giugno 2010

anno 4 n. 8

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

DI MODENA

NEWS

LETTER

 


 

Iscriviti

Cancellati

Archivio newsletter

Contatti

Il bollettino 

Il nostro sito 

 

Gentile    %rag_soc%

In questo numero:              

 

v  Certificazioni on line: recepite le istanze della Federazione Nazionale degli Ordini

In merito alle certificazioni di malattia on line si comunica che le osservazioni della FNOMCeO, già recepite dalla nota circolare esplicativa, sono state inserite nel disegno di legge n. 3209-bis recante "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione".

Tale Disegno di Legge, attualmente in esame alla Camera dei Deputati, all'art. 24 bis recita: "Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 55 quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che le sanzioni disciplinari ivi indicate si applicano se il medico, in relazione all'assenza del servizio, violando gli obblighi connessi alla prestazione lavorativa o venendo meno al dovere di organizzare l'assistenza in maniera efficiente ed efficace, rilascia certificazioni attestanti dati clinici non desunti da visita effettuata in coerenza con la buona pratica medica"

Si comunica inoltre che a seguito delle osservazioni presentate in audizione dalla FNOMCeO, nello stesso Disegno di Legge è stato soppresso l'articolo 17 che prevedeva la tempistica della completa dematerializzazione delle ricette mediche  (40% entro il 31 dicembre 2010, 80% entro il 31.12.2011, 100% entro il 31 dicembre 2012). Tale tempistica, inattuabile in gran parte delle Regioni, avrebbe determinato un obbligo incongruo per i medici prescrittori.

 

v  Farmacie: esclusa la presenza del medico

Come comunicato nell'ultimo Consiglio Nazionale, sono proseguiti gli incontri del tavolo di lavoro istituito dal Ministero della Salute, per la predisposizione della bozza di Decreto Ministeriale relativo alla presenza di infermieri e fisioterapisti nelle farmacie, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge.

Dopo un difficile lavoro di condivisione con le categorie interessate, farmacisti, infermieri e fisioterapisti, si è definito un testo che identifica infermieri e fisioterapisti, quali unici professionisti sanitari che possono svolgere attività presso le farmacie.

Si sono inoltre introdotte norme che escludono l'effettuazione presso le farmacie di attività che richiedono la diretta presenza e responsabilità del medico, nonché requisiti propri delle strutture ambulatoriali. Per quanto attiene alle indagini diagnostiche, è prevista solo l'assistenza all'autodiagnosi.

La FNOMCeO si è opposta, con successo, alla presenza del medico in farmacia per l'erogazione di prestazioni di propria competenza (ad esempio vaccinazioni o, come era emerso nella discussione, test allergologici) e si è impegnata ad evitare deroghe sui requisiti strutturali, a garanzia della sicurezza del cittadino.

v  Esito elezioni dei Comitati Consultivi Enpam quinquennio 2010-2015

A seguito delle elezioni dei rappresentanti dei Comitati Consultivi dei Fondi di previdenza dell’Enpam tenutesi il 30 maggio scorso, per la Regione Emilia Romagna sono stati eletti:

-Fondo dei medici di medicina generale: Dott. Giacinto Loconte

-Fondo degli specialisti ambulatoriali: Dott. Francesco Ventura

-Fondo della Libera professione “Quota B”: Dott. Maurizio Di Lauro

 

Al collega Loconte le congratulazioni dei medici modenesi con l’augurio che si adoperi per la migliore tutela possibile del loro futuro previdenziale.

 

v  Modena 6 giugno 2010: 30 anni di alcolisti anonimi a Modena
Domenica 6 giugno presso la Polivalente S. Damaso (MO) si svolgerà una giornata di celebrazione del trentesimo anniversario di costituzione del gruppo alcolisti anonimi di Modena. Per ulteriori informazioni tel. 333-4208029.

 

v  MEMO: sanzioni amministrative dei NAS per prescrizioni mediche incomplete

Si ricorda ai colleghi che le ricette con prescrizioni di farmaci "non ripetibili" devono riportare il nome e cognome del paziente o il codice fiscale.

I NAS infatti stanno da tempo procedendo ad una serie di controlli presso le farmacie dove riscontrano non raramente le irregolarità di questo tipo.

Il riferimento normativo è il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219: esso prevede sanzioni da euro 300,00 a 1800,00  !!!

La normativa riguarda tutti medici, non solo i medici di medicina generale,  anche se è evidente che questi sono i più esposti se non altro per numero di prescrizioni. 

Si raccomanda pertanto di porre la massima attenzione alla intestazione delle ricette non ripetibili.

