dicembre 2009

anno 3 n. 18

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

DI MODENA

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In questo numero:

v  PEC e responsabilità professionale: netta presa di posizione della FNOMCeO
Il Consiglio nazionale della Federazione nazionale riunito a Roma ha accolto l’invito di molti presidenti di Ordine a prendere posizione in merito alla introduzione “obbligatoria” della PEC per tutti gli iscritti agli Ordini e ai Collegi professionali.
Pur nella oggettiva convinzione che essa rappresenti uno strumento di progresso tecnologico che favorisce la trasmissione dei dati e accelera i processi di comunicazione tra privati e tra privati e istituzioni, non vi è dubbio che esistono nella nostra professione elementi peculiari di tutela della privacy, di rilevanza medico legale e di responsabilità professionale che solo una approfondita disamina della normativa può consentire di risolvere. Troppi infatti e troppo importanti appaiono le criticità della legge per la quale i medici italiani chiedono una proroga dell’entrata in vigore.

Per questo il Consiglio nazionale ha approvato un ordine del giorno redatto dal presidente di Modena che si riporta integralmente.

(Il testo del comunicato a fondo pagina)

v  L’intervento della FNOMCeO sui certificati di inabilità temporanea per i dipendenti pubblici

Con una lettera indirizzata ai ministri Sacconi e Brunetta e al viceministro Fazio il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dr. Bianco ha invitato i responsabili dei dicasteri interessati all’attuazione del D.L. 150 (27/10/2009) a prevedere una proroga dei termini di passaggio delle competenze all’INPS.  Questo con l’obiettivo di mettere a punto le necessarie verifiche di natura strutturale e gestionale che comportano le nuove procedure di invio telematico e per chiarire tutte le ricadute sul piano medico legale delle nuove modalità di attestazione dello stato di malattia. Particolarmente impegnativo, in questo senso, il passaggio della lettera nel quale si adombra la possibilità che, “in assenza di disposizioni in merito, la scrivente Federazione non potrebbe che consigliare i medici italiani di astenersi dal rilasciare certificazioni in tali fattispecie, con le gravi conseguenze che ne potrebbero derivare.” 

(Si riporta a fondo pagina il testo integrale della lettera)

v  Medicine e pratiche non convenzionali: emendata la bozza della Conferenza Stato-Regioni
Il Consiglio nazionale della Federazione nazionale ha approvato a maggioranza gli emendamenti proposti dalla apposita commissione costituita presso la FNOMCeO per introdurre elementi correttivi alla bozza delle Linee Guida per la formazione nelle medicine non convenzionali riservate ai medici chirurghi e odontoiatri della Commissione salute – Conferenza Stato Regioni.

Il dibattito è stato come sempre acceso a testimonianza delle differenti posizioni e sensibilità su un argomento che tocca i temi della sicurezza dei pazienti, della responsabilità professionale, della formazione degli operatori sanitari e quant’altro.

 

v  I medici italiani non saranno obbligati a segnalare i clandestini che si rivolgono a loro per essere curati

"Sussiste il divieto di segnalazione da parte dei medici e di tutto il personale del Servizio sanitario nazionale degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno che si rivolgono alle strutture sanitarie". Questo è il chiarimento giunto dal Ministero dell'Interno con una circolare del 27 novembre.

La circolare aggiunge anche un altro elemento molto importante: per l'accesso alle prestazioni della pubblica amministrazione e quindi anche a quelle sanitarie non viene richiesta l'esibizione dei documenti di soggiorno. (segue a fondo pagina il testo della circolare).

 

v  Gennaio 2010: domande per  le graduatorie di medicina generale, pediatria e specialistica ambulatoriale

Si ricorda agli interessati che nel prossimo mese di gennaio  si potranno presentare le domande per l’inserimento nelle graduatorie di medicina generale, pediatria e specialistica ambulatoriale per l’anno 2011. Pubblicheremo tutte le informazioni e la modulistica alla sezione ‘ultime notizie’ del nostro sito internet non appena ci perverranno da parte della Regione E.R. e della AUSL di Modena.

v  Raccomandazione del Tribunale di Modena per i CTU

Riceviamo e pubblichiamo la raccomandazione del Tribunale di Modena rivolta ai CTU nell’ambito dei procedimenti civili (segue nota a fondo pagina)
 

v  Consiglio Nazionale Enpam del 28 novembre 2009: approvati i bilanci

COMUNICATO STAMPA DELLA FONDAZIONE ENPAM DEL 2 DICEMBRE 2009
APPROVATI I BILANCI DI PREVISIONE 2010 E ASSESTATO 2009

In data 28 novembre 2009 sono stati approvati a larghissima maggioranza (un voto contrario ed una astensione su 106 Presidenti di Ordine che formano il Consiglio Nazionale) il bilancio di previsione 2010 ed il bilancio assestato 2009 dell'Enpam, l'Ente Nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri. (segue a fondo pagina).

