aprile 2010

anno 4 n. 6

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

DI MODENA

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Gentile collega

In questo numero:

v  Sanzioni amministrative dei NAS per prescrizioni mediche incomplete

Si ricorda ai colleghi che le ricette con prescrizioni di farmaci "non ripetibili" devono riportare il nome e cognome del paziente o il codice fiscale.

I NAS infatti stanno da tempo procedendo ad una serie di controlli presso le farmacie dove riscontrano non raramente le irregolarità di questo tipo.

Il riferimento normativo è il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219: esso prevede sanzioni da euro 300,00 a 1800,00  !!!

La normativa riguarda tutti medici, non solo i medici di medicina generale,  anche se è evidente che questi sono i più esposti se non altro per numero di prescrizioni. 

Si raccomanda pertanto di porre la massima attenzione alla intestazione delle ricette non ripetibili.

(segue a fondo pagina il testo del Decreto Legislativo)

v  Iniziativa di aggiornamento su ricettazione e certificazione medica
Ricordiamo ai colleghi, in particolare i neo-laureati, che

 

Mercoledì 21 APRILE 2010 – ORE 20,30
presso la  Sala Cavani Centro Famiglia di Nazareth

Via Formigina, 319 a Modena

     si terrà un’iniziativa di aggiornamento  sulle problematiche correlate alla ricettazione e alla certificazione medica.  Nel corso della serata verrà illustrata la maggior parte delle tipologie di certificazioni con lo svolgimento successivo della discussione sui quesiti posti dai partecipanti.

 

v  Certificato telematico INPS per l’invalidità civile
La direzione provinciale dell’INPS comunica che dal 10 aprile u.s. le procedure di acquisizione del certificato medico introduttivo per l’invalidità civile sono aggiornate con il campo della specializzazione medica relativa alla malattia prevalente. La compilazione di tale campo,  nella Regione Emilia Romagna è obbligatoria.

 

v  Trattamento fiscale dei compensi ai medici in specialità per la libera professione intramurale

L’Agenzia delle entrate con risoluzione n.254/E del 29.9.2009 ha chiarito che i compensi ai medici specializzandi per l’attività intramurale svolta ai sensi del D.Lgs 17/8/1999 n.368 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente  per cui risulta applicabile la disposizione lettera e) dell’art. 50 del TUIR. (Consulta la risoluzione sul sito internet dell’Ordine-ultime notizie)

v  Corso per datori di lavoro di studi medici e odontoiatrici che intendono esercitare la funzione di RSPP

L'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Modena organizza un corso per datori di lavoro di studi medici e odontoiatrici che intendono esercitare la funzione di RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ai sensi del D.Lgs.81/08.

Il corso, della durata di 16 ore complessive, accreditato ECM, si svolgerà presso l’Aula Magna del  Centro Famiglia di Nazareth – Via Formigina 319 - Modena nelle date di seguito riportate:

 

sabato 8 maggio   (8,45 – 13,00)

sabato 15 maggio (9,00 – 13,00)

sabato 29 maggio (9,00 – 13,00)

sabato 5 giugno    (8,45 – 13,00)

 

La partecipazione è gratuita e riservata agli iscritti all’Ordine di Modena entro il 2 maggio. Modulistica e modalità di iscrizione sul sito internet – sezione aggiornamento.       

 

v  Adeguati gli studi di settore per alcune professioni sanitarie

Il 12 marzo il Ministero dell’Economia e del Tesoro ha aggiornato i parametri che sono alla base della definizione degli studi di settore. Interessati a questa revisione sono i medici di medicina generale, i chirurghi, i centri di radioterapia, gli studi di omeopatia e agopuntura, i centri di medicina estetica, i laboratori radiografici e altri studi medici specialistici. Consigliamo ai colleghi di verificare la propria posizione presso il commercialista di riferimento.

   

v  Modalità di prescrizione e somministrazione di farmaci nelle cure palliative e nella terapia del dolore

L ‘art.10 della Legge 38 del 15.3.2010 detta le disposizioni per garantire ai cittadini l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Consulta la nota del 2.4.2010 emanata dal "Servizio politica del farmaco" della Regione Emilia Romagna in ultime notizie sul sito internet dell’Ordine.

  

v  Pubblicato il Bando di concorso per la formazione specifica in medicina generale 2010-2013

Sul Bollettino della Regione Emilia Romagna n. 52 del 24.03.2010 (Parte Terza) è pubblicato il bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2010-2013. Entro il 29.4.2010 è possibile presentare la domanda di ammissione.  Il concorso avrà luogo il 16 settembre 2010 alle ore 10,00. Luogo e ora di convocazione dei candidati saranno comunicati  a mezzo avviso pubblicato nei Bollettini Ufficiali della Regione, affissi anche presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

(bando sul sito internet dell’Ordine-ultime notizie)

 

v  Convenzione dell’Ordine dei Medici con l’A.C.I.