(segue a fondo pagina il testo del Decreto Legislativo)

 

v  L’Enpam proroga al 31 dicembre 2010 la polizza sanitaria UNISALUTE
Il Consiglio di amministrazione dell’Enpam ha ritenuto di prorogare la scadenza della attuale polizza UNISALUTE (in scadenza il 31 maggio 2010)al 31 dicembre 2010 per consentire di allineare il periodo di validità all’anno solare e per sottoporre alle compagnie assicurative un proprio progetto assicurativo a condizioni migliorative per i medici sottoscrittori. Verrà quindi inviato a ciascuno degli attuali iscritti il modulo di pagamento del premio relativo al periodo di prolungamento al 31 dicembre 2010, con l’invito ad accettare per mantenere i diritti acquisiti quali ad esempio: continuità di garanzie per la patologia preesistente, nessuna limitazione di iscrizione relativa all’età degli assicurati.
(segue a fondo pagina)

 

v  Pagamento quota di iscrizione all’Ordine dei Medici anno 2010 !!!

Si invitano gli iscritti che non avessero ancora provveduto al pagamento della quota annuale di iscrizione all'albo per l’anno 2010 (scaduta il 31.1.2010), a regolarizzare la propria posizione per evitare aggravi burocratici per l’Ordine ed eventuali sanzioni amministrative.

  

v  Convenzione dell’Ordine dei Medici con l’A.C.I.

L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Modena ha firmato un accordo con l’A.C.I. per uno sconto sulle tariffe praticate dalla sede modenese ai propri soci medici e familiari. (segue a fondo pagina)

 

 

v  Il personale dell'Ordine incaricato per consulenze e pratiche  Enpam 

riceve i colleghi i lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 previo appuntamento.

All’Enpam di  Roma è inoltre attivo il servizio SAT SERVIZIO ACCOGLIENZA TELEFONICA 06-48294829   FAX 0648294444    E.MAIL     sat@enpam.it per informazioni a tutti gli iscritti.

 

 

APPROFONDIMENTI

Sanzioni amministrative dei NAS per prescrizioni mediche incomplete
(segue dalla prima)

Si ricorda ai colleghi che le ricette con prescrizioni di farmaci "non ripetibili" devono riportare il nome e cognome del paziente o il codice fiscale.

I NAS infatti stanno da tempo procedendo ad una serie di controlli presso le farmacie dove riscontrano non raramente le irregolarità di questo tipo.

Il riferimento normativo è il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219: esso prevede sanzioni da euro 300,00 a 1800,00  !!!

La normativa riguarda tutti medici, non solo i medici di medicina generale,  anche se è evidente che questi sono i più esposti se non altro per numero di prescrizioni. 

Si raccomanda pertanto di porre la massima attenzione alla intestazione delle ricette non ripetibili.

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 
"Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE" (
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006 - Supplemento Ordinario n. 153)

Art. 89.
Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta 

1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando una o più delle caratteristiche previste dall'articolo 88, comma 1, possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute.

2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la frase «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta».

3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a trenta giorni; esse devono essere ritirate dal farmacista, che e' tenuto a conservarle per sei mesi, se non le consegna all'autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale. Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.

4. Il medico e' tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo il codice fiscale del paziente; nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative procedure.

5. La ricetta, che deve comunque contenere, stampata o apposta con timbro, la chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura da cui lo stesso dipende, non ha validità ove sia priva degli elementi di cui al comma 4 ovvero della data, della firma del medico e dei dati relativi alla esenzione. 

Art. 90.
Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale 

1. I medicinali soggetti a prescrizione medica speciale sono i medicinali per i quali il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, prevede specifiche modalità di distribuzione e prescrizione.

2. Ferma restando la disciplina del testo unico richiamato al comma 1, i medicinali soggetti a prescrizione medica speciale possono essere sottoposti anche ad altre limitazioni previste dal presente decreto e dalle disposizioni che ne assicurano l'attuazione. 

Art. 91.
Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa 


1. I medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa sono i medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione e' limitata a taluni medici o a taluni ambienti, in conformità di quanto disciplinato dagli articoli 92, 93 e 94. 

Art. 92.
Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili 


1. I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero sono i medicinali che, per le caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, per modalità di somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica, non possono essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere.

2. Tenuto conto delle caratteristiche dei medicinali, l'AIFA può stabilire che l'uso dei medicinali previsti dal comma 1 e' limitato a taluni centri ospedalieri o, invece, e' ammesso anche nelle strutture di ricovero a carattere privato.

3. I medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi: «Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico». Nelle ipotesi previste dal comma 2 la prima frase e' modificata in rapporto all'impiego autorizzato del medicinale.

4. I medicinali disciplinati dal presente articolo sono forniti dai produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui queste dipendono. 

