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Gentile collega
In questo numero:
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Dichiarazioni
anticipate di trattamento (DAT): la posizione della FNOMCeO
Il Comitato Centrale della FNOMCeO è intervenuto con un proprio documento
sul
tema delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT), oggetto
del disegno di legge approvato dal Senato e trasmesso alla Camera.
(segue a fondo
pagina)
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La
solidarietà degli Ordini dei Medici per le popolazioni colpite dal terremoto in
Abruzzo.
La Federazione Nazionale ha
approvato un primo stanziamento di € 87.000,00 a favore dei
sanitari abruzzesi vittime del terremoto. E' stato istituito infatti
un coordinamento dei Presidenti degli Ordini abruzzesi ai quali far
pervenire i contributi che ogni Ordine provinciale riterrà di
inviare sulla base di un'apposita delibera del Consiglio. L'Ordine
di Modena prenderà una decisione in merito nella prossima seduta di
maggio.
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Sanzioni
amministrative dei NAS per prescrizioni mediche incomplete
Poichè a seguito di
controlli e accertamenti effettuati dai Nas di Parma presso le farmacie
modenesi sono state rilevate violazioni amministrative a carico sia
del farmacista che del medico, si raccomanda ai colleghi la massima attenzione nella
redazione delle prescrizioni attenendosi alle modalità di cui al
Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219. A seguito di tali ispezioni infatti,
sono stati sanzionati colleghi che avevano omesso il nome del
paziente o il codice fiscale con l'indicazione di farmaco "non ripetibile". Si
riportano gli articoli di riferimento per le possibili violazioni (artt.
87-88-89) e l'art. 148 per le sanzioni amministrative (Min
€300,00-Max € 1.800,00). (segue
a fondo pagina il testo del Decreto Legislativo)
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"Quale
futuro per l'odontoiatria: le forme dell'esercizio
professionale"
La Commissione Albo
Odontoiatri organizza due serate (13 e 18 maggio) rivolte agli
iscritti con l'intento di approfondire realtà e forme
dell'esercizio professionale negli aspetti: deontologico, legale ed economico prendendo in considerazione sia l’ottica del titolare della struttura sia
quella del collaboratore e del
consulente in un confronto con il fiscalista e il legale. E' stato richiesto l'accreditamento
ECM.
(visualizza
il programma sul sito dell'Ordine)
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Autocertificazione
per la valutazione dei rischi sul lavoro: data certa entro il 16
maggio.
Ricordiamo ai colleghi che il
16 maggio scade il termine prorogato per la compilazione dell' autocerficazione inerente la valutazione dei rischi sul
lavoro. Tale adempimento è obbligatorio solo per datori
di lavoro ovvero per coloro che hanno dipendenti o soggetti ad
essi equiparati. La valutazione dei rischi deve essere predisposta
previa consultazione dei rappresentante dei lavoratori. La
modulistica è disponibile sul sito internet dell'Ordine.(scarica
il modulo dalla pagina del sito)
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Scuole di specializzazione mediche, assegnazione contratti relativi
all'A.A. 2008/2009
Decreto Ministeriale 31 marzo 2009 (segue
a fondo pagina)
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Nuovo codice di avviamento postale dell'Ordine
di Modena
A seguito degli aggiornamenti del codice di avviamento postale per 14 città italiane da parte di Poste Italiane, queste città passano da un CAP unico alla suddivisione in diversi codici in relazione alle zone cittadine.
Il nuovo CAP dell'Ordine dei Medici di Modena
è 41121.
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Il
personale dell'Ordine incaricato per consulenze e pratiche Enpam
riceve i colleghi i lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 previo appuntamento.
All’Enpam di Roma è inoltre attivo il servizio SAT SERVIZIO
ACCOGLIENZA TELEFONICA 06-48294829 FAX
0648294444 E.MAIL sat@enpam.it
per informazioni a tutti gli iscritti.
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Dichiarazioni
anticipate di trattamento (DAT): la posizione della FNOMCeO
di Nicolino D'Autilia
(segue dalla prima)
Il Comitato Centrale della FNOMCeO è intervenuto con un proprio documento sul
tema delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT), oggetto
del disegno di legge approvato dal Senato e trasmesso alla Camera.
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri
COMUNICATO STAMPA
Dichiarazioni anticipate di trattamento. La FNOMCeO chiede una pausa di riflessione per un Diritto mite e un'Etica forte
"Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito a
Roma il 27 marzo 2009, considerato l'evolversi dell'iter del provvedimento sulle
dichiarazioni anticipate di trattamento, già licenziato in prima lettura dal Senato, sulla base delle valutazioni emerse nella prima riunione del Forum di bioetica della Federazione, esprime le seguenti
considerazioni.
1. Il testo sarà oggetto di un'approfondita valutazione in ragione dei principi e delle indicazioni contenute nel nostro Codice Deontologico, che rappresenta il punto di equilibrio di sensibilità e culture differenti, nel pieno rispetto delle regole fondanti la nostra comunità
civile.
2. Nutrizione e idratazione artificiali sono, come da parere pressoché unanime della comunità scientifica, trattamenti assicurati da competenze mediche e
sanitarie.
3. L'autonomia decisionale del paziente, che si esprime nel consenso/dissenso informato, rappresenta l'elemento fondante della moderna
alleanza terapeutica al pari dell'autonomia e della responsabilità del medico; in questo equilibrio, alla tutela della libertà di scelta del paziente deve corrispondere la tutela della libertà del medico, in ragione di scienza e coscienza (obiezione di
coscienza).
Questo straordinario incontro, ogni volta unico e irripetibile, di libertà e responsabilità non ha per noi natura meramente contrattualistica, ma esprime l'autentico e moderno ruolo professionale e civile del medico nell'esercizio delle sue funzioni di tutela.
