maggio 2010

anno 4 n. 7

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

DI MODENA

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In questo numero:              

v  ATTENZIONE: non rispondete a questa lettera !!!
La Federazione Nazionale diffida il “Registro Italiano Medici”

Da numerose segnalazioni apprendiamo in questi giorni che gli iscritti stanno ricevendo una lettera dal  Registro Italiano dei Medici” che richiede l’aggiornamento di dati personali ed eventualmente l’inserimento di informazioni aggiuntive a pagamento (€957,00 + IVA). L’iniziativa è del tutto estranea all’attività ordinistica, vi invitiamo a non rispondere a quella lettera prestando la massima attenzione e informando anche i colleghi che eventualmente non ricevano questa newsletter. Vi informiamo peraltro  che la Federazione Nazionale ha inviato una lettera di diffida ai responsabili del Registro stesso.

 

v  Seminario nazionale FNOMCEO 23-24 aprile 2010

“Ruoli e compiti degli Ordini professionali nel nuovo sistema ECM”

Il 23 e 24 aprile scorso si è svolto il seminario, voluto dalla FNOMCeO,  presso la nuova sede del Ministero della Salute a Roma sul grande tema del  “Ruolo e compiti degli Ordini professionali nel nuovo sistema ECM”, cui hanno preso parte i componenti del comitato Centrale FNOMCeO, i presidenti degli Ordini e i componenti delle Commissioni Odontoiatri.

Un' occasione importante per i  numerosi rappresentanti e funzionari degli Ordini dei Medici e Odontoiatri per confrontarsi con i referenti della Commissione Nazionale Formazione Continua e gli operatori del Cogeaps, il consorzio che gestisce le anagrafiche di tutti gli Ordini e i Collegi di Italia,  sugli aspetti innovativi del percorso di formazione continua introdotti con l'accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009.

Sui diversi temi affrontati nelle due giornate di lavoro sono intervenuti numerosi relatori qualificati. (segue a fondo pagina)

v  Elezioni dei Comitati Consultivi Enpam

Si ricorda ai colleghi che domenica 30 maggio dalle ore 8 alle 21,30 presso la sede dell’Ordine dei medici è possibile votare per l’elezione dei rappresentanti dei Comitati Consultivi dei Fondi di previdenza dell’Enpam:

-Fondo della Libera professione “Quota B”

-Fondo dei medici di medicina generale

-Fondo degli specialisti ambulatoriali

-Fondo degli specialisti esterni

 

v  Commissione Nazionale per la prova scritta degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo

Il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) ha rinnovato la nomina del Presidente dell’Ordine, Dott. D’Autilia,  quale componente della “Commissione per la predisposizione dei quesiti per la prova scritta degli Esami di Stato di abilitazione alla professione di medico chirurgo”, istituita per i lavori di elaborazione del data-base dei quiz quale strumento di valutazione nell’esame di abilitazione in medicina.

 

v  Sistema SISTRI: i medici e gli odontoiatri non devono aderire

Il D.M. 17.12.2009 ha istituito un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti cosiddetto SISTRI. La FNOMCeO con circolare n.36/2010 chiarisce che per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri  che non esercitano in forma di impresa o di ente, compresi quelli che esercitano la loro attività in forma di associazione professionale, non sono tenuti ad aderire al sistema SISTRI. Per approfondimenti consulta la circolare FNOMCeO sul sito dell’Ordine.

 

 

v  MEMO: sanzioni amministrative dei NAS per prescrizioni mediche incomplete

Si ricorda ai colleghi che le ricette con prescrizioni di farmaci "non ripetibili" devono riportare il nome e cognome del paziente o il codice fiscale.

I NAS infatti stanno da tempo procedendo ad una serie di controlli presso le farmacie dove riscontrano non raramente le irregolarità di questo tipo.

Il riferimento normativo è il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219: esso prevede sanzioni da euro 300,00 a 1800,00  !!!

La normativa riguarda tutti medici, non solo i medici di medicina generale,  anche se è evidente che questi sono i più esposti se non altro per numero di prescrizioni. 

Si raccomanda pertanto di porre la massima attenzione alla intestazione delle ricette non ripetibili.