 

v  Medici competenti: adempimenti obbligatori

Si ricorda che tutti i  medici  in possesso dei titoli e dei requisiti per svolgere le funzioni di medico competente sono tenuti all’iscrizione  nell’Elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute. I medici competenti specialisti  in igiene e medicina preventiva e in medicina legale dovranno regolarizzare la posizione anche presso la Regione Emilia Romagna. (informazioni e modulistica sul sito internet)

 

v   Aggiornamento dei dati degli iscritti nella banca dati ECM

     Per consentire al nostro Ordine di adempiere all’invio dei dati alla FNOMCeO per il completamento dell’anagrafica nazionale ECM, si raccomanda agli iscritti di comunicare alla segreteria dell’Ordine gli aggiornamenti dei dati riguardanti il conseguimento della specializzazione e del  titolo di formazione specifica in medicina generale. Il modulo per autocertificare il possesso di tali titoli è disponibile sul nostro sito internet alla sezione “modulistica”.

 

v  Enpam: acconti sui riscatti entro il 31.12.2009 per la deducibilità fiscale
Gli iscritti che hanno presentato domanda di RISCATTO presso L'Enpam e sono in attesa di ricevere il prospetto di calcolo, possono, comunque, usufruire del beneficio della deducibilità fiscale effettuando il versamento di un acconto, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Sondrio IT06 K 05696 03200 000017500X50. Nella causale del bonifico indicare i seguenti dati: cognome e nome, codice Enpam, tipologia del riscatto, Fondo sul quale è stato richiesto il riscatto. In caso di riscatto in corso di pagamento, l’iscritto può effettuare, entro e non oltre il 31 dicembre e con le medesime modalità sopra indicate, un versamento aggiuntivo (una tantum) nei limiti del debito residuo. Il suddetto versamento non sostituisce la rata di dicembre che, pertanto, deve essere versata alla scadenza prevista.

La copia della ricevuta del bonifico dovrà essere trasmessa al numero di fax 06.48.294.978.

v  Consulta le notizie FLASH ENPAM di dicembre 2009

v  Il Consiglio Direttivo e il personale dell'Ordine augurano buone feste e comunicano la chiusura degli uffici da giovedì 24 dicembre 2009 con riapertura lunedì 4 gennaio 2010. 

 

 

v  Il personale dell'Ordine incaricato per consulenze e pratiche  Enpam  
riceve i colleghi i lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 previo appuntamento
All’Enpam di  Roma è inoltre attivo il servizio SAT SERVIZIO ACCOGLIENZA TELEFONICA 06-48294829   FAX 0648294444    E.MAIL     sat@enpam.it per informazioni a tutti gli iscritti.


                                                  

 

APPROFONDIMENTI

 

PEC e responsabilità professionale: netta presa di posizione della FNOMCeO
(segue dalla prima)

 

Il Consiglio nazionale della Federazione nazionale riunito a Roma ha accolto l’invito di molti presidenti di Ordine a prendere posizione in merito alla introduzione “obbligatoria” della PEC per tutti gli iscritti agli Ordini e ai Collegi professionali.
Pur nella oggettiva convinzione che essa rappresenti uno strumento di progresso tecnologico che favorisce la trasmissione dei dati e accelera i processi di comunicazione tra privati e tra privati e istituzioni, non vi è dubbio che esistono nella nostra professione elementi peculiari di tutela della privacy, di rilevanza medico legale e di responsabilità professionale che solo una approfondita disamina della normativa può consentire di risolvere. Troppi infatti e troppo importanti appaiono le criticità della legge per la quale i medici italiani chiedono una proroga dell’entrata in vigore.

Per questo il Consiglio nazionale ha approvato un ordine del giorno redatto dal presidente di Modena che si riporta integralmente.

