Iscriviti
Cancellati
Archivio newsletter
Contatti
Il bollettino
Il nostro sito
|
Gentile collega
In questo numero:
|
v
Sanzioni amministrative dei NAS per prescrizioni mediche
incomplete
Si ricorda ai
colleghi che le ricette con prescrizioni di farmaci "non ripetibili" devono riportare il nome e cognome del paziente o il codice
fiscale.
I NAS infatti
stanno da tempo procedendo ad una serie di controlli presso le farmacie
dove riscontrano non raramente le irregolarità di questo tipo.
Il
riferimento normativo è il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219: esso
prevede sanzioni da euro 300,00 a
1800,00 !!!
La normativa
riguarda tutti medici, non solo i medici di medicina generale, anche se è evidente che questi sono i più
esposti se non altro per numero di prescrizioni.
Si raccomanda
pertanto di porre la massima attenzione alla intestazione delle ricette non
ripetibili.
(segue a fondo pagina il
testo del Decreto Legislativo)
v
Iniziativa di aggiornamento su ricettazione e certificazione
medica
Ricordiamo
ai colleghi, in particolare i neo-laureati, che
Mercoledì 21 APRILE 2010 – ORE 20,30
presso la
Sala Cavani Centro Famiglia di Nazareth
Via Formigina, 319 a Modena
si terrà un’iniziativa di
aggiornamento sulle problematiche correlate alla
ricettazione e alla certificazione medica. Nel corso della serata verrà illustrata
la maggior parte delle tipologie di certificazioni con lo svolgimento
successivo della discussione sui quesiti posti dai partecipanti.
v
Certificato telematico INPS per l’invalidità civile
La
direzione provinciale dell’INPS comunica che dal 10 aprile u.s. le
procedure di acquisizione del certificato medico introduttivo per
l’invalidità civile sono aggiornate con il campo della specializzazione
medica relativa alla malattia prevalente. La compilazione di tale
campo, nella Regione Emilia Romagna
è obbligatoria.
v Trattamento
fiscale dei compensi ai medici in specialità per la libera professione
intramurale
L’Agenzia
delle entrate con risoluzione n.254/E del 29.9.2009 ha chiarito che i
compensi ai medici specializzandi per l’attività intramurale svolta ai
sensi del D.Lgs 17/8/1999 n.368 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente per cui risulta applicabile la
disposizione lettera e) dell’art. 50 del TUIR. (Consulta la
risoluzione sul sito internet dell’Ordine-ultime notizie)
v
Corso per datori
di lavoro di studi medici e odontoiatrici che intendono esercitare la
funzione di RSPP
L'Ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri di Modena in collaborazione con il
Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Modena organizza un corso per datori
di lavoro di studi medici e odontoiatrici che intendono esercitare la
funzione di RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione)
ai sensi del D.Lgs.81/08.
Il corso, della
durata di 16 ore complessive, accreditato ECM, si svolgerà presso
l’Aula Magna del Centro Famiglia di
Nazareth – Via Formigina 319 - Modena nelle date di seguito riportate:
sabato 8 maggio
(8,45 – 13,00)
sabato 15 maggio (9,00 – 13,00)
sabato 29 maggio (9,00 – 13,00)
sabato 5 giugno (8,45 – 13,00)
La partecipazione è
gratuita e riservata agli iscritti all’Ordine di Modena entro il 2 maggio. Modulistica e
modalità di iscrizione sul sito internet – sezione
aggiornamento.
v Adeguati
gli studi di settore per alcune professioni sanitarie
Il 12 marzo
il Ministero dell’Economia e del Tesoro ha aggiornato i parametri che sono
alla base della definizione degli studi di settore. Interessati a questa
revisione sono i medici di medicina generale, i chirurghi, i centri di
radioterapia, gli studi di omeopatia e agopuntura, i centri di medicina
estetica, i laboratori radiografici e altri studi medici specialistici.