(segue a fondo pagina il testo del Decreto Legislativo)

 

v  L’Enpam proroga al 31 dicembre 2010 la polizza sanitaria UNISALUTE
Il Consiglio di amministrazione dell’Enpam ha ritenuto di prorogare la scadenza della attuale polizza UNISALUTE (in scadenza il 31 maggio 2010)al 31 dicembre 2010 per consentire di allineare il periodo di validità all’anno solare e per sottoporre alle compagnie assicurative un proprio progetto assicurativo a condizioni migliorative per i medici sottoscrittori. Verrà quindi inviato a ciascuno degli attuali iscritti il modulo di pagamento del premio relativo al periodo di prolungamento al 31 dicembre 2010, con l’invito ad accettare per mantenere i diritti acquisiti quali ad esempio: continuità di garanzie per la patologia preesistente, nessuna limitazione di iscrizione relativa all’età degli assicurati.
(segue a fondo pagina)

 

v  Pagamento quota di iscrizione all’Ordine dei Medici anno 2010

Si invitano gli iscritti che non avessero ancora provveduto al pagamento della quota annuale di iscrizione all'albo per l’anno 2010 (scaduta il 31.1.2010), a regolarizzare la propria posizione per evitare aggravi burocratici per l’Ordine ed eventuali sanzioni amministrative.

  

v  Convenzione dell’Ordine dei Medici con l’A.C.I.

L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Modena ha firmato un accordo con l’A.C.I. per uno sconto sulle tariffe praticate dalla sede modenese ai propri soci medici e familiari. (segue a fondo pagina)

 

v  Pagamento delle pensioni ENPAM

Per evitare ritardi nel pagamento delle pensioni l’Enpam raccomanda ai pensionati di comunicare il proprio codice IBAN nel caso di modifica del conto corrente o Istituto di credito. La comunicazione potrà avvenire anche via fax (06 48294648 -  06 48294715 - 06 48294892 - 06 48294717) mediante l’apposito modulo disponibile sul sito ENPAM, unitamente ad una fotocopia del documento di identità. (modulistica-sito internet dell’ENPAM)

 

v  Il personale dell'Ordine incaricato per consulenze e pratiche  Enpam 

riceve i colleghi i lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 previo appuntamento.

All’Enpam di  Roma è inoltre attivo il servizio SAT SERVIZIO ACCOGLIENZA TELEFONICA 06-48294829   FAX 0648294444    E.MAIL     sat@enpam.it per informazioni a tutti gli iscritti.

 

 

APPROFONDIMENTI

 

Seminario nazionale FNOMCEO 23-24 aprile 2010

“Ruoli e compiti degli Ordini professionali nel nuovo sistema ECM”
(segue dalla prima)

 

Il 23 e 24 aprile scorso si è svolto il seminario, voluto dalla FNOMCeO,  presso la nuova sede del Ministero della Salute a Roma sul grande tema del  “Ruolo e compiti degli Ordini professionali nel nuovo sistema ECM”, cui hanno preso parte i componenti del comitato Centrale FNOMCeO, i presidenti degli Ordini e i componenti delle Commissioni Odontoiatri.

Un' occasione importante per i  numerosi rappresentanti e funzionari degli Ordini dei Medici e Odontoiatri per confrontarsi con i referenti della Commissione Nazionale Formazione Continua e gli operatori del Cogeaps, il consorzio che gestisce le anagrafiche di tutti gli Ordini e i Collegi di Italia,  sugli aspetti innovativi del percorso di formazione continua introdotti con l'accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009.

Sui diversi temi affrontati nelle due giornate di lavoro sono intervenuti numerosi relatori qualificati.

La Dr.ssa Maria Lineti, della segreteria CNFC (Commissione Nazionale per la Formazione Continua), che ha illustrato i criteri e le procedure  di accreditamento dei provider; il Dott. Cestari per la parte più tecnica di creazione e gestione di una traccia unica informatica in collaborazione con gli Ordini, il Dott. Conte che ha illustrato gli obiettivi formativi nazionali e regionali e la loro trasposizione nei dossier personali e d'equipe;  il Dott. Biocca sui temi della qualità della formazione e il ruolo degli osservatori, ed anche sul federalismo sanitario e conflitto di interesse; il Dott. Viceconte, giurista, che ha analizzato i principi legislativi dell'ECM alla luce delle modifiche del titolo V della Costituzione e il ruolo delle Regioni nella formazione sanitaria.

