Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena

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Medici disponibili per sostituzioni

Elenco dei medici disponibili per sostituzioni tenuto dall'Ordine dei Medici di Modena 

I colleghi interessati ad effettuare le sostituzioni di medici convenzionati per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta possono  comunicare per iscritto alla segreteria dell’Ordine la loro disponibilità. Potrà essere indicato un periodo massimo di quattro mesi, rinnovabile con successiva richiesta. Le richieste scadute verranno automaticamente eliminate.

Tale dichiarazione potrà essere inoltrata utilizzando  l'apposito modulo firmato in originale,  oppure trasmessa via fax 059/247719 o  E.mail: ippocrate@ordinemdicimodena.it unitamente alla  fotocopia del documento di identità.

Pubblichiamo di seguito i nominativi dei colleghi che hanno segnalato, per i periodi specificati, la loro disponibilità (si invitano gli interessati ad informare tempestivamente la Segreteria dell’Ordine sulla eventuale loro indisponibilità e/o aggiornamento dati):

MEDICI DISPONIBILI PER SOSTITUZIONI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE  

COGNOME NOME SPECIALITA' PERIODO DISPONIBILITA' INDIRIZZO TELEFONO
Aggazzotti Cavazza Elisa dal 30/11/2011        al 20/2/2012 Modena 392-0026167
Attanasi Alice dal 12/1/2011        al 12/4/2012 Modena 338-4512980
Bartolacelli Ylenia dal 6/11/2011      al 01/3/2012 Sassuolo 328-0571762
Bazzani  Claudia dal 4/11/2011      al 05/3/2012 Pavullo N/F 348-2900264
Bejgana Sanaa dal 27/10/2011   al 27/02/2012 Modena 349-6353536
Bello Massimo dal 9/1/2012        al 1/5/2012 Modena 329-2964090
Benatti Claudia dal 27/12/2011    al 10/5/2012 Modena 328-6942824
Bianco Gina dal 7/1/2012    al 01/8/2012 Modena 340-7126441
Bonora Alessandra dal 1/2/2012    al 01/6/2012 Roma 320-8823400
Borsari Lucia dal 14/10/2011   al 15/02/2012 Modena 338-5864712
Boychenko Olena dal 25/10/2011   al 25/02/2012 Modena 333-2008298
Bursi Simona dal 24/1/2012   al 30/05/2012 Fiorano Modenese 339-5070349
Caselli Simona dal 12/1/2011        al 13/5/2012 Modena 320-3165421
Ciccarese Michela dal 25/1/2012        al 25/5/2012 Modena 349-6438022
D'Amore Roberto dal 03/11/2011    al 01/05/2012 Ozzano 

dell' Emilia

347-3994619
Dandrea Matteo dal 27/11/2011    al 01/04/2012 San Martino Buon Albergo  340-9680118
Fantuzzi Alessandra dal 27/9/2011    al 01/03/2012 Modena 339-3010014
Fidanza Francesco dal 19/12/2011    al 19/04/2012 Soliera 349-2525804
Erzili Elisa dal 13/12/2011   al  15/4/2012 Carpi 328-2284459
Fidanza  Francesco dal 19/12/2011   al  19/4/2012 Soliera 349-2525804
Floramo Maria dal 1/12/2011    al 31/03/2012 Modena 342-0348389
Gaito Simona dal 1/11/2011    al 28/02/2012 Modena 339-3917439
Garlassi Elisa dal 5/12/2011    al 03/03/2012 Modena 340-5198433
Giovanardi Gabriella  Pediatria dal 1/2/2011    al 31/5/2012 Montale Rangone 059- 530243

333-4839163

Gnarini Valentina Luisa dal 21/11/2011    al 31/10/2012 Modena 333-9490183
Gravina Rebecca dal 12/12/2011    al 12/04/2012 Modena 333-4629340
Ingratta Mariadele dal 3/2/2012    al 1/07/2012 Limidi di Soliera 340-1175130
Lusoli Nadia dal 3/10/2011   al  3/02/2012 Roteglia 347-8950588
Marcucci Lisa dal 23/12/2011    al 23/04/2012 Formigine 347-5825337
Massuras Stefania dal 10/10/2011    al 10/02/2012 Modena 333-5944755
Moretti Chiara dal 02/10/2011    al 02/03/2012 Modena 328-9080020
Movahhedi  Mohammad Hadi  dal 01/12/2011    al 31/03/2012 Modena 320-9096961
Ortuso Giuseppe Medicina Generale dal 26/9/2011    al 01/03/2012 Modena 340-3569407
Pollacci Laura dal 15/12/2011    al 15/04/2012 Modena 349-2141390
Radu Elena dal 30/12/2011    al 30/4/2012 Modena 333-9411824
Rosafio Francesca dal 17/11/2011    al   17/03/2012 Carpi 349-4424263
Scalinci Aldo dal 07/12/2011    al   12/4/2012  Modena 392-9636321
Sgalla Giacomo dal 13/1/2012        al 1/8/2012 Sassuolo 347-8015973
Sternieri Rita Oncologia dal 15/1/2012        al 16/4/2012 Modena 340-2864126
Testa Francesca dal 15/9/2011    al 01/04/2012 Modena 349-1381209
Togni Stefania dal 10/10/2011    al 10/02/2012 Formigine 328-6971967
Valente Annalisa dal 9/12/2011     al 12/4/2012 Modena 348-7021882
Venturi  Silvia Reumatologia dal 01/11/2011   al   01/03/2012 Modena 339-4769283
Vezzani Eleonora dal 13/12/2011   al   27/04/2012 Vignola 339-7768550
Vincenzi Chiara dal 02/1/2012   al   30/4/2012 San Prospero 333-4522260

