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In
questo numero:
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v Certificazioni
on line: recepite le istanze della Federazione Nazionale degli
Ordini
In
merito alle certificazioni di malattia on line si comunica che le
osservazioni della FNOMCeO, già recepite dalla nota circolare
esplicativa, sono state inserite nel disegno di legge n. 3209-bis
recante "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti
della Pubblica Amministrazione".
Tale
Disegno di Legge,
attualmente in esame alla Camera dei Deputati, all'art. 24 bis
recita: "Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 55 quinquies del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel
senso che le sanzioni disciplinari ivi indicate si applicano se il
medico, in relazione all'assenza del servizio, violando gli
obblighi connessi alla prestazione lavorativa o venendo meno al
dovere di organizzare l'assistenza in maniera efficiente ed
efficace, rilascia certificazioni attestanti dati clinici non
desunti da visita effettuata in coerenza con la buona pratica
medica"
Si
comunica inoltre che a seguito delle osservazioni presentate in
audizione dalla FNOMCeO, nello stesso Disegno di Legge è stato
soppresso l'articolo 17 che prevedeva la tempistica della completa
dematerializzazione delle ricette mediche (40% entro il 31
dicembre 2010, 80% entro il 31.12.2011, 100% entro il 31 dicembre
2012). Tale tempistica, inattuabile in gran parte delle Regioni,
avrebbe determinato un obbligo incongruo per i medici
prescrittori.
v Farmacie:
esclusa la presenza del medico
Come
comunicato nell'ultimo Consiglio Nazionale, sono proseguiti gli
incontri del tavolo di lavoro istituito dal Ministero della Salute,
per la predisposizione della bozza di Decreto Ministeriale relativo
alla presenza di infermieri e fisioterapisti nelle farmacie, in
attuazione delle vigenti disposizioni di
legge.
Dopo
un difficile lavoro di condivisione con le categorie interessate,
farmacisti, infermieri e fisioterapisti, si è definito un testo che
identifica infermieri e fisioterapisti, quali unici professionisti
sanitari che possono svolgere attività presso le
farmacie.
Si
sono inoltre introdotte norme che escludono l'effettuazione presso
le farmacie di attività che richiedono la diretta presenza e
responsabilità del medico, nonché requisiti propri delle strutture
ambulatoriali. Per quanto attiene alle indagini diagnostiche, è
prevista solo l'assistenza all'autodiagnosi.
La
FNOMCeO si è opposta, con successo, alla presenza del medico in
farmacia per l'erogazione di prestazioni di propria competenza (ad
esempio vaccinazioni o, come era emerso nella discussione, test
allergologici) e si è impegnata ad evitare deroghe sui requisiti
strutturali, a garanzia della sicurezza del cittadino.
v Esito
elezioni dei Comitati Consultivi Enpam quinquennio
2010-2015
A
seguito delle elezioni dei rappresentanti dei Comitati Consultivi
dei Fondi di previdenza dell’Enpam tenutesi il 30 maggio scorso, per
la Regione Emilia Romagna sono stati eletti:
-Fondo
dei medici di medicina generale: Dott. Giacinto
Loconte
-Fondo
degli specialisti ambulatoriali: Dott. Francesco
Ventura
-Fondo
della Libera professione “Quota B”: Dott. Maurizio Di
Lauro
Al
collega Loconte le
congratulazioni dei medici modenesi con l’augurio che si adoperi per
la migliore tutela possibile del loro futuro
previdenziale.
v Modena
6 giugno 2010: 30 anni di alcolisti anonimi a
Modena Domenica
6 giugno
presso
la Polivalente S. Damaso (MO) si svolgerà una giornata di
celebrazione del trentesimo anniversario di costituzione del gruppo
alcolisti anonimi di Modena. Per ulteriori informazioni tel.
333-4208029.
v MEMO:
sanzioni amministrative dei NAS per prescrizioni mediche
incomplete
Si ricorda ai
colleghi che le ricette con prescrizioni di farmaci "non ripetibili"
devono riportare il nome e
cognome del paziente o il codice fiscale.
