febbraio 2009

anno 3 n. 2

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI MODENA

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Gentile    %rag_soc%

In questo numero:

Assemblea degli iscritti e premiazioni per il 50^ e 60^ anno di laurea dei colleghi. Domenica 1 marzo ore 10 presso il Centro Famiglia di Nazareth di Via Formigina (MO) si terrà l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo 2008 e preventivo finanziario 2009. Seguirà la cerimonia di premiazione dei colleghi che hanno raggiunto il 50^ e 60^ anno di laurea. (segue a fondo pagina)
                                           
Medici e immigrati: no dei medici all'emendamento sulle denunce dei clandestini
(di Nicolino D'Autilia)
Ferma presa di posizione dell'Ordine dei medici di Modena sul Decreto Sicurezza approvato dal Senato e riguardante la "segnalazione degli irregolari".(segue a fondo pagina)

Testamento biologico: schema di testo unificato proposto dal relatore Calabrò sulla Tutela della vita e della salute
E' stato presentato dal senatore Calabrò un schema di proposta per normare le dichiarazioni anticipate, il cd Testamento Biologico.(segue a fondo pagina) 

Incontro Ordine dei medici-Comune di Modena sul piercing
(di Nicolino D'Autilia)
Rispondendo alle sollecitazioni di alcuni colleghi, il Consiglio dell'Ordine ha inteso rappresentare all'Assessore  alle Politiche per la salute del Comune di Modena, Arletti, in un incontro svoltosi a gennaio presso il Comune di Modena,  le preoccupazioni  dei sanitari modenesi per il diffondersi di pratiche legate al piercing in condizioni igienico-sanitarie non ottimali.
(segue a fondo pagina) 

Sentenza innovativa da parte della Cassazione in materia di abusivismo e prestanomismo.
Rischia il carcere il titolare di uno studio dentistico che permette agli odontotecnici di fare la pulizia dei denti ai pazienti.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 4294 del 30 gennaio 2009, ha reso definitiva la condanna nei confronti di un dentista che aveva permesso ai suoi due odontotecnici di fare la pulizia dei denti ai pazienti e di prendergli le impronte del cavo orale.  (visualizza il testo della sentenza di Cassazione sul sito internet) 

Obbligatoria la P.E.C (posta elettronica certificata) per società, professionisti e pubblica amministrazione. DL 185/2008 convertito in legge. 
(di Nicolino D'Autilia)
La legge n.2 del 28/01/2009 infatti prevede espressamente l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria, i liberi professionisti e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, con tempistiche e modalità differenti tra loro. (segue a fondo pagina) 

Il personale dell'Ordine incaricato per consulenze e pratiche  Enpam  
riceve i colleghi i lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 previo appuntamento
All’Enpam di  Roma è inoltre attivo il servizio SAT SERVIZIO ACCOGLIENZA TELEFONICA 06-48294829   FAX 0648294444    E.MAIL     sat@enpam.it per informazioni a tutti gli iscritti.
 


                                                  

APPROFONDIMENTI

 

Assemblea degli iscritti e premiazioni per il 50^ e 60^ anno di laurea dei colleghi. 


Domenica 1 marzo ore 10 presso il Centro Famiglia di Nazareth di Via Formigina (MO) si terrà l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo 2008 e preventivo finanziario 2009. Seguirà la cerimonia di premiazione dei colleghi che hanno raggiunto il 50^ e 60^ anno di laurea. 

 

                                                          Convocazione Assemblea ordinaria

A tutti gli iscritti all’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena       


Cara/o Collega, 
come disposto dall’art. 23 del DPR 5.4.1950 n. 221, il Consiglio dell’Ordine ha deliberato che l’Assemblea annuale degli iscritti agli Albi sia tenuta in prima convocazione sabato 28 febbraio 2009, alle ore 23; prevedendosi la mancanza in essa del prescritto numero legale di almeno un quarto degli iscritti, l’Assemblea si terrà in seconda convocazione  

                                             DOMENICA 1 MARZO 2009 - ORE 10.00 

presso l’aula magna del Centro Famiglia di Nazareth - Via Formigina 319 - Modena  con il seguente ordine del giorno  
Relazione del Presidente 
Relazione finanziaria (conto consuntivo 2008 e bilancio preventivo 2009) 
Consegna delle medaglie per il 50° e 60° anno di laurea 
Varie ed eventuali. 