Il testo del comunicato:

CONSIGLIO NAZIONALE FNOMCeO

ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO, riunito a Roma 1' 11 dicembre 2009;

VISTO quanto disposto dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009 che obbliga gli Ordini a tenere un elenco delle caselle di PEC di cui devono dotarsi tutti i professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali e metterlo a disposizione, su richiesta, delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che la PEC consente a soggetti terzi, non solo enti, di agevolarsi di una asimmetria comunicativa (infatti ogni messaggio ricevuto nella casella di posta certificata si intende pervenuto al Titolare della casella stessa art. 14 DPR 445/2000) e che questa situazione crea gravi problemi ai medici sia sotto l'aspetto meramente gestionale che sotto quello, ben più rischioso, del profilo medico legale (si pensi ad esempio al malfunzionamenti del sistema di trasmissione dati), essendo il professionista costretto a subire incondizionatamente la ricezione di dati sensibili con valore legale al di là della propria volontà;

CHIEDE

al Comitato Centrale di mettere in atto tutto quanto in suo potere affinchè il Governo apporti le necessarie modifiche alla citata L. n. 2/2009 che rendano meno problematica e più sicura per i cittadini l'applicazione e la gestione della posta elettronica certificata per i professionisti medici ed odontoiatri e si sospendano le decorrenze previste in attesa delle richieste modifiche.

Roma, 11 dicembre 2009


L’intervento della FNOMCeO sui certificati di inabilità temporanea per i dipendenti pubblici

(segue dalla prima)

 

Con una lettera indirizzata ai ministri Sacconi e Brunetta e al viceministro Fazio il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dr. Bianco ha invitato i responsabili dei dicasteri interessati all’attuazione del D.L. 150 (27/10/2009) a prevedere una proroga dei termini di passaggio delle competenze all’INPS.  Questo con l’obiettivo di mettere a punto le necessarie verifiche di natura strutturale e gestionale che comportano le nuove procedure di invio telematico e per chiarire tutte le ricadute sul piano medico legale delle nuove modalità di attestazione dello stato di malattia. Particolarmente impegnativo, in questo senso, il passaggio della lettera nel quale si adombra la possibilità che, “in assenza di disposizioni in merito, la scrivente Federazione non potrebbe che consigliare i medici italiani di astenersi dal rilasciare certificazioni in tali fattispecie, con le gravi conseguenze che ne potrebbero derivare.” 

Si riporta il testo integrale della lettera


On.le Maurizio SACCONI

Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali ROMA

(E-mail: segreteriaministrosacconi@lavoro.gov.it)

 

On.le Prof. Ferruccio FAZIO

Sottosegretario di Stato

Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali ROMA

(E-mail: segreteriafazio@sanita.it)

 

On.le Renato BRUNETTA

Ministro della Funzione Pubblica ROMA

(E-mail: r.brunetta@governo.it)

 

Oggetto: Attuazione delle nuove modalità di certificazione di invalidità temporanea per i pubblici dipendenti, di cui all'art. 69 del D1 27 ottobre 2009 n. 150.

Illustre Ministro,

la scrivente Federazione ha già, in precedenti occasioni, segnalato le proprie preoccupazioni nel merito delle disposizioni della normativa citata in oggetto, in ragione delle incertezze applicative che rendono ancora più iniquo e sproporzionato il regime sanzionatorio correlato alle violazioni.

Questo rileva con più forza un contesto di collaborazione che abbiamo sempre offerto e più volte richiesto ed anche in questa occasione, per quanto attiene alla certificazione telematica, la scrivente Federazione riconferma la propria volontà di piena cooperazione per la realizzazione di un' importante ed utile innovazione tecnologica. Ovviamente la sua totale attuazione è correlata alla piena disponibilità ed accessibilità delle necessarie infrastrutture gestionali e delle tecnologie informatiche e per il tramite di un' adeguata fase sperimentale, in coerenza con quanto concordato nel recente incontro del 12 novembre 09.

Da più parti, comprese alcune Pubbliche Amministrazioni dello Stato e degli Enti Locali, riceviamo richieste interpretative della norma di cui alla modifica comma 3 dell' art 55 quinquies, che dispone che le certificazioni non possano riferirsi a "dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati”.

Nel merito vanno identificate le seguenti problematiche:

1)        Il caso del lavoratore che si presenta al medico per giustificare un' assenza relativa alla stessa giornata, descrivendo una sintomatologia clinica verosimile e coerente con una patologia transitoria, tutt'altro che infrequente nella pratica medica, ma al momento non più in atto (ad esempio, la cefalea, la dispepsia acuta, la colica addominale, l'insonnia in lavoratore con mansioni a rischio, ecc...). Tali evenienze possono complicarsi laddove il fatto si è verificato, ad esempio per i turnisti, in un prefestivo o festivo, ovvero in una situazione di indisponibilità di un medico certificatore, salvo prevedere che ciò debba costituire motivo di ricorso ai servizi territoriali o ospedalieri di urgenza. Non sembra che tali situazioni rientrino nelle possibilità di certificazione in coerenza con il disposto legislativo né che possano predeterminare occasioni per il medico di falso ideologico in atto pubblico.

