dei documenti di soggiorno. (segue
a fondo pagina il testo della circolare). v
Gennaio
2010: domande per le graduatorie di medicina generale, pediatria e
specialistica ambulatoriale Si
ricorda agli interessati che nel prossimo mese di gennaio si potranno
presentare le domande per l’inserimento nelle graduatorie di medicina
generale, pediatria e specialistica ambulatoriale per l’anno 2011.
Pubblicheremo tutte le informazioni e la modulistica alla sezione ‘ultime
notizie’ del nostro sito internet non appena ci perverranno da parte
della Regione E.R. e della AUSL di Modena. v
Raccomandazione
del Tribunale di Modena per i CTU Riceviamo e pubblichiamo la
raccomandazione del Tribunale di Modena rivolta ai CTU nell’ambito dei
procedimenti civili (segue nota a fondo pagina) v
Consiglio
Nazionale Enpam del 28 novembre 2009: approvati i bilanci COMUNICATO STAMPA DELLA FONDAZIONE ENPAM DEL 2 DICEMBRE
2009 v
Medici
competenti: adempimenti obbligatori Si ricorda che tutti i medici
in possesso dei titoli e dei requisiti per svolgere le funzioni di
medico competente sono tenuti all’iscrizione nell’Elenco
dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute. I
medici competenti specialisti in
igiene e medicina preventiva e in medicina legale dovranno regolarizzare la
posizione anche presso la Regione Emilia Romagna. (informazioni
e modulistica sul sito internet)
PEC e
responsabilità professionale: netta presa di posizione della FNOMCeO Il Consiglio nazionale della
Federazione nazionale riunito a Roma ha accolto l’invito di molti presidenti
di Ordine a prendere posizione in merito alla introduzione “obbligatoria” della
PEC per tutti gli iscritti agli Ordini e ai Collegi professionali. Per questo il Consiglio nazionale
ha approvato un ordine del giorno redatto dal presidente di Modena che si
riporta integralmente. Il testo del comunicato: CONSIGLIO NAZIONALE FNOMCeO ORDINE DEL GIORNO Il Consiglio Nazionale della
FNOMCeO, riunito a Roma 1' 11 dicembre 2009; VISTO quanto disposto dalla L. n. 2 del
28 gennaio 2009 che obbliga gli Ordini a tenere un elenco delle caselle di
PEC di cui devono dotarsi tutti i professionisti iscritti ad Ordini e Collegi
professionali e metterlo a disposizione, su richiesta, delle pubbliche
amministrazioni; RILEVATO che la PEC consente a soggetti
terzi, non solo enti, di agevolarsi di una asimmetria comunicativa (infatti
ogni messaggio ricevuto nella casella di posta certificata si intende
pervenuto al Titolare della casella stessa art. 14 DPR 445/2000) e che questa
situazione crea gravi problemi ai medici sia sotto l'aspetto meramente
gestionale che sotto quello, ben più rischioso, del profilo medico legale (si
pensi ad esempio al malfunzionamenti del sistema di trasmissione dati),
essendo il professionista costretto a subire incondizionatamente la ricezione
di dati sensibili con valore legale al di là della propria volontà; CHIEDE al Comitato Centrale di mettere in
atto tutto quanto in suo potere affinchè il Governo apporti le necessarie
modifiche alla citata L. n. 2/2009 che rendano meno problematica e più sicura
per i cittadini l'applicazione e la gestione della posta elettronica
certificata per i professionisti medici ed odontoiatri e si sospendano le
decorrenze previste in attesa delle richieste modifiche. Roma, 11 dicembre 2009 L’intervento della FNOMCeO sui certificati
di inabilità temporanea per i dipendenti pubblici (segue dalla prima) Con una lettera indirizzata ai
ministri Sacconi e Brunetta e al viceministro Fazio il presidente della
Federazione nazionale degli Ordini dr. Bianco ha invitato i responsabili dei
dicasteri interessati all’attuazione del D.L. 150 (27/10/2009) a prevedere una
proroga dei termini di passaggio delle competenze all’INPS. Questo con l’obiettivo di mettere a punto
le necessarie verifiche di natura strutturale e gestionale che comportano le
nuove procedure di invio telematico e per chiarire tutte le ricadute sul
piano medico legale delle nuove modalità di attestazione dello stato di
malattia. Particolarmente impegnativo, in questo senso, il passaggio della