MEDICI DISPONIBILI PER SOSTITUZIONI DI PEDIATRI DI BASE  

COGNOME NOME SPECIALITA' PERIODO DISPONIBILITA' INDIRIZZO TELEFONO

Greco         Natalizia      Pediatria     dal 19.01.2012    Napoli       338-8637226

                                                           al 30.6.2012

 

Gli elenchi di cui sopra vengono aggiornati settimanalmente: 

ultimo aggiornamento  3 febbraio 2012

v   FINANZIARIA 2002 (L.448 DEL 28.12.2001): IMPORTANTI NOVITA' PER I MEDICI, IN VIGORE DALL' 1.1.2002

Art. 19 

(...)

10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all’incarico di medico di base.

11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia turistica.

12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.

  (...)

Nota trasmessa dalla Regione Emilia Romagna in merito al disposto dell’art. 19. Comma 11 della legge finanziaria 2002 (L. 28.12.2001 n° 448)

L’art. 19 comma 11, della legge finanziaria per il 2002 prevede che ”i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di  formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica  turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica  notturna e festiva e della guardia medica turistica”.

Al riguardo si precisa che l’utilizzo di detti medici dovrà avvenire solo in caso di indisponibilità di medici iscritti nella graduatoria regionale ed aziendale e di medici già in possesso dell’attestato di formazione specifica in  medicina generale (norma transitoria n° 7 del DPR 270/2000). 

I medici interessati dovranno inviare alla Aziende USL apposita domanda, specificando il voto di laurea, la data di laurea e la data di nascita, l’iscrizione al corso di formazione in medicina generale o di specializzazione, al fine di procedere al loro inserimento in un separato elenco ed alla graduatoria in base ai criteri previsti dal comma 3 della norma finale n° 10 del DPR 270/00, con possibilità di turnazione nelle sostituzioni di continuità assistenziale.

L’assegnazione di turni di continuità assistenziale ai medici frequentanti il corso di formazione o di specializzazione o le sostituzioni di medici di medicina generale non dovranno in ogni caso pregiudicare la frequenza ai corsi o interferire con lo svolgimento delle attività formative.

A tal fine si invitano le Aziende che si trovano nella necessità di conferire turni di incarico a detti medici di inserirli in orari e turni che consentano il regolare svolgimento delle attività formative.

Le disposizioni di cui trattasi, per quanto riguarda i medici frequentanti il corso di formazione in medicina generale, saranno valutate anche in sede di Comitato Tecnico Scientifico, al fine di fornire eventuali indicazioni, tenuto conto della necessità di garantire l’iter formativo e la continuità di apprendimento.  

(Dott.ssa R. Zanzi) Responsabile del Servizio Politica del Farmaco e Medicina Generale Assessorato Sanità                                                                                                                     

Art.37  - Sostituzioni   Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art.8 del D.LGS N.502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Il medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi. Il medico sostituito comunica, in uno con la dichiarazione di assenza dal servizio, la motivazione della stessa tra quelle previste dall’art. 18 del presente Accordo.

2. Il medico sostituto deve dichiarare di non trovarsi in situazione di incompatibilità prevista dall’articolo 17, salvi diversi accordi regionali che stabiliscono anche il limite delle scelte che possono essere poste a carico del medico sostituto.

3. Nella nomina del proprio sostituto, il titolare deve avere cura di scegliere per i propri assistiti un medico che garantisca un adeguato livello di qualità professionale. Ove possibile il medico sostituto deve avere i requisiti per accedere alla graduatoria della medicina generale.

4. Il medico sostituto assume direttamente e formalmente, all'atto dell'incarico di sostituzione da parte del medico sostituito, le responsabilità professionali inerenti tutte le attività previste dal presente Accordo. Il medico sostituto deve inoltre dichiaratamente garantire l’attività assistenziale secondo le modalità organizzative, disponibilità strutturale, standard assistenziale e orario di apertura dello studio, del medico sostituito.