2)        Il caso del lavoratore che presenta una sintomatologia soggettiva in atto, ma per la quale non esiste un dato obiettivo clinico né le indicazioni appropriate per procedere immediatamente ad accertamenti specialistici e strumentali (ad esempio l'emicrania, una crisi di panico, una lombalgia senza interessamento radicolare, ecc...). Anche tale fattispecie non sembra rientrare nei sopra richiamati ambiti di liceità, per quanto la sintomatologia soggettiva sia da annoverare tra i dati clinici fondamentali.

3)        Sul piano più generale, è inoltre opportuno sottolineare come, senza ulteriori chiarimenti, l'applicazione della norma possa tradursi in una forte sollecitazione verso i professionisti ad autotutelarsi con prescrizioni di consulenze ed indagini inappropriate, in altre parole mettendo in campo costosi ed inutili comportamenti difensivi.

Al presente, le sopra richiamate problematiche potrebbero essere "eluse", in quanto non vigendo l'obbligo di riportare la diagnosi sul certificato che, al momento, viene esclusivamente consegnato dal lavoratore all' amministrazione da cui dipende, non viene effettuata di fatto una valutazione di merito dei contenuti della certificazione.

Con il previsto passaggio delle competenze all'INPS, tuttavia, la certificazione, sia essa telematica o cartacea, dovrà essere inviata corredata della relativa diagnosi all'Istituto Assicuratore e sottoposta a formale valutazione di merito.

In assenza di disposizioni in merito, la scrivente Federazione non potrebbe che consigliare i medici italiani di astenersi dal rilasciare certificazioni in tali fattispecie, con le gravi conseguenze che ne potrebbero derivare.

La scrivente Federazione è pienamente disponibile a collaborare per un chiarimento della complessa situazione ed evitare gravi disagi agli assistiti, disservizi amministrativi ed eventuali comportamenti opportunistici da parte dei medici.

In attesa di una puntuale ed efficace regolamentazione applicativa della materia che chiediamo avvenga per gli aspetti tecnico-professionali e deontologici con il pieno coinvolgimento della FNOMCe0, si sollecita una proroga per l'attuazione del trasferimento delle competenze all'INPS.

Si resta pertanto in attesa di un sollecito riscontro e si porgono i migliori saluti.

Amedeo Bianco


I medici italiani non saranno obbligati a segnalare i clandestini che si rivolgono a loro per essere curati

(segue dalla prima)

 

"Sussiste il divieto di segnalazione da parte dei medici e di tutto il personale del Servizio sanitario nazionale degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno che si rivolgono alle strutture sanitarie". Questo è il chiarimento giunto dal Ministero dell'Interno con una circolare del 27 novembre.

La circolare aggiunge anche un altro elemento molto importante: per l'accesso alle prestazioni della pubblica amministrazione e quindi anche a quelle sanitarie non viene richiesta l'esibizione dei documenti di soggiorno.


Il testo della circolare:

 

Ministero dell’Interno
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione

Prot. 780/A7                                               Roma, 27 novembre 2009

 

CIRCOLARE n.12/09

AI SIGNORI PREFETTI

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

LORO SEDI

 

Oggetto: Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, Divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno. Sussistenza.

E' stato chiesto a questo Dipartimento di fornire un chiarimento sulla attualità del divieto di segnalazione all’autorità degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno che chiedono assistenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, in seguito all'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina sull'immigrazione.

Il divieto di segnalazione è previsto dal comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Questa disposizione non è stata abrogata, né modificata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94; conserva, quindi, piena vigenza.

Conseguentemente continua a trovare applicazione, per i medici e per il personale che opera presso le strutture sanitarie, il divieto di segnalare alle autorità lo straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato che chiede accesso alle prestazioni sanitarie, salvo il caso, espressamente previsto dal comma 5, dell'articolo 35 cit., in cui il personale medesimo sia tenuto all'obbligo del referto, ai sensi dell'articolo 365 dei codice penale, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

L'obbligo di referto, com'è noto, è disciplinato in base all'articolo 365 del c.p. e sussiste in presenza di delitti per i quali si deve procedere d'ufficio. Tale obbligo, in particolare, non sussiste per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, introdotto dall'articolo 1, comma 16 della legge n. 94, cit., attesa la sua natura di contravvenzione e non di delitto. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 365 espressamente esclude l'obbligo di referto nel caso in cui il referto stesso esporrebbe l'assistito a procedimento penale.

Occorre infine chiarire, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 22, lettera g) della legge n. 94, cit, relative alla esibizione dei documenti inerenti al soggiorno per l'accesso a prestazioni della pubblica amministrazione, che non è richiesta l'esibizione di tali documenti per le prestazioni di cui all'art. 35 cit, come espressamente previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n, 286/1998, cit, e successive modificazioni.

