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Medici
disponibili per sostituzioni
Elenco
dei medici disponibili per sostituzioni tenuto dall'Ordine dei Medici di
Modena
I colleghi
interessati ad effettuare le sostituzioni di medici convenzionati per la
medicina generale e per la pediatria di libera scelta possono
comunicare per iscritto alla segreteria dell’Ordine la loro
disponibilità.
Potrà essere indicato un periodo massimo di quattro mesi, rinnovabile con
successiva richiesta. Le richieste scadute verranno automaticamente
eliminate.
Tale
dichiarazione potrà essere inoltrata
utilizzando l'apposito
modulo
firmato in originale, oppure trasmessa via fax 059/247719 o E.mail:
ippocrate@ordinemdicimodena.it,
unitamente alla fotocopia del documento di
identità.
Pubblichiamo
di seguito i nominativi dei colleghi che hanno segnalato, per i periodi
specificati, la
loro disponibilità (si invitano gli interessati ad informare tempestivamente
la Segreteria dell’Ordine sulla eventuale loro indisponibilità e/o
aggiornamento dati):
MEDICI
DISPONIBILI PER SOSTITUZIONI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
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| COGNOME |
NOME |
SPECIALITA' |
PERIODO DISPONIBILITA' |
INDIRIZZO |
TELEFONO |
| Aggazzotti
Cavazza |
Elisa |
|
dal 30/11/2011
al 20/2/2012 |
Modena |
392-0026167 |
| Attanasi |
Alice |
|
dal 12/1/2011
al 12/4/2012 |
Modena |
338-4512980 |
| Bartolacelli |
Ylenia |
|
dal
6/11/2011 al 01/3/2012 |
Sassuolo |
328-0571762 |
| Bazzani |
Claudia |
|
dal
4/11/2011 al 05/3/2012 |
Pavullo
N/F |
348-2900264 |
| Bejgana |
Sanaa |
|
dal
27/10/2011 al 27/02/2012 |
Modena |
349-6353536 |
| Bello |
Massimo |
|
dal 9/1/2012
al 1/5/2012 |
Modena |
329-2964090 |
| Benatti |
Claudia |
|
dal
27/12/2011 al 10/5/2012 |
Modena |
328-6942824 |
| Bianco |
Gina |
|
dal
7/1/2012 al 01/8/2012 |
Modena |
340-7126441 |
| Bonora |
Alessandra |
|
dal
1/2/2012 al 01/6/2012 |
Roma |
320-8823400
|
| Borsari |
Lucia |
|
dal
14/10/2011 al 15/02/2012 |
Modena |
338-5864712
|
| Boychenko |
Olena |
|
dal
25/10/2011 al 25/02/2012 |
Modena |
333-2008298
|
| Bursi |
Simona |
|
dal
24/1/2012 al 30/05/2012 |
Fiorano
Modenese |
339-5070349
|
| Caselli |
Simona |
|
dal 12/1/2011
al 13/5/2012 |
Modena |
320-3165421
|
| Ciccarese |
Michela |
|
dal 25/1/2012
al 25/5/2012 |
Modena |
349-6438022
|
| D'Amore |
Roberto |
|
dal
03/11/2011 al 01/05/2012 |
Ozzano
dell' Emilia |
347-3994619
|
| Dandrea |
Matteo |
|
dal
27/11/2011 al 01/04/2012 |
San
Martino Buon Albergo |
340-9680118
|
| Fantuzzi |
Alessandra |
|
dal
27/9/2011 al 01/03/2012 |
Modena |
339-3010014
|
| Fidanza |
Francesco |
|
dal
19/12/2011 al 19/04/2012 |
Soliera |
349-2525804
|
| Erzili |
Elisa |
|
dal
13/12/2011 al 15/4/2012 |
Carpi |
328-2284459
|
| Fidanza |
Francesco |
|
dal
19/12/2011 al 19/4/2012 |