5. Nel caso di sostituzione tra medici di assistenza primaria già titolari di incarico, il sostituito dovrà comunicare adeguatamente ai propri assistiti le modalità della sostituzione secondo le modalità organizzative del medico di famiglia che effettua la sostituzione.

6. Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non possa essere effettuata dal medico di medicina generale, sia svolta da un medico iscritto negli elenchi dei pediatri di libera scelta, i compensi allo stesso sono corrisposti secondo il trattamento economico previsto per la medicina generale.

7. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

8. Alla sostituzione del medico sospeso dall’incarico per effetto di provvedimento di cui all'art. 30 provvede la Azienda con le modalità di cui al comma 15.

9. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di fiducia; variazione che in ogni caso, non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa.

10. L'attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del medico nell'elenco, anche se determina l'assunzione di tutti gli obblighi professionali previsti dal presente Accordo, dagli accordi Regionali e da quelli Aziendali.

11. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.

12. Il medico sostituito deve provvedere ad informare i propri assistiti sulla durata, sulle modalità della sostituzione e sul sostituto.

13. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al medico sostituito che provvede secondo quanto previsto al comma 14; dal 31° giorno corrispondono i compensi direttamente al medico che effettua la sostituzione, purché abbia i requisiti per l'iscrizione nella graduatoria regionale e secondo il trattamento economico previsto dal successivo comma 14.

14. I rapporti economici tra medico sostituito e medico sostituto sono disciplinati dalla norme di cui all’allegato sub lettera C, nel rispetto della normativa fiscale.

15. Il medico che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informarne la Azienda, la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di cui all'art. 15, e secondo l'ordine della stessa, interpellando prioritariamente i medici residenti nell'ambito di iscrizione del medico sostituito. In tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno della sostituzione al medico sostituto, salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 19.

16. Tranne che per i motivi di cui all’art. 18, commi 1, 2, 3 e 4, del presente Accordo e per mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico, sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui all'art.23, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

17. Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le Aziende possono liquidare tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione.

18. In caso di decesso del medico convenzionato, l’Azienda provvede alla nomina del sostituto. Qualora il medico fosse già sostituito, il sostituto già incaricato al momento del decesso può proseguire l'attività nei confronti degli assistiti in carico al medico deceduto per non più di 30 giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.

 

   Competenze al medico sostituto 

      Spettanze economiche in caso di sostituzione del medico di medicina generale si riporta quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale.

Al sostituto spetta il 70% della quota prevista dall’art. 59 (€38,62)e cioè euro 27,03/paziente/anno con la eventuale maggiorazione o riduzione a seconda dei periodi di sostituzione: 100% in aprile, maggio, ottobre e novembre, 80% in giugno, luglio, agosto, settembre, 120% in dicembre, gennaio, febbraio, marzo. A tale quota vanno sommate le eventuali prestazioni di ADI e ADPI e quelle aggiuntive. (Il presidente)

Allegato C 

Regolazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto di assistenza primaria nei casi di

sostituzione volontaria   

1. Fermi restando gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall'art. 37, i rapporti economici tra medico sostituto e quello già sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto dell'uso delle strutture e degli strumenti professionali di proprietà del medico sostituito, della indisponibilità delle condizioni di carriera del medico sostituito e della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

2. L'onorario spettante al medico sostituto è calcolato, sulla base di quanto previsto dal precedente comma 1, nella misura del 70% del compenso di cui alla lettera A, comma 1 dell’articolo 59 del presente Accordo. Al medico sostituito viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.

3. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore morbilità, i compensi dovuti al sostituto, di cui al comma 2, sono corrisposti per intero se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

4. Ai medici sostituti spettano i compensi previsti dall'art. 59, lett. C, comma 1 e 2 per le relative prestazioni eseguite nel corso della sostituzione.

5. Il medico sostituto al momento dell’accettazione dell’incarico di sostituzione deve sottoscrivere una dichiarazione di:

a) essere a conoscenza delle norme che regolano il rapporto di lavoro del medico di assistenza primaria ed in particolare dei contenuti degli artt. 27, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, e di assicurarne la puntuale applicazione;

b) essere al corrente della normativa sulla privacy e di impegnarsi al legittimo utilizzo dei dati sensibili degli assistiti affidati alle sue cure;

c) conoscere il programma di gestione della cartella clinica informatizzata utilizzata dal medico sostituito e di essere in grado di utilizzarlo correttamente;

d) avere preso atto dell’assetto organizzativo dell’attività dello studio medico e di impegnarsi a curarne il puntuale svolgimento.

Consulta la CONVENZIONE PER LA MEDICINA GENERALE

Art. 36 - Sostituzioni.  Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta (Approvato dalla conferenza Stato-Regioni del 15.12.2005).