4. Sotto questo profilo, cioè quello delle tutele, anche alla luce di un dibattito tecnico-scientifico talora contraddittorio, riteniamo che le attuali conoscenze diagnostiche, prognostiche, terapeutiche ed assistenziali, relative agli stati vegetativi, richiedano ulteriori approfondimenti, anche mediante la predisposizione di studi osservazionali coordinati in modo da garantire l'esercizio delle scelte più appropriate sia del paziente sia del
medico.
Nel merito, una questione fondamentale è rappresentata dalla rete efficace ed
accessibile di servizi di sostegno alle famiglie impegnate nel ruolo di
assistenza.
Per queste ragioni, chiediamo che il processo legislativo, peraltro caratterizzato da forti contrasti politico-istituzionali, faccia una doverosa pausa di riflessione, per consentire lo sviluppo di un confronto nella Società che aiuti il Parlamento a dispiegare, su questa materia così intima e delicata, un
Diritto mite e condiviso nella certezza di un'Etica forte delle persone e della comunità."
Sanzioni
amministrative dei NAS per prescrizioni mediche incomplete
di Nicolino D'Autilia
(segue dalla prima)
Poichè a seguito di controlli e
accertamenti effettuati dai NAS di Parma presso le farmacie modenesi sono
state rilevate violazioni amministrative a carico sia del farmacista che
del medico, si raccomanda ai colleghi la massima attenzione nella
redazione delle prescrizioni attenendosi alle modalità di cui al
Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219. A seguito di tali ispezioni infatti,
sono stati sanzionati colleghi che avevano omesso il nome del
paziente o il codice fiscale con l'indicazione di farmaco "non ripetibile". Si
riportano gli articoli di riferimento per le possibili violazioni (artt.
87-88-89) e l'art. 148 per le sanzioni amministrative (Min
€300,00-Max € 1.800,00).
Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219
"Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano,
nonchè della direttiva 2003/94/CE" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006 - Supplemento Ordinario n. 153)
88. Medicinali soggetti a prescrizione medica.
1. I medicinali sono soggetti a prescrizione medica quando:
a) possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;
b) sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e, di conseguenza, con rischio di un pericolo diretto o indiretto per la salute;
c) contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori indagini;
d) sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, fatte salve le eccezioni stabilite dal Ministero della salute, su proposta o previa consultazione dell'AIFA.
2. I medicinali di cui al comma 1, quando non hanno le caratteristiche dei medicinali previsti dagli articoli 89, 92 e 94, devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la frase: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica».
2-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 29 febbraio 2008, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Federazioni degli ordini professionali dei farmacisti e dei medici, nonché le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, individua le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale disciplinato dal comma 2 o dall'articolo 89 (20).
3. La ripetibilità della vendita di medicinali di cui al comma 2 è consentita, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo non superiore a sei mesi a partire dalla data della compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte. L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiori all'unità esclude la ripetibilità della vendita. Sono in ogni caso fatte salve le diverse prescrizioni stabilite, con riferimento a particolari tipologie di medicinali, con decreto del Ministro della salute.
Art. 89.
Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando una o più delle caratteristiche previste dall'articolo 88, comma 1, possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute.
2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la frase «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta».
3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a trenta giorni; esse devono essere ritirate dal farmacista, che e' tenuto a conservarle per sei mesi, se non le consegna all'autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale. Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.
4. Il medico e' tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo il codice fiscale del paziente; nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative procedure.
5. La ricetta, che deve comunque contenere, stampata o apposta con timbro, la chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura da cui lo stesso dipende, non ha validità ove sia priva degli elementi di cui al comma 4 ovvero della data, della firma del medico e dei dati relativi alla esenzione.
Scuole di specializzazione mediche, assegnazione contratti relativi
all'A.A. 2008/2009
Decreto Ministeriale 31 marzo 2009
(segue dalla prima)

... OMISSIS...
D E C R E T A:
Art. 1 - Per l'anno accademico 2008/2009 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all'art. 35, comma 2, del D. L.gs. n. 368/99, alle scuole di specializzazione individuate nei Decreti direttoriali, citati nelle premesse, è di n. 5.000 così come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, alla IV colonna.
Art. 2 - Il numero dei posti riservati ai medici militari è di 54 unità e alla Polizia di Stato è di 25 unità come indicato nella medesima tabella allegata,
rispettivamente alle colonne V e VI.
Art. 3 - Possono essere attivati contratti finanziati dalle Regioni, da Enti pubblici, nonché quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università che si aggiungono ai contratti statali, così come deliberato nella Conferenza Stato/Regioni, nell'incontro del 25/3/2009, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogni e numero dei contratti statali.
I contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni ed altresì quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università, verranno assegnati con successivo provvedimento.
Art. 4 - La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del citato D.Lgs. n. 368/1999, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola. Come previsto per le altre categorie riservatarie, alla colonna VII vengono indicati i posti riservati, messi a concorso, per i medici appartenenti alla categoria in esame, nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole Regioni e Province autonome.
Art. 5 - Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2 e dei posti in soprannumero di cui all'art. 4, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dal Regolamento per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione citato nella premessa.
Art. 6 - Con il provvedimento di cui all'art.3, si provvederà all'assegnazione dei relativi posti previa valutazione delle richieste delle Università.
Art. 7 - La data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione mediche per l'a.a. 2008/2009, in conformità a quanto disposto dal c. 4, dell'art. 5, del D.M. n. 172, del 6 marzo 2006, è il 30 giugno 2009.
Il Presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 31 marzo 2009
IL MINISTRO
F.to Gelmini

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Grafica e
aggiornamento: Federica Ferrari
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