I NAS infatti
stanno da tempo procedendo ad una serie di controlli presso le
farmacie dove riscontrano non raramente le irregolarità di questo
tipo.
Il riferimento
normativo è il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219: esso
prevede sanzioni da euro
300,00 a 1800,00 !!!
La normativa
riguarda tutti medici, non solo i medici di medicina generale, anche se è evidente che
questi sono i più esposti se non altro per numero di
prescrizioni.
Si raccomanda
pertanto di porre la massima attenzione alla intestazione delle
ricette non ripetibili.
(segue
a fondo pagina il testo del Decreto Legislativo)
v L’Enpam
proroga al 31 dicembre 2010 la polizza sanitaria
UNISALUTE Il Consiglio
di amministrazione dell’Enpam ha ritenuto di prorogare la scadenza
della attuale polizza UNISALUTE (in scadenza il 31 maggio 2010)al 31
dicembre 2010 per consentire di allineare il periodo di validità
all’anno solare e per sottoporre alle compagnie assicurative un
proprio progetto assicurativo a condizioni migliorative per i medici
sottoscrittori. Verrà quindi inviato a ciascuno degli attuali
iscritti il modulo di pagamento del premio relativo al periodo di
prolungamento al 31 dicembre 2010, con l’invito ad accettare per
mantenere i diritti acquisiti quali ad esempio: continuità di
garanzie per la patologia preesistente, nessuna limitazione di
iscrizione relativa all’età degli assicurati. (segue
a fondo pagina)
v Pagamento
quota di iscrizione all’Ordine dei Medici anno 2010
!!!
Si
invitano gli iscritti che non avessero ancora provveduto al
pagamento della quota annuale di iscrizione all'albo per l’anno 2010
(scaduta il 31.1.2010), a regolarizzare la propria posizione per
evitare aggravi burocratici per l’Ordine ed eventuali sanzioni
amministrative. |
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v Convenzione
dell’Ordine dei Medici con l’A.C.I.
L’Ordine
dei medici chirurghi e odontoiatri di Modena ha firmato un accordo
con l’A.C.I. per uno sconto sulle tariffe praticate dalla sede
modenese ai propri soci medici e familiari. (segue
a fondo pagina)
v Il
personale dell'Ordine incaricato per consulenze e pratiche Enpam
riceve
i colleghi i lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 previo
appuntamento.
All’Enpam
di Roma è inoltre
attivo il servizio SAT SERVIZIO ACCOGLIENZA TELEFONICA
06-48294829 FAX
0648294444
E.MAIL
sat@enpam.it per
informazioni a tutti gli iscritti.
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Sanzioni
amministrative
dei NAS per prescrizioni mediche
incomplete (segue
dalla prima)
Si ricorda ai colleghi
che le ricette con prescrizioni di
farmaci "non ripetibili" devono riportare il nome e cognome del paziente o il
codice fiscale.
I NAS infatti stanno da
tempo procedendo ad una serie di controlli presso le farmacie dove
riscontrano non raramente le irregolarità di questo tipo.
Il riferimento
normativo è il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219: esso prevede sanzioni da euro 300,00 a
1800,00 !!!
La normativa riguarda
tutti medici, non solo i medici di medicina generale, anche se è evidente che questi
sono i più esposti se non altro per numero di prescrizioni.
Si raccomanda pertanto
di porre la massima attenzione alla intestazione delle ricette non
ripetibili.
Decreto
Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 "Attuazione
della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa
ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè
della direttiva 2003/94/CE" (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006 - Supplemento Ordinario
n. 153)
Art.
89. Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per
volta
1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare
volta per volta i medicinali che, presentando una o più delle
caratteristiche previste dall'articolo 88, comma 1, possono determinare,
con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi
particolarmente elevati per la salute.
2. I medicinali di cui al
comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello
stesso, sul confezionamento primario la frase «Da vendersi dietro
presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta».
