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febbraio 2009 anno 3 n. 2 |
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI MODENA |
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Assemblea degli iscritti e premiazioni per il 50^ e 60^ anno di laurea dei colleghi.
Convocazione Assemblea ordinaria
Medici
e immigrati: no dei medici all'emendamento sulle denunce dei
clandestini
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Il Consiglio
Nazionale della FNOMCeO, ribadendo che le infrazioni del Codice Deontologico
sono sanzionabili dagli Ordini di appartenenza, segnala comunque che la possibilità di denuncia creerà percorsi
clandestini di cura, sottraendo al controllo della sanità
Testamento biologico: schema di testo unificato proposto dal relatore Calabrò sulla Tutela della vita e della salute E' stato presentato dal senatore Calabrò un schema di proposta per normare le dichiarazioni anticipate, il cd Testamento Biologico. SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800,
972, 994, 1095 e 1188 (Relatore Raffaele Calabrò) Art. 1 (TUTELA DELLA VITA E DELLA SALUTE) 1.
La Repubblica tutela la vita umana fino alla morte, accertata ai sensi
della legge 29 dicembre 1993, n. 578. 2.
La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione,
tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività e garantisce la dignità della persona umana riguardo
alle applicazioni della biologia e della medicina. 3.
La Repubblica riconosce come prioritaria rispetto all'interesse della
società e della scienza la salvaguardia della persona umana. 4.
La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile e
indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e
nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di
volere. 5.
La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce la
partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più
appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il
medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di
fine vita. Art. 2 (DIVIETO DI EUTANASIA E DI SUICIDIO ASSISTITO) 1. Ogni
forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di
assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli
articoli 575, 579, 580 del codice penale. 2.
L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della
vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può in
nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del
paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti
sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della
sua salute, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere
un beneficio per il paziente. Art. 3 (DIVIETO DI ACCANIMENTO TERAPEUTICO) 1. Soprattutto
in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi
da trattamenti sanitari straordinari, non proporzionati, non efficaci o
non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o
agli obiettivi di cura e/o di sostegno vitale del medesimo. 2.
Il divieto di
accanimento terapeutico non può legittimare attività che direttamente o
indirettamente, per loro natura o nelle intenzioni di chi li richiede o li
pone in essere, configurino pratiche di carattere eutanasico o di
abbandono terapeutico. Art. 4 (CONSENSO INFORMATO) 1. Salvo
i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo
consenso esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e
consapevole. 2. L'espressione
del consenso è preceduta da accurate informazioni rese in maniera
completa e comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del
trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali
effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le
conseguenze del rifiuto del trattamento. 3. L'alleanza
terapeutica così costituitasi all'interno della relazione medico paziente
è rappresentata da un documento di consenso, firmato dal paziente, che
diventa parte integrante della cartella clinica. 4.
E' fatto salvo il
diritto del soggetto interessato che presti o non presti il consenso al
trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni
che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve
essere adeguatamente documentato. 5. Il
consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche
parzialmente. 6.
In caso di
interdizione ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, il consenso è
prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di
inabilitazione, ai sensi dell'articolo 415 del codice civile, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 349, comma 3 del codice civile
relative agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Qualora vi sia
un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile
e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di
carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di
sostegno. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo
esclusivo la salvaguardia della salute dell'incapace e non può pertanto
riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell'incapace
stesso. 7. Il
consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli
esercenti la potestà parentale o la tutela; la decisione di tali soggetti
è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute
psico-fisica del minore e non può pertanto riguardare trattamenti
sanitari in pregiudizio della vita del minore. 8.
Qualora il soggetto
sia minore o incapace di intendere e di volere e l'urgenza della
situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei
commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente
ai principi dell'etica e della deontologia medica. Art. 5 (CONTENUTI E LIMITI DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO) 1.
Nella Dichiarazione
Anticipata di Trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento
in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di
un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di
volere. 2. Nella
Dichiarazione Anticipata di Trattamento il soggetto dichiara il proprio
orientamento circa l'attivazione e non attivazione di specifici
trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e
di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è
legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al
proprio medico curante. 3. Il
soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in
situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di
accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali
invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di
giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti
sanitari che, anche a giudizio del medico avessero potenziale, ma non
sicuro carattere di accanimento terapeutico. 4. Nella
dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la
rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di
trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili,
sperimentali, altamente invasive e invalidanti. Possono essere altresì
inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie
all'assistenza religiosa e alla donazione post mortem di tutti o di
alcuni suoi organi. 5. Nella
dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire
indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva. 6.