Il consigliere segretario                                                                                            Il presidente
Dr. Stefano Reggiani                                                                                               Dott. N. D'Autilia
....................................................................................................................................................................
SONO AMMESSE LE DELEGHE  
(Art. 24 comma 3 del DPR 5.4.1950 n. 221. La delega deve essere apposta in calce all’avviso di convocazione rimesso al delegato. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe). Io sottoscritto Prof./Dott. ……………………..……………………………    DELEGO a votare per me all’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena il Collega Prof./Dott. ………………………………………………………… 

Data …………………                                            Firma..………………………………………………..

 

 


Medici e immigrati: no dei medici all'emendamento sulle denunce dei clandestini
di Nicolino D'Autilia

(segue dalla prima)
 

Ferma presa di posizione dell'Ordine dei medici di Modena sul Decreto Sicurezza approvato dal Senato e riguardante la "segnalazione degli irregolari".
Il Senato infatti ha approvato  l’emendamento (che dovrà passare alla Camera) che cancella la norma per la quale il medico non deve denunciare un clandestino che si affida alle cure nelle strutture sanitarie nazionali. A sostegno dell'azione dell'Ordine sono scese in campo tutte le associazioni mediche, quelle di volontariato, la Diocesi, privati cittadini, opinion leader. Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO ha approvato all'unanimità un documento nel quale esprime viva preoccupazione e forte dissenso

               Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
                                                                         Documento

Il Consiglio Nazionale della Fnomceo, riunito in Roma in data 20 e 21.02.09, esprime viva preoccupazione e forte dissenso per i contenuti del disegno di legge, approvato dal
Senato il 5 febbraio e in discussione alla Camera, che abroga il divieto di denuncia, da parte del medico, degli immigrati irregolari in occasione di prestazioni sanitarie.

Evidenzia come tale procedura sia in netto contrasto con i principi della deontologia medica, espressi in particolare dal giuramento professionale e dall'art. 3 del Codice Deontologico, che impongono ai medici di curare ogni individuo senza discriminazioni legate all'etnia, alla religione,al genere, all'ideologia, di mantenere il segreto
professionale e di seguire le leggi quando non siano in contrasto con gli scopi della professione. 

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO, ribadendo che le infrazioni del Codice Deontologico sono sanzionabili dagli Ordini di appartenenza, segnala comunque che la possibilità di denuncia creerà percorsi clandestini di cura, sottraendo al controllo della sanità
pubblica le patologie diffusive emergenti che rappresentano un grave pericolo per ogni individuo e per la società tutta e che oggi sono monitorate e controllate.

Il Consiglio Nazionale si appella al parlamento con un fermo richiamo alle superiori esigenze di tutela della salute oltre che agli imprescindibili principi di solidarietà, patrimonio storico
della nostra nazione.

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO sarà vicino ai colleghi che dovessero incorrere in procedimenti sanzionatori per aver ottemperato agli obblighi deontologici.

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO sollecita pertanto la Camera dei deputati a non approvare questo emendamento, contrastante con i principi fondanti del rapporto persona malata e medico, ripristinando quanto previsto dalla normativa precedente.

Sollecita infine un'audizione urgente presso le sedi istituzionali competenti, allo scopo di motivare compiutamente la posizione espressa dai medici e dagli odontoiatri italiani.

                                                                                                                                                                           


Testamento biologico: schema di testo unificato proposto dal relatore Calabrò sulla Tutela della vita e della salute
(segue dalla prima)

E' stato presentato dal senatore Calabrò un schema di proposta per normare le dichiarazioni anticipate, il cd Testamento Biologico.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095 e 1188 (Relatore Raffaele Calabrò)

Art. 1

(TUTELA DELLA VITA E DELLA SALUTE)  

1.            La Repubblica tutela la vita umana fino alla morte, accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578. 

2.            La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. 

3.            La Repubblica riconosce come prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana. 

4.             La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere. 

5.            La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita. 

Art. 2

(DIVIETO DI EUTANASIA E DI SUICIDIO ASSISTITO) 

1. Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio  sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale.  

2. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente. 

Art. 3

(DIVIETO DI ACCANIMENTO TERAPEUTICO) 

1. Soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti sanitari straordinari, non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura e/o di sostegno vitale del medesimo. 

2. Il divieto di accanimento terapeutico non può legittimare attività che direttamente o indirettamente, per loro natura o nelle intenzioni di chi li richiede o li pone in essere, configurino pratiche di carattere eutanasico o di abbandono terapeutico.  

Art. 4

(CONSENSO INFORMATO) 

1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso esplicito ed attuale del paziente  prestato in modo libero e consapevole. 