3. Le
ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità
limitata a trenta giorni; esse devono essere ritirate dal farmacista, che
e' tenuto a conservarle per sei mesi, se non le consegna all'autorità
competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario
nazionale. Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con
modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse
contenuti.
4. Il medico e' tenuto ad indicare sulla ricetta
relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo il codice fiscale
del paziente; nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono
la riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative
procedure.
5. La ricetta, che deve comunque contenere, stampata o
apposta con timbro, la chiara indicazione del medico prescrivente e della
struttura da cui lo stesso dipende, non ha validità ove sia priva degli
elementi di cui al comma 4 ovvero della data, della firma del medico e dei
dati relativi alla esenzione.
Art. 90. Medicinali
soggetti a prescrizione medica speciale
1. I medicinali
soggetti a prescrizione medica speciale sono i medicinali per i quali il
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, prevede
specifiche modalità di distribuzione e prescrizione.
2. Ferma
restando la disciplina del testo unico richiamato al comma 1, i medicinali
soggetti a prescrizione medica speciale possono essere sottoposti anche ad
altre limitazioni previste dal presente decreto e dalle disposizioni che
ne assicurano l'attuazione.
Art. 91. Medicinali
soggetti a prescrizione medica limitativa
1. I medicinali
soggetti a prescrizione medica limitativa sono i medicinali la cui
prescrizione o la cui utilizzazione e' limitata a taluni medici o a taluni
ambienti, in conformità di quanto disciplinato dagli articoli 92, 93 e
94.
Art. 92. Medicinali utilizzabili esclusivamente in
ambiente ospedaliero o in strutture ad esso
assimilabili
1. I medicinali utilizzabili esclusivamente
in ambiente ospedaliero sono i medicinali che, per le caratteristiche
farmacologiche, o per innovatività, per modalità di somministrazione o per
altri motivi di tutela della salute pubblica, non possono essere
utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture
ospedaliere.
2. Tenuto conto delle caratteristiche dei medicinali,
l'AIFA può stabilire che l'uso dei medicinali previsti dal comma 1 e'
limitato a taluni centri ospedalieri o, invece, e' ammesso anche nelle
strutture di ricovero a carattere privato.
3. I medicinali
disciplinati dal presente articolo devono recare sull'imballaggio esterno
o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi: «Uso
riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico». Nelle ipotesi
previste dal comma 2 la prima frase e' modificata in rapporto all'impiego
autorizzato del medicinale.
4. I medicinali disciplinati dal
presente articolo sono forniti dai produttori e dai grossisti direttamente
alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui queste
dipendono.
Art. 93. Medicinali vendibili al pubblico su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti
1. I
medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o
di specialisti sono i medicinali che, sebbene utilizzabili anche in
trattamenti domiciliari, richiedono che la diagnosi sia effettuata in
ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi
adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in corso
di trattamento sono riservati allo specialista.
2. I medicinali di
cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di
questo, sul confezionamento primario, dopo le frasi: «Da vendersi dietro
presentazione di ricetta medica», o «Da vendersi dietro presentazione di
ricetta medica utilizzabile una sola volta», la specificazione del tipo di
struttura o di specialista autorizzato alla
prescrizione.
Art. 94. Medicinali utilizzabili
esclusivamente dallo specialista
1. I medicinali
utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio sono i
medicinali che, per loro caratteristiche farmacologiche e modalità di
impiego, sono destinati ad essere utilizzati direttamente dallo
specialista durante la visita ambulatoriale.
2. Lo specialista può
utilizzare un medicinale di cui al comma 1 presso il domicilio del
paziente, soltanto se la somministrazione dello stesso non necessita di
particolari attrezzature ambulatoriali.
3. I medicinali
disciplinati dal presente articolo devono recare sull'imballaggio esterno
o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi: «Uso
riservato a...», con specificazione dello specialista autorizzato
all'impiego del medicinale, e «Vietata la vendita al pubblico».
4.
I medicinali disciplinati dal presente articolo possono essere forniti dai
produttori e dai grossisti direttamente agli specialisti autorizzati ad
impiegarli.