Soliera |
349-2525804
|
| Floramo |
Maria |
|
dal
1/12/2011 al 31/03/2012 |
Modena |
342-0348389
|
| Gaito |
Simona |
|
dal 1/11/2011 al
28/02/2012 |
Modena |
339-3917439 |
| Garlassi |
Elisa |
|
dal 5/12/2011 al
03/03/2012 |
Modena |
340-5198433 |
| Giovanardi |
Gabriella |
Pediatria |
dal 1/2/2011 al
31/5/2012 |
Montale
Rangone |
059- 530243
333-4839163 |
| Gnarini |
Valentina
Luisa |
|
dal 21/11/2011 al
31/10/2012 |
Modena |
333-9490183 |
| Gravina |
Rebecca |
|
dal 12/12/2011 al
12/04/2012 |
Modena |
333-4629340 |
| Ingratta |
Mariadele |
|
dal
3/2/2012 al 1/07/2012 |
Limidi
di Soliera |
340-1175130 |
| Lusoli |
Nadia |
|
dal
3/10/2011 al 3/02/2012 |
Roteglia |
347-8950588 |
| Marcucci |
Lisa |
|
dal
23/12/2011 al 23/04/2012 |
Formigine |
347-5825337 |
| Massuras |
Stefania |
|
dal
10/10/2011 al 10/02/2012 |
Modena |
333-5944755 |
| Moretti |
Chiara |
|
dal
02/10/2011 al 02/03/2012 |
Modena |
328-9080020 |
| Movahhedi |
Mohammad
Hadi |
|
dal
01/12/2011 al 31/03/2012 |
Modena |
320-9096961 |
| Ortuso |
Giuseppe |
Medicina
Generale |
dal
26/9/2011 al 01/03/2012 |
Modena |
340-3569407 |
| Pollacci |
Laura |
|
dal
15/12/2011 al 15/04/2012 |
Modena |
349-2141390 |
| Radu |
Elena |
|
dal
30/12/2011 al 30/4/2012 |
Modena |
333-9411824 |
| Rosafio |
Francesca |
|
dal
17/11/2011 al 17/03/2012 |
Carpi |
349-4424263 |
| Scalinci |
Aldo |
|
dal
07/12/2011 al 12/4/2012 |
Modena |
392-9636321 |
| Sgalla |
Giacomo |
|
dal 13/1/2012
al 1/8/2012 |
Sassuolo |
347-8015973 |
| Sternieri |
Rita |
Oncologia |
dal 15/1/2012
al 16/4/2012 |
Modena |
340-2864126 |
| Testa |
Francesca |
|
dal
15/9/2011 al 01/04/2012 |
Modena |
349-1381209 |
| Togni |
Stefania |
|
dal
10/10/2011 al 10/02/2012 |
Formigine |
328-6971967 |
| Valente |
Annalisa |
|
dal
9/12/2011 al 12/4/2012 |
Modena |
348-7021882 |
| Venturi |
Silvia |
Reumatologia |
dal
01/11/2011 al 01/03/2012 |
Modena |
339-4769283 |
| Vezzani |
Eleonora |
|
dal
13/12/2011 al 27/04/2012 |
Vignola |
339-7768550 |
| Vincenzi |
Chiara |
|
dal
02/1/2012 al 30/4/2012 |
San
Prospero |
333-4522260 |
MEDICI
DISPONIBILI PER SOSTITUZIONI DI PEDIATRI DI BASE
| COGNOME |
NOME |
SPECIALITA' |
PERIODO DISPONIBILITA' |
INDIRIZZO |
TELEFONO |
Greco
Natalizia Pediatria dal
19.01.2012 Napoli
338-8637226
al 30.6.2012
Gli elenchi di cui sopra vengono aggiornati settimanalmente:
ultimo aggiornamento
3 febbraio 2012
v
FINANZIARIA 2002
(L.448 DEL 28.12.2001): IMPORTANTI NOVITA' PER I MEDICI, IN VIGORE DALL'
1.1.2002
Art. 19
(...)
10. I medici
di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario
nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di
specializzazione riconosciuti dall’Unione europea, possono, a richiesta e
secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina
specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all’incarico di
medico di base.