Art. 93.
Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti 


1. I medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti sono i medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in corso di trattamento sono riservati allo specialista.

2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario, dopo le frasi: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica», o «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta», la specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione. 

Art. 94.
Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista 

1. I medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio sono i medicinali che, per loro caratteristiche farmacologiche e modalità di impiego, sono destinati ad essere utilizzati direttamente dallo specialista durante la visita ambulatoriale.

2. Lo specialista può utilizzare un medicinale di cui al comma 1 presso il domicilio del paziente, soltanto se la somministrazione dello stesso non necessita di particolari attrezzature ambulatoriali.

3. I medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi: «Uso riservato a...», con specificazione dello specialista autorizzato all'impiego del medicinale, e «Vietata la vendita al pubblico».

4. I medicinali disciplinati dal presente articolo possono essere forniti dai produttori e dai grossisti direttamente agli specialisti autorizzati ad impiegarli. 


L’Enpam proroga al 31 dicembre 2010 la polizza sanitaria UNISALUTE
(segue dalla prima)

Il Consiglio di amministrazione dell’Enpam ha ritenuto di prorogare la scadenza della attuale polizza UNISALUTE (in scadenza il 31 maggio 2010)al 31 dicembre 2010 per consentire di allineare il periodo di validità all’anno solare e per sottoporre alle compagnie assicurative un proprio progetto assicurativo a condizioni migliorative per i medici sottoscrittori. Verrà quindi inviato a ciascuno degli attuali iscritti il modulo di pagamento del premio relativo al periodo di prolungamento al 31 dicembre 2010, con l’invito ad accettare per mantenere i diritti acquisiti quali ad esempio: continuità di garanzie per la patologia preesistente, nessuna limitazione di iscrizione relativa all’età degli assicurati.

 

I premi sono stati così determinati:

1. € 180,00 se il medico o il superstite aderisce solo per se stesso

2. € 410,00 se il medico o superstite aderisce per sè e per il proprio nucleo familiare (se composto da una sola persona)

3. € 535,00 se il medico o superstite aderisce per sè e per il proprio nucleo familiare (se composto da due persone)

4. € 605,00 se il medico o superstite aderisce per sè e per il proprio nucleo familiare (se composto da tre persone)

5. € 650,00 se il medico o superstite aderisce per sè e per il proprio nucleo familiare (se composto da quattro o più

persone)

 

Modalità di adesione:

Gli attuali assicurati riceveranno a casa il bollettino Mav per il pagamento del premio di importo corrispondente all'adesione sottoscritta lo scorso anno. Se vorranno apportare modifiche dovranno compilare il modulo di adesione pubblicato sul sito www.enpam.it ed attendere un nuovo Mav qualora l'importo dovuto fosse differente da quello

ricevuto.

I nuovi aderenti, dopo aver preso visione del testo della polizza, pubblicato sulla rivista Il Giornale della Previdenza e sul sito, dovranno:

- compilare il modulo di adesione (disponibile sul sito internet www.enpam.it o su "Il Giornale della Previdenza" a partire dal prossimo numero o presso le sedi degli Ordini della propria città);

- spedire il modulo a : FONDAZIONE ENPAM - Casella postale 7216 - 00100 ROMA NOMENTANO entro e non oltre il 30/06/2010;

Successivamente riceveranno il bollettino Mav per il pagamento del premio che dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata sul Mav.

 

Tutte le informazioni, la modulistica  e i contatti sono reperibili sul sito INTERNET dell’ENPAM


Convenzione dell’Ordine dei Medici con l’A.C.I.
(segue dalla prima)

L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Modena ha firmato un accordo con l’A.C.I. per uno sconto sulle tariffe praticate dalla sede modenese a i propri soci medici e familiari.

ACI SISTEMA 59 EURO (anziché € 69,00)

Intervento gratuito di riparazione sul posto. Traino del veicolo fino dove vuoi tu gratuito fino a 15 Km. Recupero e ripristino del veicolo sulla sede stradale.

Tessera familiare ACI SISTEMA € 49,00

ACI GOLD 79 EURO (anziché € 89,00)

Soccorso stradale in Italia e in Europa ai soci, su qualunque auto o moto viaggino. Proposte turistiche singolari e successive esclusivamente riservate ai soci. Il più esteso circuito di sconti ed agevolazioni in Italia e nel mondo.

Tessera familiare ACI GOLD € 69,00

Solo per i soci A.C.I. un corso di recupero punti gratis.

Solo per i soci A.C.I. sconto del 20% sulle pratiche automobilistiche.

Per eventuali chiarimenti in merito contattare Sig.ra Franca o Angela 059/247609.

 


Sei iscritto alla presente newsletter come: %email%

Grafica e aggiornamento: Federica Ferrari