lettera nel quale si adombra la possibilità che, “in assenza di disposizioni in merito, la scrivente Federazione non
potrebbe che consigliare i medici italiani di astenersi dal rilasciare
certificazioni in tali fattispecie, con le gravi conseguenze che ne
potrebbero derivare.” Si riporta il testo integrale della lettera
Ministro del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali ROMA (E-mail:
segreteriaministrosacconi@lavoro.gov.it) On.le
Prof. Ferruccio FAZIO Sottosegretario
di Stato Ministero
del Lavoro, Salute e Politiche Sociali ROMA (E-mail:
segreteriafazio@sanita.it) On.le
Renato BRUNETTA Ministro
della Funzione Pubblica ROMA (E-mail:
r.brunetta@governo.it) Oggetto: Attuazione delle nuove modalità di certificazione
di invalidità temporanea per i pubblici dipendenti, di cui all'art. 69 del D1
27 ottobre 2009 n. 150. Illustre Ministro, la scrivente Federazione ha già,
in precedenti occasioni, segnalato le proprie preoccupazioni nel merito delle
disposizioni della normativa citata in oggetto, in ragione delle incertezze
applicative che rendono ancora più iniquo e sproporzionato il regime
sanzionatorio correlato alle violazioni. Questo rileva con più forza un
contesto di collaborazione che abbiamo sempre offerto e più volte richiesto
ed anche in questa occasione, per quanto attiene alla certificazione
telematica, la scrivente Federazione riconferma la propria volontà di piena
cooperazione per la realizzazione di un' importante ed utile innovazione
tecnologica. Ovviamente la sua totale attuazione è correlata alla piena
disponibilità ed accessibilità delle necessarie infrastrutture gestionali e
delle tecnologie informatiche e per il tramite di un' adeguata fase
sperimentale, in coerenza con quanto concordato nel recente incontro del 12
novembre 09. Da più parti, comprese alcune
Pubbliche Amministrazioni dello Stato e degli Enti Locali, riceviamo
richieste interpretative della norma di cui alla modifica comma 3 dell' art
55 quinquies, che dispone che le certificazioni non possano riferirsi a
"dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente
documentati”. Nel merito vanno identificate le
seguenti problematiche: 1) Il
caso del lavoratore che si presenta al medico per giustificare un' assenza
relativa alla stessa giornata, descrivendo una sintomatologia clinica
verosimile e coerente con una patologia transitoria, tutt'altro che
infrequente nella pratica medica, ma al momento non più in atto (ad esempio,
la cefalea, la dispepsia acuta, la colica addominale, l'insonnia in
lavoratore con mansioni a rischio, ecc...). Tali evenienze possono
complicarsi laddove il fatto si è verificato, ad esempio per i turnisti, in
un prefestivo o festivo, ovvero in una situazione di indisponibilità di un
medico certificatore, salvo prevedere che ciò debba costituire motivo di
ricorso ai servizi territoriali o ospedalieri di urgenza. Non sembra che tali
situazioni rientrino nelle possibilità di certificazione in coerenza con il
disposto legislativo né che possano predeterminare occasioni per il medico di
falso ideologico in atto pubblico. 2) Il
caso del lavoratore che presenta una sintomatologia soggettiva in atto, ma
per la quale non esiste un dato obiettivo clinico né le indicazioni
appropriate per procedere immediatamente ad accertamenti specialistici e
strumentali (ad esempio l'emicrania, una crisi di panico, una lombalgia senza
interessamento radicolare, ecc...). Anche tale fattispecie non sembra
rientrare nei sopra richiamati ambiti di liceità, per quanto la
sintomatologia soggettiva sia da annoverare tra i dati clinici fondamentali. 3) Sul
piano più generale, è inoltre opportuno sottolineare come, senza ulteriori
chiarimenti, l'applicazione della norma possa tradursi in una forte
sollecitazione verso i professionisti ad autotutelarsi con prescrizioni di
consulenze ed indagini inappropriate, in altre parole mettendo in campo
costosi ed inutili comportamenti difensivi. Al presente, le sopra richiamate
problematiche potrebbero essere "eluse", in quanto non vigendo
l'obbligo di riportare la diagnosi sul certificato che, al momento, viene
esclusivamente consegnato dal lavoratore all' amministrazione da cui dipende,