1. Il pediatra titolare di scelte che si trovi nell’impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l’obbligo di farsi sostituire fin dall’inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno dall’inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi. Il medico sostituito comunica, insieme alla dichiarazione di assenza dal servizio, la motivazione della stessa.

2. Il pediatra sostituto deve dichiarare di non trovarsi in situazione di incompatibilità prevista dall’articolo 17.

3. Nella nomina del proprio sostituto, il titolare deve avere cura di scegliere per i propri assistiti un pediatra, ovvero, qualora condizioni oggettive non lo consentano, un medico che garantisca un adeguato livello di qualità professionale.

4. Il sostituto assume direttamente e formalmente, all’atto dell’incarico di sostituzione da parte del pediatra sostituito, le responsabilità professionali inerenti tutte le attività previste dal presente Accordo. Il sostituto deve inoltre dichiaratamente garantire l’attività assistenziale secondo le modalità organizzative, disponibilità strutturale, standard assistenziale e orario di apertura dello studio, del pediatra sostituito.

5. Nel caso di sostituzione tra pediatri di libera scelta già titolari di incarico, il sostituito dovrà comunicare adeguatamente ai propri assistiti le modalità della sostituzione secondo le modalità organizzative del pediatra di libera scelta che effettua la sostituzione.

6. Negli altri casi il pediatra sostituito deve provvedere ad informare i propri assistiti sulla durata, sulle modalità della sostituzione e sul sostituto.

7. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del pediatra sostituito durante la sostituzione.

8. Alla sostituzione del pediatra sospeso dall’incarico per effetto di provvedimento di cui all’art. 30 provvede la Azienda con le modalità di cui al comma 15.

9. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al pediatra sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del pediatra di fiducia; variazione che in ogni caso, non può essere fatta in favore del pediatra incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa.

10. L’attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l’iscrizione del pediatra nell’elenco, anche se determina l’assunzione di tutti gli obblighi professionali previsti dal presente Accordo, dagli Accordi Regionali e da quelli Aziendali.

11. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.

12. Gli Accordi regionali definiscono le diverse modalità di corresponsione dei compensi, in caso di sostituzione effettuata da medico sprovvisto di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti.

13. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al pediatra sostituito che provvede secondo quanto previsto al comma 14; dal 31° giorno corrispondono i compensi direttamente al pediatra che effettua la sostituzione, purché abbia i requisiti per l’iscrizione nella graduatoria regionale e secondo il trattamento economico previsto dal successivo comma 14.

14. I rapporti economici tra pediatra sostituito e pediatra sostituto sono disciplinati dalla norme di cui all’allegato sub lettera F, nel rispetto della normativa fiscale.

15. Il pediatra che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informarne la Azienda, la quale provvede a designare il sostituto individuandolo tra i pediatri inseriti nella graduatoria di cui all’art. 15, e secondo l’ordine della stessa, interpellando prioritariamente i pediatri residenti nell’ambito di iscrizione del pediatra sostituito. In tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno della sostituzione al pediatra sostituto.

16. Tranne che per i motivi di cui all’art. 18, commi 1, 2, 3 e 4, del presente Accordo e per mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico, sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi nell’anno, anche non continuativi, l’Azienda sentito il Comitato di cui all’art.23, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare il caso ai fini anche dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

17. Quando il pediatra sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le Aziende possono liquidare tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione.

18. In caso di decesso del pediatra convenzionato, l’Azienda provvede alla nomina del sostituto. Qualora il pediatra fosse già sostituito, il sostituto già incaricato al momento del decesso può proseguire l’attività nei confronti degli assistiti in carico al pediatra deceduto fino all’eventuale copertura della zona carente o comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.

ALLEGATO F)

REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA PEDIATRA TITOLARE E PEDIATRA SOSTITUTO NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA.

1. Fermi gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall’art. 36, i rapporti economici tra medico sostituto e quello già sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto dell’uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

2. L'onorario spettante al medico sostituto è calcolato, sulla base di quanto previsto dal precedente comma 1, nella misura del 55% del compenso di cui alla lettera A, commi 1 e 9 dell’articolo 58 del presente Accordo. Al medico sostituito viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.

3. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore mobilità, i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

4. Ai medici sostituti spettano i compensi previsti dall'art. 58, lett. C, comma 1 e 2 per le relative prestazioni eseguite nel corso della sostituzione.

5. Qualora il pediatra intenda avvalersi della collaborazione professionale di medici con compenso orario, tale compenso è pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale aumentato del 50% se il sostituto è specialista in pediatria o disciplina equipollente

6. Qualora il medico sostituto non sia in possesso del titolo di specializzazione in pediatria, i rapporti economici di cui al presente articolo verranno regolati secondo le norme previste dall’Accordo della Medicina Generale. Al medico sostituito viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.

Consulta la CONVENZIONE PER LA PEDIATRIA DI BASE

   

 

 

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