11. I
laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione
ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina
generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli
elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica
turistica, ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già
iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della
guardia turistica.
12. Il
medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale,
previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a
fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie
di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli
di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea. Il medico che si
iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia
per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti
dall’Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o
interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in
medicina generale.
(...)
Nota
trasmessa dalla Regione Emilia Romagna in merito al disposto dell’art. 19.
Comma 11 della legge finanziaria 2002 (L. 28.12.2001 n° 448)
L’art. 19 comma 11,
della legge finanziaria per il 2002 prevede che ”i laureati in medicina e
chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di
specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina
generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale
convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritti negli
elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica
turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già
iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della
guardia medica turistica”.
Al riguardo si precisa
che l’utilizzo di detti medici dovrà avvenire solo in caso di
indisponibilità di medici iscritti nella graduatoria regionale ed aziendale
e di medici già in possesso dell’attestato di formazione specifica in
medicina generale (norma transitoria n° 7 del DPR 270/2000).
I medici interessati
dovranno inviare alla Aziende USL apposita domanda, specificando il voto di
laurea, la data di laurea e la data di nascita, l’iscrizione al corso di
formazione in medicina generale o di specializzazione, al fine di procedere
al loro inserimento in un separato elenco ed alla graduatoria in base ai
criteri previsti dal comma 3 della norma finale n° 10 del DPR 270/00, con
possibilità di turnazione nelle sostituzioni di continuità assistenziale.
L’assegnazione di
turni di continuità assistenziale ai medici frequentanti il corso di
formazione o di specializzazione o le sostituzioni di medici di medicina
generale non dovranno in ogni caso pregiudicare la frequenza ai corsi o
interferire con lo svolgimento delle attività formative.
A tal fine si invitano
le Aziende che si trovano nella necessità di conferire turni di incarico a
detti medici di inserirli in orari e turni che consentano il regolare
svolgimento delle attività formative.
Le disposizioni di cui
trattasi, per quanto riguarda i medici frequentanti il corso di formazione in
medicina generale, saranno valutate anche in sede di Comitato Tecnico
Scientifico, al fine di fornire eventuali indicazioni, tenuto conto della
necessità di garantire l’iter formativo e la continuità di apprendimento.
(Dott.ssa R. Zanzi)
Responsabile del Servizio Politica del Farmaco e Medicina Generale
Assessorato Sanità
Art.37 - Sostituzioni
Accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai
sensi dell'art.8 del D.LGS N.502 del 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni.
1. Il medico titolare di scelte che si trovi
nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando
l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare alla
competente Azienda entro il
quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo del collega che
lo sostituisce quando la
sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi. Il medico
sostituito comunica, in uno con
la dichiarazione di assenza dal servizio, la motivazione della stessa tra
quelle previste dall’art. 18 del
presente Accordo.
2. Il medico sostituto deve dichiarare di non trovarsi in
situazione di incompatibilità prevista dall’articolo
17, salvi diversi accordi regionali che stabiliscono anche il limite delle
scelte che possono essere poste
a carico del medico sostituto.
3. Nella nomina del proprio sostituto, il titolare deve avere
cura di scegliere per i propri assistiti
un medico che garantisca un adeguato livello di qualità professionale. Ove
possibile il medico sostituto
deve avere i requisiti per accedere alla graduatoria della medicina generale.
4. Il medico sostituto assume direttamente e formalmente,
all'atto dell'incarico di sostituzione
da parte del medico sostituito, le responsabilità professionali inerenti
tutte le attività previste dal
presente Accordo. Il medico sostituto deve inoltre dichiaratamente garantire
l’attività assistenziale secondo le modalità organizzative,
disponibilità strutturale, standard
assistenziale e orario di apertura dello studio, del medico sostituito.
5. Nel caso di sostituzione tra medici di assistenza primaria
già titolari di incarico, il sostituito
dovrà comunicare adeguatamente ai propri assistiti le modalità della
sostituzione secondo le
modalità organizzative del medico di famiglia che effettua la sostituzione.
6. Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui
non possa essere effettuata dal medico
di medicina generale, sia svolta da un medico iscritto negli elenchi dei
pediatri di libera scelta, i
compensi allo stesso sono corrisposti secondo il trattamento economico
previsto per la medicina generale.
7. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico
sostituito durante la sostituzione.
8. Alla sostituzione del medico sospeso dall’incarico per
effetto di provvedimento di cui all'art.
30 provvede la Azienda con le modalità di cui al comma 15.
9. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di
sospensione restano in carico al medico
sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione
del medico di fiducia;
variazione che in ogni caso, non può essere fatta in favore del medico
incaricato della sostituzione,
per tutta la durata della stessa.
10. L'attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta,
non comporta l'iscrizione del medico nell'elenco,
anche se determina l'assunzione di tutti gli obblighi professionali previsti
dal presente Accordo, dagli
accordi Regionali e da quelli Aziendali.
11. E’ demandata alla contrattazione regionale la
definizione dei contenuti e delle modalità di
attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del
presente Accordo.
12. Il medico sostituito deve provvedere ad informare i
propri assistiti sulla durata, sulle modalità
della sostituzione e sul sostituto.
13. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione
continuativa corrispondono i compensi al medico
sostituito che provvede secondo quanto previsto al comma 14; dal 31° giorno
corrispondono i compensi direttamente
al medico che effettua la sostituzione, purché abbia i requisiti
per l'iscrizione nella graduatoria regionale e secondo il trattamento
economico previsto dal successivo comma 14.
14. I rapporti economici tra medico sostituito e medico
sostituto sono disciplinati dalla norme
di cui all’allegato sub lettera C, nel rispetto della normativa fiscale.
15. Il medico che non riesca ad assicurare la propria
sostituzione, deve tempestivamente informarne
la Azienda, la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i
medici inseriti nella graduatoria di
cui all'art. 15, e secondo l'ordine della stessa, interpellando
prioritariamente i medici residenti nell'ambito di iscrizione del medico
sostituito. In tale caso i compensi
spettano fin dal primo giorno della sostituzione al medico sostituto,
salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 19.
16. Tranne che per i motivi di cui all’art. 18, commi 1, 2,
3 e 4, del presente Accordo e per mandato
parlamentare, amministrativo, ordinistico, sindacale, per sostituzione
superiore a 6 mesi nell'anno,
anche non continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui all'art.23, si
esprime sulla prosecuzione della
sostituzione stessa e può esaminare il caso ai fini anche dell'eventuale
risoluzione del rapporto convenzionale.
17. Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia
nella impossibilità di percepire i compensi
che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le Aziende possono
liquidare tali competenze direttamente
al medico che ha effettuato la sostituzione.
18. In caso di decesso del medico convenzionato, l’Azienda
provvede alla nomina del sostituto.
Qualora il medico fosse già sostituito, il sostituto già incaricato al
momento del decesso può
proseguire l'attività nei confronti degli assistiti in carico al medico
deceduto per non più di 30
giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la
sostituzione.
Competenze al
medico sostituto
Spettanze
economiche
in caso di sostituzione del medico di medicina generale si riporta quanto
previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale.
Al
sostituto spetta il 70% della quota prevista dall’art. 59 (€38,62)e cioè
euro 27,03/paziente/anno con la
eventuale maggiorazione o riduzione a seconda dei periodi di sostituzione:
100% in aprile, maggio, ottobre e novembre, 80% in giugno, luglio, agosto,
settembre, 120% in dicembre, gennaio, febbraio, marzo. A tale quota vanno
sommate le eventuali prestazioni di ADI e ADPI e quelle aggiuntive. (Il
presidente)
Allegato
C
Regolazione dei
rapporti economici tra medico titolare e sostituto di assistenza primaria nei
casi di
sostituzione
volontaria
1. Fermi restando gli obblighi a carico delle Aziende
stabiliti dall'art. 37, i rapporti economici tra
medico sostituto e quello già sostituito, chiunque tra i due percepisca i
compensi della Azienda, sono
regolati tenendo conto dell'uso delle strutture e degli strumenti
professionali di proprietà del
medico sostituito, della indisponibilità delle condizioni di carriera del
medico sostituito e della
maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al
sostituto acquisire scelte del medico
sostituito durante la sostituzione.