I conduttori hanno illustrato il nuovo sistema ECM che affida a provider accreditati, pubblici e privati, l'erogazione di formazione continua obbligatoria a patto di garantire requisiti di idoneità e capacità all'altezza di un  sistema formazione moderno e dinamico. Il passaggio è dall'accreditamento dei singoli eventi all'accreditamento dei provider. Il ruolo degli Osservatori, Nazionale e Regionali e del Comitato di Garanzia sarà a tutela della qualità della formazione con la verifica e il controllo degli eventi  svolti e la loro coerenza agli obiettivi formativi, per il mantenimento dei requisiti e delle funzioni di provider.

Agli Ordini e Collegi  va il merito di avere contribuito alla creazione di un'anagrafe nazionale dei professionisti con sistemi informatici, capace di raccogliere dati e informazioni come una sorta di memoria storica degli Albi professionali e come utile strumento a disposizione del settore sanitario pubblico. Anche agli Ordini è consentito il ruolo di provider nei campi dell’etica e della deontologia.

Il Dott. Renzo è intervenuto rivendicando una posizione dell'Ordine meno notarile e più propositiva in grado di ampliare la propria offerta formativa a vantaggio dei colleghi libero professionisti, con particolare riferimento alla categoria odontoiatrica, su argomenti che non siano solo etica e deontologia ma anche temi professionali e scientifici.

Ha concluso i lavori il Dott. Bianco con la proposta di istituire una Commissione FNOMCeO dedicata all’ECM come punto di riferimento per i Presidenti degli Ordini e il personale amministrativo. Ha esortato gli Ordini a garantire la loro presenza  nei coordinamenti regionali per il governo dei processi ECM nei rispettivi territori, assumendo un ruolo propositivo nell’individuazione degli obiettivi formativi e nei processi di formazione.  Sulla scorta dei numerose adesioni dei colleghi all’esperienza del corso FAD SICURE la Federazione Nazionale si prefigge l’intento di organizzare nuovi corsi di formazione a distanza su due importanti  temi: l’Audit e il Governo clinico. Il prossimo appuntamento sarà fra un anno per fare il punto della situazione e valutare nel suo insieme l’intero processo ECM. 


Sanzioni amministrative dei NAS per prescrizioni mediche incomplete
(segue dalla prima)

Si ricorda ai colleghi che le ricette con prescrizioni di farmaci "non ripetibili" devono riportare il nome e cognome del paziente o il codice fiscale.

I NAS infatti stanno da tempo procedendo ad una serie di controlli presso le farmacie dove riscontrano non raramente le irregolarità di questo tipo.

Il riferimento normativo è il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219: esso prevede sanzioni da euro 300,00 a 1800,00  !!!

La normativa riguarda tutti medici, non solo i medici di medicina generale,  anche se è evidente che questi sono i più esposti se non altro per numero di prescrizioni. 

Si raccomanda pertanto di porre la massima attenzione alla intestazione delle ricette non ripetibili.

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 
"Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE" (
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006 - Supplemento Ordinario n. 153)

Art. 89.
Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta 

1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando una o più delle caratteristiche previste dall'articolo 88, comma 1, possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute.

2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la frase «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta».

3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a trenta giorni; esse devono essere ritirate dal farmacista, che e' tenuto a conservarle per sei mesi, se non le consegna all'autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale. Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.

4. Il medico e' tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo il codice fiscale del paziente; nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative procedure.

5. La ricetta, che deve comunque contenere, stampata o apposta con timbro, la chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura da cui lo stesso dipende, non ha validità ove sia priva degli elementi di cui al comma 4 ovvero della data, della firma del medico e dei dati relativi alla esenzione. 

Art. 90.
Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale 

1. I medicinali soggetti a prescrizione medica speciale sono i medicinali per i quali il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, prevede specifiche modalità di distribuzione e prescrizione.

2. Ferma restando la disciplina del testo unico richiamato al comma 1, i medicinali soggetti a prescrizione medica speciale possono essere sottoposti anche ad altre limitazioni previste dal presente decreto e dalle disposizioni che ne assicurano l'attuazione. 

Art. 91.
Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa 


1. I medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa sono i medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione e' limitata a taluni medici o a taluni ambienti, in conformità di quanto disciplinato dagli articoli 92, 93 e 94. 

Art. 92.
Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili 


1. I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero sono i medicinali che, per le caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, per modalità di somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica, non possono essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere.