2. L'espressione del consenso è preceduta da accurate informazioni rese in maniera completa e comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento. 

3. L'alleanza terapeutica così costituitasi all'interno della relazione medico paziente è rappresentata da un documento di consenso, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica. 

4. E' fatto salvo il diritto del soggetto interessato che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere adeguatamente documentato.  

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. 

6. In caso di interdizione ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell'articolo 415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 349, comma 3 del codice civile relative agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso  è prestato dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell'incapace e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell'incapace stesso. 

7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari  in pregiudizio della vita del minore.  

8. Qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere e l'urgenza della  situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi dell'etica e della deontologia medica. 

Art. 5

(CONTENUTI E LIMITI DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO) 

1. Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. 

2. Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante. 

3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico.  

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive e invalidanti. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa e alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi. 

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva.  

6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento. 

7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico va formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neurologo, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero.  

Art. 6

(FORMA E DURATA DELLA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO) 

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie né vincolanti, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento. 

 2. Il notaio ne certifica l'autenticità ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi.   

3. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa. 

4. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti. 

5. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato. 

6. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico. 

7. In condizioni di urgenza, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica ove non ne sia possibile un'immediata acquisizione. 

Art. 7

(FIDUCIARIO) 

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farle conoscere e contribuire  a realizzarne le volontà. 

2. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate.  

3. Il fiduciario si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente. 

4. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento. 

5. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.  

6. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di eutanasia esplicita o surrettizia.  

7. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario. 

Art. 8

(RUOLO DEL MEDICO) 

1.  La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è attentamente presa in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle.  

2.  Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.  

3. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale 

4. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderle, motivando la decisone nella cartella clinica. 

5.       Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. 

Art . 9

(AUTORIZZAZIONE GIUDIZIARIA) 

1. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è assunta, su istanza del pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest'ultimo sentito il medico curante. 

2. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di incapaci. 

3. Nei casi di cui ai comma precedenti, il medico è tenuto a darne immediata segnalazione al pubblico ministero. 

Art. 10

(DISPOSIZIONI FINALI) 

1. Il contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento non configura, ai fini della presente legge, dato sensibile ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

2. E` istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il Consiglio nazionale del notariato. 

3. L'archivio unico nazionale informatico  è consultabile, in via telematica, unicamente dai notai, dall'autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in caso di incapacità. 

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e d'intesa con il presidente del Consiglio nazionale del notariato, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche e le modalità di tenuta e consultazione del Registro di cui al comma 2.  

5. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.


Incontro Ordine dei medici-Comune di Modena sul piercing
di Nicolino D'Autilia
(segue dalla prima)

Rispondendo alle sollecitazioni di alcuni colleghi, il Consiglio dell'Ordine ha inteso rappresentare all'Assessore  alle Politiche per la salute del Comune di Modena, Arletti, in un incontro svoltosi a gennaio presso il Comune di Modena,  le preoccupazioni  dei sanitari modenesi per il diffondersi di pratiche legate al piercing in condizioni igienico-sanitarie non ottimali. 
Il presidente D'Autilia accompagnato dal vice presidente Lo Monaco e dal segretario Reggiani ha sollecitato il Comune ad adottare tutte le misure di verifica e controllo delle strutture presso le quali si attuano tali pratiche, individuando nel modello di regolamento approvato a Bologna un riferimento utile e opportuno anche per la nostra città. L'Assessore Arletti si è impegnata nel portare all'attenzione del Consiglio Comunale la proposta del nostro Ordine della quale condivide pienamente le finalità di tutela della salute dei cittadini.


Obbligatoria la P.E.C (posta elettronica certificata) per società, professionisti e pubblica amministrazione. DL 185/2008 convertito in legge. 
di Nicolino D'Autilia
(segue dalla prima)

La legge n.2 del 28/01/2009 infatti prevede espressamente l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria, i liberi professionisti e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, con tempistiche e modalità differenti tra loro. 
Professionisti
I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato dovranno provvedere entro il 30/11/2009 alla comunicazione ai rispettivi Ordini o Collegi del proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni nonché l'integrità del contenuto delle stesse e l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Gli Ordini/Collegi saranno tenuti alla pubblicazione di un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, dei dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
La FNOMCeO e l'Ordine di Modena consigliano vivamente i colleghi di aspettare  ulteriori disposizioni nazionali che prevedono l'adesione a iniziative di convenzione della Federazione Nazionale a costi contenuti.

 


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Grafica e aggiornamento: Federica Ferrari