non viene effettuata di fatto una valutazione di merito dei contenuti della
certificazione. Con il previsto passaggio delle
competenze all'INPS, tuttavia, la certificazione, sia essa telematica o cartacea,
dovrà essere inviata corredata della relativa diagnosi all'Istituto
Assicuratore e sottoposta a formale valutazione di merito. In assenza di disposizioni in
merito, la scrivente Federazione non potrebbe che consigliare i medici italiani
di astenersi dal rilasciare certificazioni in tali fattispecie, con le gravi
conseguenze che ne potrebbero derivare. La scrivente Federazione è
pienamente disponibile a collaborare per un chiarimento della complessa
situazione ed evitare gravi disagi agli assistiti, disservizi amministrativi
ed eventuali comportamenti opportunistici da parte dei medici. In attesa di una puntuale ed efficace regolamentazione
applicativa della materia che chiediamo avvenga per gli aspetti
tecnico-professionali e deontologici con il pieno coinvolgimento della
FNOMCe0, si sollecita una proroga per l'attuazione del trasferimento delle
competenze all'INPS. Si resta pertanto in attesa di un
sollecito riscontro e si porgono i migliori saluti. Amedeo
Bianco I medici italiani non saranno obbligati a segnalare i clandestini che si rivolgono a loro per essere curati (segue dalla prima) "Sussiste il divieto di segnalazione da parte dei
medici e di tutto il personale del Servizio sanitario nazionale degli
stranieri non in regola con le norme sul soggiorno che si rivolgono alle
strutture sanitarie". Questo è il chiarimento giunto
dal Ministero dell'Interno con una circolare del 27 novembre. La circolare aggiunge anche un
altro elemento molto importante: per l'accesso alle prestazioni della
pubblica amministrazione e quindi anche a quelle sanitarie non viene
richiesta l'esibizione dei documenti di soggiorno.
Ministero dell’Interno Prot.
780/A7
Roma, 27 novembre 2009 CIRCOLARE
n.12/09 AI
SIGNORI PREFETTI AL
SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AL
SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO AL
SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AL
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA LORO
SEDI Oggetto:
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario
nazionale, Divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme
sul soggiorno. Sussistenza. E'
stato chiesto a questo Dipartimento di fornire un chiarimento sulla attualità
del divieto di segnalazione all’autorità degli stranieri non in regola con le
norme sul soggiorno che chiedono assistenza presso le strutture del Servizio
sanitario nazionale, in seguito all'entrata in vigore della legge 15 luglio
2009, n. 94, che ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina
sull'immigrazione. Il
divieto di segnalazione è previsto dal comma 5 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Questa disposizione non è stata abrogata,
né modificata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94; conserva, quindi, piena
vigenza. Conseguentemente
continua a trovare applicazione, per i medici e per il personale che opera
presso le strutture sanitarie, il divieto di segnalare alle autorità lo
straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato che chiede
accesso alle prestazioni sanitarie, salvo il caso, espressamente previsto dal
comma 5, dell'articolo 35 cit., in cui il personale medesimo sia tenuto
all'obbligo del referto, ai sensi dell'articolo 365 dei codice penale, a
parità di condizioni con il cittadino italiano. L'obbligo
di referto, com'è noto, è disciplinato in base all'articolo 365 del c.p. e
sussiste in presenza di delitti per i quali si deve procedere d'ufficio. Tale
obbligo, in particolare, non sussiste per il reato di ingresso e soggiorno
illegale nel territorio dello Stato, introdotto dall'articolo 1, comma 16
della legge n. 94, cit., attesa la sua natura di contravvenzione e non di
delitto. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 365 espressamente esclude
l'obbligo di referto nel caso in cui il referto stesso esporrebbe l'assistito
a procedimento penale. Occorre