L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Modena ha firmato un accordo con l’A.C.I. per uno sconto sulle tariffe praticate dalla sede modenese ai propri soci medici e familiari. (segue a fondo pagina)

 

v  Pagamento delle pensioni ENPAM.

Per evitare ritardi nel pagamento delle pensioni l’Enpam raccomanda ai pensionati di comunicare il proprio codice IBAN nel caso di modifica del conto corrente o Istituto di credito. La comunicazione potrà avvenire anche via fax (06 48294648 -  06 48294715 - 06 48294892 - 06 48294717) mediante l’apposito modulo disponibile sul sito ENPAM, unitamente ad una fotocopia del documento di identità. (modulistica-sito internet dell’ENPAM)

 

 

 

v Il personale dell'Ordine incaricato per consulenze e pratiche  Enpam  
riceve i colleghi i lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 previo appuntamento
All’Enpam di  Roma è inoltre attivo il servizio SAT SERVIZIO ACCOGLIENZA TELEFONICA 06-48294829   FAX 0648294444    E.MAIL     sat@enpam.it per informazioni a tutti gli iscritti.


                                                  

 

APPROFONDIMENTI

Sanzioni amministrative dei NAS per prescrizioni mediche incomplete
(segue dalla prima)

Si ricorda ai colleghi che le ricette con prescrizioni di farmaci "non ripetibili" devono riportare il nome e cognome del paziente o il codice fiscale.

I NAS infatti stanno da tempo procedendo ad una serie di controlli presso le farmacie dove riscontrano non raramente le irregolarità di questo tipo.

Il riferimento normativo è il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219: esso prevede sanzioni da euro 300,00 a 1800,00  !!!

La normativa riguarda tutti medici, non solo i medici di medicina generale,  anche se è evidente che questi sono i più esposti se non altro per numero di prescrizioni. 

Si raccomanda pertanto di porre la massima attenzione alla intestazione delle ricette non ripetibili.

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 
"Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE" (
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006 - Supplemento Ordinario n. 153)

Art. 89.
Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta 

1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando una o più delle caratteristiche previste dall'articolo 88, comma 1, possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute.

2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la frase «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta».

3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a trenta giorni; esse devono essere ritirate dal farmacista, che e' tenuto a conservarle per sei mesi, se non le consegna all'autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale. Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.

4. Il medico e' tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo il codice fiscale del paziente; nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative procedure.

5. La ricetta, che deve comunque contenere, stampata o apposta con timbro, la chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura da cui lo stesso dipende, non ha validità ove sia priva degli elementi di cui al comma 4 ovvero della data, della firma del medico e dei dati relativi alla esenzione. 

Art. 90.
Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale 

1. I medicinali soggetti a prescrizione medica speciale sono i medicinali per i quali il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, prevede specifiche modalità di distribuzione e prescrizione.

2. Ferma restando la disciplina del testo unico richiamato al comma 1, i medicinali soggetti a prescrizione medica speciale possono essere sottoposti anche ad altre limitazioni previste dal presente decreto e dalle disposizioni che ne assicurano l'attuazione. 

Art. 91.
Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa 


1. I medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa sono i medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione e' limitata a taluni medici o a taluni ambienti, in conformità di quanto disciplinato dagli articoli 92, 93 e 94. 

Art. 92.
Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili 


1. I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero sono i medicinali che, per le caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, per modalità di somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica, non possono essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere.

2. Tenuto conto delle caratteristiche dei medicinali, l'AIFA può stabilire che l'uso dei medicinali previsti dal comma 1 e' limitato a taluni centri ospedalieri o, invece, e' ammesso anche nelle strutture di ricovero a carattere privato.

3. I medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi: «Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico». Nelle ipotesi previste dal comma 2 la prima frase e' modificata in rapporto all'impiego autorizzato del medicinale.

4. I medicinali disciplinati dal presente articolo sono forniti dai produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui queste dipendono. 

Art. 93.
Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti 


1. I medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti sono i medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in corso di trattamento sono riservati allo specialista.

2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario, dopo le frasi: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica», o «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta», la specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione. 

Art. 94.
Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista 

1. I medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio sono i medicinali che, per loro caratteristiche farmacologiche e modalità di impiego, sono destinati ad essere utilizzati direttamente dallo specialista durante la visita ambulatoriale.

2. Lo specialista può utilizzare un medicinale di cui al comma 1 presso il domicilio del paziente, soltanto se la somministrazione dello stesso non necessita di particolari attrezzature ambulatoriali.

3. I medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi: «Uso riservato a...», con specificazione dello specialista autorizzato all'impiego del medicinale, e «Vietata la vendita al pubblico».

4. I medicinali disciplinati dal presente articolo possono essere forniti dai produttori e dai grossisti direttamente agli specialisti autorizzati ad impiegarli. 

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Convenzione dell’Ordine dei Medici con l’A.C.I.
(segue dalla prima)

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Grafica e aggiornamento: Federica Ferrari