2. Tenuto conto delle caratteristiche dei medicinali, l'AIFA può stabilire che l'uso dei medicinali previsti dal comma 1 e' limitato a taluni centri ospedalieri o, invece, e' ammesso anche nelle strutture di ricovero a carattere privato.

3. I medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi: «Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico». Nelle ipotesi previste dal comma 2 la prima frase e' modificata in rapporto all'impiego autorizzato del medicinale.

4. I medicinali disciplinati dal presente articolo sono forniti dai produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui queste dipendono. 

Art. 93.
Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti 


1. I medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti sono i medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in corso di trattamento sono riservati allo specialista.

2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario, dopo le frasi: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica», o «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta», la specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione. 

Art. 94.
Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista 

1. I medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio sono i medicinali che, per loro caratteristiche farmacologiche e modalità di impiego, sono destinati ad essere utilizzati direttamente dallo specialista durante la visita ambulatoriale.

2. Lo specialista può utilizzare un medicinale di cui al comma 1 presso il domicilio del paziente, soltanto se la somministrazione dello stesso non necessita di particolari attrezzature ambulatoriali.

3. I medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi: «Uso riservato a...», con specificazione dello specialista autorizzato all'impiego del medicinale, e «Vietata la vendita al pubblico».

4. I medicinali disciplinati dal presente articolo possono essere forniti dai produttori e dai grossisti direttamente agli specialisti autorizzati ad impiegarli. 


L’Enpam proroga al 31 dicembre 2010 la polizza sanitaria UNISALUTE
(segue dalla prima)

Il Consiglio di amministrazione dell’Enpam ha ritenuto di prorogare la scadenza della attuale polizza UNISALUTE (in scadenza il 31 maggio 2010)al 31 dicembre 2010 per consentire di allineare il periodo di validità all’anno solare e per sottoporre alle compagnie assicurative un proprio progetto assicurativo a condizioni migliorative per i medici sottoscrittori. Verrà quindi inviato a ciascuno degli attuali iscritti il modulo di pagamento del premio relativo al periodo di prolungamento al 31 dicembre 2010, con l’invito ad accettare per mantenere i diritti acquisiti quali ad esempio: continuità di garanzie per la patologia preesistente, nessuna limitazione di iscrizione relativa all’età degli assicurati.

 

I premi sono stati così determinati:

1. € 180,00 se il medico o il superstite aderisce solo per se stesso

2. € 410,00 se il medico o superstite aderisce per sè e per il proprio nucleo familiare (se composto da una sola persona)

3. € 535,00 se il medico o superstite aderisce per sè e per il proprio nucleo familiare (se composto da due persone)

4. € 605,00 se il medico o superstite aderisce per sè e per il proprio nucleo familiare (se composto da tre persone)

5. € 650,00 se il medico o superstite aderisce per sè e per il proprio nucleo familiare (se composto da quattro o più

persone)

 

Modalità di adesione:

Gli attuali assicurati riceveranno a casa il bollettino Mav per il pagamento del premio di importo corrispondente all'adesione sottoscritta lo scorso anno. Se vorranno apportare modifiche dovranno compilare il modulo di adesione pubblicato sul sito www.enpam.it ed attendere un nuovo Mav qualora l'importo dovuto fosse differente da quello

ricevuto.

I nuovi aderenti, dopo aver preso visione del testo della polizza, pubblicato sulla rivista Il Giornale della Previdenza e sul sito, dovranno:

- compilare il modulo di adesione (disponibile sul sito internet www.enpam.it o su "Il Giornale della Previdenza" a partire dal prossimo numero o presso le sedi degli Ordini della propria città);

- spedire il modulo a : FONDAZIONE ENPAM - Casella postale 7216 - 00100 ROMA NOMENTANO entro e non oltre il 30/06/2010;

Successivamente riceveranno il bollettino Mav per il pagamento del premio che dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata sul Mav.

 

Tutte le informazioni, la modulistica  e i contatti sono reperibili sul sito INTERNET dell’ENPAM


Convenzione dell’Ordine dei Medici con l’A.C.I.
(segue dalla prima)

L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Modena ha firmato un accordo con l’A.C.I. per uno sconto sulle tariffe praticate dalla sede modenese a i propri soci medici e familiari.

ACI SISTEMA 59 EURO (anziché € 69,00)

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Grafica e aggiornamento: Federica Ferrari