infine chiarire, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 1,
comma 22, lettera g) della legge n. 94, cit, relative alla esibizione dei
documenti inerenti al soggiorno per l'accesso a prestazioni della pubblica
amministrazione, che non è richiesta l'esibizione di tali documenti per le
prestazioni di cui all'art. 35 cit, come espressamente previsto dall'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo n, 286/1998, cit, e successive
modificazioni. Si
prega di voler assumere ogni opportuna iniziativa nell'ambito dei Consigli
territoriali per l'immigrazione al fine di risolvere eventuali dubbi
interpretativi sulla disciplina applicabile in materia. IL
CAPO DIPARTIMENTO (Morcone) Raccomandazione del Tribunale di Modena per i CTU TRIBUNALE DI MODENA Presidenza Corso Canalgrande n. 77 TEL 059 / 2131001 — FAX 059 / 2131150 e-mail: tribunale.modena@giustizia.it http://www.tribunalemodena.it/ Prot. 2083 AGLI ORDINI E
COLLEGI PROFESSIONALI Si invitano tutti i rappresentanti
iscritti ai Collegi e Ordini in indirizzo nominati CTU nell'ambito di
procedimenti civili ad attenersi alla seguente raccomandazione: iI CTU, redatta la relazione
peritale, depositerà l'originale presso lo sportello n. 2 della cancelleria
civile ed invierà copia alle parti costituite per posta elettronica. L'adempimento richiesto (previsto
peraltro dall'art. 173 bis, disp att CPC, in tema di esecuzioni immobiliari)
non comporterà oneri a carico del CTU e agevolerà contemporaneamente: sia gli
avvocati costituiti - che non dovranno chiedere copia della consulenza allo
sportello- sia la cancelleria che – oltre ad essere sollevata dall'onere
delle copie (se non nei pochi casi in cui il CTU inadempiente depositi solo
l'originale della consulenza) – non verrà ulteriormente gravata di richieste
allo sportello. Sì richiama altresì il rigoroso
rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 195 CPC, come modificato
dalla Legge 69/2009, per quanto concerne la trasmissione alle parti della
relazione del CTU, e delle osservazioni dei consulenti di parte, che possono
essere effettuate anche per posta elettronica.
Il Presidente del Tribunale Consiglio Nazionale Enpam del 28 novembre
2009: approvati i bilanci (segue dalla prima) COMUNICATO STAMPA DELLA FONDAZIONE ENPAM DEL 2 DICEMBRE
2009
I dati previsionali per il
prossimo esercizio hanno determinato un avanzo economico di 905.969.900. Il
dato è superiore a quello risultante dalle previsioni dell'anno in corso (€
815.849.900), previsioni già ampiamente superate in sede di preconsuntivo o
bilancio assestato e che troveranno un riscontro maggiormente consolidato nel
bilancio consuntivo 2009. Tale evoluzione dei dati previsionali costituisce,
peraltro, una costante verificatasi già negli anni precedenti, e consegue
alla impostazione adottata dall'Ente in materia: a fronte di una iniziale
previsione formulata con estrema prudenza, i fatti gestionali determinano
notevoli miglioramenti in sede di preconsuntivo ed ancor più in sede di
consuntivo. A conferma di ciò, è da evidenziare che il risultato che emerge
dal preconsuntivo 2009 ascende ad 1.156.786.400.Alla luce di questo
risultato, per l'anno 2009, si può previsionalmente affermare che la riserva
Legale intesa come riserva tecnica di cui all'articolo I comma 4, lettera c)
D.Igs 509 del 1994, potrebbe ascendere ad oltre 10 milioni di euro, con un
rapporto, relativamente alle pensioni in essere per l'anno 1994, pari a
24,23.Il rapporto afferente alle pensioni erogate nel 2009 (dati di
preconsuntivo) potrebbe essere pari a 9,88 a fronte del 9,26 del 2008 (dati
di consuntivo).Il trend delle entrate contributive è in crescita, con un
incremento del 2,77% raffrontando i dati del preconsuntivo 2009 con quelli di
previsione 2010. In materia immobiliare si dà conferma della volontà
dell'Ente di effettuare ulteriori cessioni di cespiti non performanti e non
più strategici, nonché di continuare nella riqualificazione degli immobili in
portafoglio per migliorarne l'appeal reddituale. Sei iscritto alla presente newsletter come: %email% Grafica e aggiornamento: Federica Ferrari
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