2. L'onorario spettante al medico sostituto è calcolato,
sulla base di quanto previsto dal precedente
comma 1, nella misura del 70% del compenso di cui alla lettera A, comma 1
dell’articolo 59 del presente
Accordo. Al medico sostituito viene corrisposta la restante parte dei
compensi mensili dovuti.
3. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione
relativa alla maggiore o minore morbilità,
i compensi dovuti al sostituto, di cui al comma 2, sono corrisposti per
intero se relativi a
sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se
relativi ai mesi di dicembre,
gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico
del titolare e ridotti del 20% se
relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Ai medici sostituti spettano i compensi previsti dall'art.
59, lett. C, comma 1 e 2 per le relative
prestazioni eseguite nel corso della sostituzione.
5. Il medico sostituto
al momento dell’accettazione dell’incarico di sostituzione deve sottoscrivere
una dichiarazione di:
a) essere a conoscenza
delle norme che regolano il rapporto di lavoro del medico di assistenza
primaria ed in particolare dei contenuti degli artt. 27, 45, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, e di assicurarne la
puntuale applicazione;
b) essere al corrente
della normativa sulla privacy e di impegnarsi al legittimo utilizzo
dei dati sensibili degli assistiti affidati alle sue cure;
c) conoscere il
programma di gestione della cartella clinica informatizzata utilizzata
dal medico sostituito e di essere in
grado di utilizzarlo correttamente;
d) avere preso atto
dell’assetto organizzativo dell’attività dello studio medico e di
impegnarsi a curarne il puntuale
svolgimento.
Consulta
la CONVENZIONE PER LA MEDICINA GENERALE
Art. 36 - Sostituzioni. Accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di
libera scelta (Approvato dalla conferenza Stato-Regioni del 15.12.2005).
1. Il pediatra
titolare di scelte che si trovi nell’impossibilità di prestare la propria
opera, fermo restando l’obbligo di farsi sostituire fin dall’inizio, deve
comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno dall’inizio della
sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la
sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi. Il medico
sostituito comunica, insieme alla dichiarazione di assenza dal servizio, la
motivazione della stessa.
2. Il pediatra
sostituto deve dichiarare di non trovarsi in situazione di incompatibilità
prevista dall’articolo 17.
3. Nella nomina
del proprio sostituto, il titolare deve avere cura di scegliere per i propri
assistiti un pediatra, ovvero, qualora condizioni oggettive non lo
consentano, un medico che garantisca un adeguato livello di qualità
professionale.
4. Il sostituto
assume direttamente e formalmente, all’atto dell’incarico di sostituzione
da parte del pediatra sostituito, le responsabilità professionali inerenti
tutte le attività previste dal presente Accordo. Il sostituto deve inoltre
dichiaratamente garantire l’attività assistenziale secondo le modalità
organizzative, disponibilità strutturale, standard assistenziale e orario di
apertura dello studio, del pediatra sostituito.
5. Nel caso di
sostituzione tra pediatri di libera scelta già titolari di incarico, il
sostituito dovrà comunicare adeguatamente ai propri assistiti le modalità
della sostituzione secondo le modalità organizzative del pediatra di libera
scelta che effettua la sostituzione.
6. Negli altri
casi il pediatra sostituito deve provvedere ad informare i propri assistiti
sulla durata, sulle modalità della sostituzione e sul sostituto.
7. Non è
consentito al sostituto acquisire scelte del pediatra sostituito durante la
sostituzione.
8. Alla
sostituzione del pediatra sospeso dall’incarico per effetto di
provvedimento di cui all’art. 30 provvede la Azienda con le modalità di
cui al comma 15.