Consigliamo ai colleghi di verificare la propria posizione presso il
commercialista di riferimento.
v Modalità di
prescrizione e somministrazione di farmaci nelle cure palliative e nella
terapia del dolore
L ‘art.10
della Legge 38 del 15.3.2010 detta le disposizioni per garantire ai
cittadini l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
Consulta la nota del 2.4.2010 emanata dal "Servizio politica del
farmaco" della Regione Emilia Romagna in ultime notizie
sul sito internet dell’Ordine.
|
|
|
|
|
|
v Pubblicato
il Bando di concorso per la formazione specifica in medicina generale
2010-2013
Sul
Bollettino della Regione Emilia Romagna n. 52 del 24.03.2010 (Parte Terza)
è pubblicato il bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale 2010-2013. Entro il 29.4.2010 è possibile presentare la domanda di ammissione. Il concorso avrà luogo il 16 settembre
2010 alle ore 10,00. Luogo e ora di convocazione dei candidati saranno
comunicati a mezzo avviso pubblicato
nei Bollettini Ufficiali della Regione, affissi anche presso gli Ordini
provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
(bando sul
sito internet dell’Ordine-ultime notizie)
v Convenzione
dell’Ordine dei Medici con l’A.C.I.
L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Modena ha
firmato un accordo con l’A.C.I. per uno sconto sulle tariffe praticate
dalla sede modenese ai propri soci medici e familiari. (segue a
fondo pagina)
v Pagamento
delle pensioni ENPAM.
Per evitare ritardi nel
pagamento delle pensioni l’Enpam raccomanda ai pensionati di comunicare il proprio codice IBAN nel caso di modifica del conto corrente o Istituto
di credito. La comunicazione potrà avvenire anche via fax (06
48294648 - 06 48294715 - 06 48294892 - 06 48294717) mediante
l’apposito modulo disponibile sul sito ENPAM, unitamente ad una fotocopia
del documento di identità. (modulistica-sito
internet dell’ENPAM)
|
|
|
|
|
v
Il personale
dell'Ordine incaricato per consulenze e pratiche Enpam
riceve i colleghi i lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 previo appuntamento.
All’Enpam di Roma è inoltre attivo il servizio SAT SERVIZIO
ACCOGLIENZA TELEFONICA 06-48294829 FAX
0648294444 E.MAIL sat@enpam.it per informazioni a tutti gli
iscritti.
|
Sanzioni
amministrative dei NAS per
prescrizioni mediche incomplete
(segue dalla prima)
Si ricorda ai
colleghi che le ricette con prescrizioni di farmaci "non ripetibili" devono riportare il nome e cognome del paziente o il codice
fiscale.
I NAS infatti
stanno da tempo procedendo ad una serie di controlli presso le farmacie dove
riscontrano non raramente le irregolarità di questo tipo.
Il riferimento
normativo è il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219: esso prevede sanzioni da euro 300,00 a 1800,00 !!!
La normativa
riguarda tutti medici, non solo i medici di medicina generale, anche se è evidente che questi sono i più
esposti se non altro per numero di prescrizioni.
Si raccomanda
pertanto di porre la massima attenzione alla intestazione delle ricette non
ripetibili.
Decreto Legislativo 24 aprile
2006, n. 219
"Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno
2006 - Supplemento Ordinario n. 153)
Art. 89.
Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i
medicinali che, presentando una o più delle caratteristiche previste
dall'articolo 88, comma 1, possono determinare, con l'uso continuato, stati
tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la
salute.
2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o,
in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la frase «Da vendersi
dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta».
3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità
limitata a trenta giorni; esse devono essere ritirate dal farmacista, che e'
tenuto a conservarle per sei mesi, se non le consegna all'autorità competente
per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale. Decorso
tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad
escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.
4. Il medico e' tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali
disciplinati dal presente articolo il codice fiscale del paziente; nei casi
in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei
trattamenti, si applicano le relative procedure.
5. La ricetta, che deve comunque contenere, stampata o apposta con timbro, la
chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura da cui lo stesso
dipende, non ha validità ove sia priva degli elementi di cui al comma 4
ovvero della data, della firma del medico e dei dati relativi alla
esenzione.
Art. 90.
Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale
1. I medicinali soggetti a prescrizione medica speciale sono i medicinali per
i quali il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, prevede
specifiche modalità di distribuzione e prescrizione.