L’Enpam
proroga al 31 dicembre 2010 la polizza
sanitaria UNISALUTE (segue
dalla prima)
Il
Consiglio di amministrazione dell’Enpam ha ritenuto di prorogare la
scadenza della attuale polizza UNISALUTE (in scadenza il 31 maggio 2010)al
31 dicembre 2010 per consentire di allineare il periodo di validità
all’anno solare e per sottoporre alle compagnie assicurative un proprio
progetto assicurativo a condizioni migliorative per i medici
sottoscrittori. Verrà quindi inviato a ciascuno degli attuali iscritti il
modulo di pagamento del premio relativo al periodo di prolungamento al 31
dicembre 2010, con l’invito ad accettare per mantenere i diritti acquisiti
quali ad esempio: continuità di garanzie per la patologia preesistente,
nessuna limitazione di iscrizione relativa all’età degli assicurati.
I
premi sono stati così determinati:
1.
€ 180,00 se il medico o il superstite aderisce solo per se
stesso
2.
€ 410,00 se il medico o superstite aderisce per sè e per il proprio nucleo
familiare (se composto da una sola persona)
3.
€ 535,00 se il medico o superstite aderisce per sè e per il proprio nucleo
familiare (se composto da due persone)
4.
€ 605,00 se il medico o superstite aderisce per sè e per il proprio nucleo
familiare (se composto da tre persone)
5.
€ 650,00 se il medico o superstite aderisce per sè e per il proprio nucleo
familiare (se composto da quattro o più
persone)
Modalità
di adesione:
Gli
attuali assicurati riceveranno a casa il bollettino Mav per il pagamento
del premio di importo corrispondente all'adesione sottoscritta lo scorso
anno. Se vorranno apportare modifiche dovranno compilare il modulo di
adesione pubblicato sul sito www.enpam.it ed attendere un nuovo Mav
qualora l'importo dovuto fosse differente da
quello
ricevuto.
I
nuovi aderenti, dopo aver preso visione del testo della polizza,
pubblicato sulla rivista Il Giornale della Previdenza e sul sito,
dovranno:
-
compilare il modulo di adesione (disponibile sul sito internet
www.enpam.it o su "Il Giornale della Previdenza" a partire dal prossimo
numero o presso le sedi degli Ordini della propria
città);
-
spedire il modulo a : FONDAZIONE ENPAM - Casella postale 7216 - 00100 ROMA
NOMENTANO entro e non oltre il 30/06/2010;
Successivamente
riceveranno il bollettino Mav per il pagamento del premio che dovrà essere
effettuato entro la data di scadenza indicata sul
Mav.
Tutte
le informazioni, la modulistica
e i contatti sono reperibili sul
sito
INTERNET dell’ENPAM

Convenzione
dell’Ordine dei Medici con l’A.C.I. (segue
dalla prima)
L’Ordine
dei medici chirurghi e odontoiatri di Modena ha firmato un accordo con
l’A.C.I. per uno sconto sulle tariffe praticate dalla sede modenese a i
propri soci medici e familiari.
ACI
SISTEMA 59 EURO (anziché € 69,00)
Intervento
gratuito di riparazione sul posto. Traino del veicolo fino dove vuoi tu
gratuito fino a 15 Km. Recupero e ripristino del veicolo sulla sede
stradale.
Tessera
familiare ACI SISTEMA € 49,00
ACI
GOLD 79 EURO (anziché € 89,00)
Soccorso
stradale in Italia e in Europa ai soci, su qualunque auto o moto viaggino.
Proposte turistiche singolari e successive esclusivamente riservate ai
soci. Il più esteso circuito di sconti ed agevolazioni in Italia e nel
mondo.
Tessera
familiare ACI GOLD € 69,00
Solo
per i soci A.C.I. un corso di recupero punti gratis.
Solo
per i soci A.C.I. sconto del 20% sulle pratiche
automobilistiche.
Per
eventuali chiarimenti in merito contattare Sig.ra Franca o Angela
059/247609.
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Grafica
e aggiornamento: Federica Ferrari
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