9. Le scelte del
sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al
pediatra sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di
variazione del pediatra di fiducia; variazione che in ogni caso, non può
essere fatta in favore del pediatra incaricato della sostituzione, per tutta
la durata della stessa.
10. L’attività
di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l’iscrizione del
pediatra nell’elenco, anche se determina l’assunzione di tutti gli
obblighi professionali previsti dal presente Accordo, dagli Accordi Regionali
e da quelli Aziendali.
11. E’
demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle
modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del presente Accordo.
12. Gli Accordi
regionali definiscono le diverse modalità di corresponsione dei compensi, in
caso di sostituzione effettuata da medico sprovvisto di specializzazione in
pediatria o discipline equipollenti.
13. Le Aziende
per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi
al pediatra sostituito che provvede secondo quanto previsto al comma 14; dal
31° giorno corrispondono i compensi direttamente al pediatra che effettua la
sostituzione, purché abbia i requisiti per l’iscrizione nella graduatoria
regionale e secondo il trattamento economico previsto dal successivo comma
14.
14. I rapporti
economici tra pediatra sostituito e pediatra sostituto sono disciplinati
dalla norme di cui all’allegato sub lettera F, nel rispetto della normativa
fiscale.
15. Il pediatra
che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente
informarne la Azienda, la quale provvede a designare il sostituto
individuandolo tra i pediatri inseriti nella graduatoria di cui all’art.
15, e secondo l’ordine della stessa, interpellando prioritariamente i
pediatri residenti nell’ambito di iscrizione del
pediatra sostituito. In tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno
della sostituzione al pediatra
sostituto.
16. Tranne che
per i motivi di cui all’art. 18, commi 1, 2, 3 e 4, del presente Accordo e
per mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico, sindacale, per
sostituzione superiore a 6 mesi nell’anno, anche non continuativi,
l’Azienda sentito il Comitato di cui all’art.23, si esprime sulla
prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare il caso ai
fini anche dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
17. Quando il
pediatra sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilità di
percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di
sostituzione, le Aziende possono liquidare
tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione.
18. In caso di
decesso del pediatra convenzionato, l’Azienda provvede alla nomina del
sostituto. Qualora il pediatra fosse già sostituito, il sostituto già
incaricato al momento del decesso può proseguire l’attività nei confronti
degli assistiti in carico al pediatra deceduto
fino all’eventuale copertura della zona carente o comunque per un periodo
non superiore a sessanta giorni,
conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.
ALLEGATO F)
REGOLAZIONE DEI
RAPPORTI ECONOMICI TRA PEDIATRA TITOLARE E
PEDIATRA SOSTITUTO NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA.
1. Fermi gli
obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall’art. 36, i rapporti
economici tra medico sostituto e quello già sostituito, chiunque tra i due
percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto dell’uso
delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore
morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire
scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
2. L'onorario
spettante al medico sostituto è calcolato, sulla base di quanto previsto dal
precedente comma 1, nella misura del 55% del compenso di cui alla lettera A,
commi 1 e 9 dell’articolo 58 del presente Accordo. Al medico sostituito
viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.
3. Individuata
convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore
mobilità, i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni,
integralmente al medico sostituto se relativi a sostituzioni effettuate nei
mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre,
gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del
titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre.
4. Ai medici
sostituti spettano i compensi previsti dall'art. 58, lett. C, comma 1 e 2 per
le relative prestazioni eseguite nel corso della sostituzione.
5. Qualora il
pediatra intenda avvalersi della collaborazione professionale di medici con
compenso orario, tale compenso è pari a quello previsto per le attività
orarie di continuità assistenziale aumentato del 50% se il sostituto è
specialista in pediatria o disciplina equipollente
6. Qualora il
medico sostituto non sia in possesso del titolo di specializzazione in
pediatria, i rapporti economici di cui al presente articolo verranno regolati
secondo le norme previste dall’Accordo della Medicina Generale. Al medico
sostituito viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.
Consulta
la CONVENZIONE PER LA PEDIATRIA DI BASE
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