Alimentazione ed
idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono
fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e
fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono
formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento. 7. La
dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui
è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di
comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue
conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo
riguardano. La valutazione dello stato clinico va formulata da un collegio
medico formato da cinque medici: neurologo, neurofisiologo,
neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia,
designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Art. 6 (FORMA E DURATA DELLA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO) 1.
Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie né
vincolanti, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e
firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di
intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico
clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito.
Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato
all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione
Anticipata di Trattamento. 2.
Il notaio ne certifica l'autenticità ed attesta che il medico abbia
informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e
dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente
consapevole la dichiarazione di questi. 3.
Le dichiarazioni
anticipate di trattamento devono essere formulate in modo chiaro, libero e
consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma
autografa. 4.
Salvo che il
soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità di tre anni,
termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata
di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma
prescritta nei commi precedenti. 5.
La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o
modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche
parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto
interessato. 6.
La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella
cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista
clinico. 7.
In condizioni di urgenza, la dichiarazione anticipata di trattamento non
si applica ove non ne sia possibile un'immediata acquisizione. Art. 7 (FIDUCIARIO) 1. Nella
dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina di un
fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che opera sempre
e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle
dichiarazioni anticipate, per farle conoscere e contribuire a
realizzarne le volontà. 2. Il
fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le
dichiarazioni anticipate. 3.
Il fiduciario si
impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente. 4.
Il fiduciario, in
stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza
l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire che si tenga conto delle
indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di
trattamento. 5.
Il fiduciario si
impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori
terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di
accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico. 6.
Il fiduciario si
impegna a verificare attentamente che il paziente non sia sottoposto a
nessuna forma di eutanasia esplicita o surrettizia. 7. Il
fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo
direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di
intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario. Art. 8 (RUOLO DEL MEDICO) 1.
La volontà
espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è
attentamente presa in considerazione dal medico curante che, sentito il
fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali
ritiene di seguirle. 2.
Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a
cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme
giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal
medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del
principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della
salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
3.
Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il
fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e
coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale 4.
Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più
corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e
terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderle,
motivando la decisone nella cartella clinica. 5.
Nel caso di
controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è
sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale,
neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della
patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di
ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale
non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue
convinzioni di carattere scientifico e deontologico. Art . 9 (AUTORIZZAZIONE GIUDIZIARIA) 1.
In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il
consenso al trattamento sanitario, la decisione è assunta, su istanza del
pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse, dal giudice tutelare
o, in caso di urgenza, da quest'ultimo sentito il medico curante. 2.
L'autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento
o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad
un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo
nei confronti di incapaci. 3.
Nei casi di cui ai comma precedenti, il medico è tenuto a darne immediata
segnalazione al pubblico ministero. Art. 10 (DISPOSIZIONI FINALI) 1.
Il contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento non configura,
ai fini della presente legge, dato sensibile ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. 2.
E` istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento
nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il Consiglio
nazionale del notariato. 3.
L'archivio unico nazionale informatico è consultabile, in via
telematica, unicamente dai notai, dall'autorità giudiziaria, dai
dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di
soggetti in caso di incapacità. 4.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e d'intesa con il presidente del Consiglio nazionale del
notariato, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le regole tecniche e le modalità di
tenuta e consultazione del Registro di cui al comma 2. 5.
La dichiarazione
anticipata di trattamento, le copie degli stessi, le formalità, le
certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico
ad essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti all'obbligo di
registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro
tributo. Incontro
Ordine dei medici-Comune di Modena sul piercing Obbligatoria la P.E.C (posta
elettronica certificata) per società, professionisti e pubblica
amministrazione. DL
185/2008 convertito in legge.
La legge n.2 del 28/01/2009 infatti prevede espressamente l'obbligo per
le imprese costituite in forma societaria, i liberi professionisti
e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, con tempistiche e modalità differenti tra
loro.
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