2. Ferma restando la disciplina del testo unico richiamato al comma 1, i
medicinali soggetti a prescrizione medica speciale possono essere sottoposti
anche ad altre limitazioni previste dal presente decreto e dalle disposizioni
che ne assicurano l'attuazione.
Art. 91.
Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa
1. I medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa sono i medicinali
la cui prescrizione o la cui utilizzazione e' limitata a taluni medici o a
taluni ambienti, in conformità di quanto disciplinato dagli articoli 92, 93 e
94.
Art. 92.
Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture
ad esso assimilabili
1. I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero sono i
medicinali che, per le caratteristiche farmacologiche, o per innovatività,
per modalità di somministrazione o per altri motivi di tutela della salute
pubblica, non possono essere utilizzati in condizioni di sufficiente
sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere.
2. Tenuto conto delle caratteristiche dei medicinali, l'AIFA può stabilire
che l'uso dei medicinali previsti dal comma 1 e' limitato a taluni centri
ospedalieri o, invece, e' ammesso anche nelle strutture di ricovero a
carattere privato.
3. I medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare
sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento
primario le frasi: «Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al
pubblico». Nelle ipotesi previste dal comma 2 la prima frase e' modificata in
rapporto all'impiego autorizzato del medicinale.
4. I medicinali disciplinati dal presente articolo sono forniti dai
produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a
impiegarli o agli enti da cui queste dipendono.
Art. 93.
Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di
specialisti
1. I medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o
di specialisti sono i medicinali che, sebbene utilizzabili anche in
trattamenti domiciliari, richiedono che la diagnosi sia effettuata in
ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi
adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in corso di
trattamento sono riservati allo specialista.
2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o,
in mancanza di questo, sul confezionamento primario, dopo le frasi: «Da
vendersi dietro presentazione di ricetta medica», o «Da vendersi dietro
presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta», la
specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla
prescrizione.
Art. 94.
Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista
1. I medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio
sono i medicinali che, per loro caratteristiche farmacologiche e modalità di
impiego, sono destinati ad essere utilizzati direttamente dallo specialista
durante la visita ambulatoriale.
2. Lo specialista può utilizzare un medicinale di cui al comma 1 presso il
domicilio del paziente, soltanto se la somministrazione dello stesso non
necessita di particolari attrezzature ambulatoriali.
3. I medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare
sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento
primario le frasi: «Uso riservato a...», con specificazione dello specialista
autorizzato all'impiego del medicinale, e «Vietata la vendita al pubblico».
4. I medicinali disciplinati dal presente articolo possono essere forniti dai
produttori e dai grossisti direttamente agli specialisti autorizzati ad
impiegarli.

Convenzione dell’Ordine
dei Medici con l’A.C.I.
(segue dalla prima)
L’Ordine dei medici chirurghi e
odontoiatri di Modena ha firmato un accordo con l’A.C.I. per uno sconto sulle
tariffe praticate dalla sede modenese a i propri soci medici e familiari.
ACI
SISTEMA 59 EURO (anziché € 69,00)
Intervento
gratuito di riparazione sul posto. Traino del veicolo fino dove vuoi tu
gratuito fino a 15 Km. Recupero e ripristino del veicolo sulla sede stradale.
Tessera
familiare ACI SISTEMA € 49,00
ACI
GOLD 79 EURO (anziché € 89,00)
Soccorso
stradale in Italia e in Europa ai soci, su qualunque auto o moto viaggino.
Proposte turistiche singolari e successive esclusivamente riservate ai soci.
Il più esteso circuito di sconti ed agevolazioni in Italia e nel mondo.
Tessera
familiare ACI GOLD € 69,00
Solo
per i soci A.C.I. un corso di recupero punti gratis.
Solo
per i soci A.C.I. sconto del 20% sulle pratiche automobilistiche.
Per
eventuali chiarimenti in merito contattare Sig.ra Franca o Angela 059/247609.

Sei
iscritto alla presente newsletter come: %email%
Grafica e aggiornamento: Federica Ferrari
|