Si prega di voler assumere ogni opportuna iniziativa nell'ambito dei Consigli territoriali per l'immigrazione al fine di risolvere eventuali dubbi interpretativi sulla disciplina applicabile in materia.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Morcone)


Raccomandazione del Tribunale di Modena per i CTU
(segue dalla prima)

Riceviamo e pubblichiamo la raccomandazione del Tribunale di Modena rivolta ai CTU nell’ambito dei procedimenti civili.

 

TRIBUNALE DI MODENA

Presidenza

Corso Canalgrande n. 77

TEL 059 / 2131001 — FAX 059 / 2131150

e-mail: tribunale.modena@giustizia.it

http://www.tribunalemodena.it/

 

 

Prot. 2083                              AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
                                              MODENA

 

 

Si invitano tutti i rappresentanti iscritti ai Collegi e Ordini in indirizzo nominati CTU nell'ambito di procedimenti civili ad attenersi alla seguente raccomandazione:

iI CTU, redatta la relazione peritale, depositerà l'originale presso lo sportello n. 2 della cancelleria civile ed invierà copia alle parti costituite per posta elettronica.

L'adempimento richiesto (previsto peraltro dall'art. 173 bis, disp att CPC, in tema di esecuzioni immobiliari) non comporterà oneri a carico del CTU e agevolerà contemporaneamente: sia gli avvocati costituiti - che non dovranno chiedere copia della consulenza allo sportello- sia la cancelleria che – oltre ad essere sollevata dall'onere delle copie (se non nei pochi casi in cui il CTU inadempiente depositi solo l'originale della consulenza) – non verrà ulteriormente gravata di richieste allo sportello.

Sì richiama altresì il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 195 CPC, come modificato dalla Legge 69/2009, per quanto concerne la trasmissione alle parti della relazione del CTU, e delle osservazioni dei consulenti di parte, che possono essere effettuate anche per posta elettronica.


Si ringrazia sin d'ora per la collaborazione.

 

Il Presidente del Tribunale
Dr. Mauro Lugli     

 

    


 

Consiglio Nazionale Enpam del 28 novembre 2009: approvati i bilanci

(segue dalla prima)

 

COMUNICATO STAMPA DELLA FONDAZIONE ENPAM DEL 2 DICEMBRE 2009
APPROVATI I BILANCI DI PREVISIONE 2010 E ASSESTATO 2009


In data 28 novembre 2009 sono stati approvati a larghissima maggioranza (un voto contrario ed una astensione su 106 Presidenti di Ordine che formano il Consiglio Nazionale) il bilancio di previsione 2010 ed il bilancio assestato 2009 dell'Enpam, l'Ente Nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri. (segue a fondo pagina)

I dati previsionali per il prossimo esercizio hanno determinato un avanzo economico di 905.969.900. Il dato è superiore a quello risultante dalle previsioni dell'anno in corso (€ 815.849.900), previsioni già ampiamente superate in sede di preconsuntivo o bilancio assestato e che troveranno un riscontro maggiormente consolidato nel bilancio consuntivo 2009. Tale evoluzione dei dati previsionali costituisce, peraltro, una costante verificatasi già negli anni precedenti, e consegue alla impostazione adottata dall'Ente in materia: a fronte di una iniziale previsione formulata con estrema prudenza, i fatti gestionali determinano notevoli miglioramenti in sede di preconsuntivo ed ancor più in sede di consuntivo. A conferma di ciò, è da evidenziare che il risultato che emerge dal preconsuntivo 2009 ascende ad 1.156.786.400.Alla luce di questo risultato, per l'anno 2009, si può previsionalmente affermare che la riserva Legale intesa come riserva tecnica di cui all'articolo I comma 4, lettera c) D.Igs 509 del 1994, potrebbe ascendere ad oltre 10 milioni di euro, con un rapporto, relativamente alle pensioni in essere per l'anno 1994, pari a 24,23.Il rapporto afferente alle pensioni erogate nel 2009 (dati di preconsuntivo) potrebbe essere pari a 9,88 a fronte del 9,26 del 2008 (dati di consuntivo).Il trend delle entrate contributive è in crescita, con un incremento del 2,77% raffrontando i dati del preconsuntivo 2009 con quelli di previsione 2010. In materia immobiliare si dà conferma della volontà dell'Ente di effettuare ulteriori cessioni di cespiti non performanti e non più strategici, nonché di continuare nella riqualificazione degli immobili in portafoglio per migliorarne l'appeal reddituale.

 

 


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Grafica e aggiornamento: Federica Ferrari