Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena

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Medici disponibili per sostituzioni

Elenco dei medici disponibili per sostituzioni tenuto dall'Ordine dei Medici di Modena 

I colleghi interessati ad effettuare le sostituzioni di medici convenzionati per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta possono  comunicare per iscritto alla segreteria dell’Ordine la loro disponibilità. Potrà essere indicato un periodo massimo di quattro mesi, rinnovabile con successiva richiesta. Le richieste scadute verranno automaticamente eliminate.

Tale dichiarazione potrà essere inoltrata utilizzando  l'apposito modulo firmato in originale,  oppure trasmessa via fax 059/247719 o  E.mail: ippocrate@ordinemdicimodena.it unitamente alla  fotocopia del documento di identità.

Pubblichiamo di seguito i nominativi dei colleghi che hanno segnalato, per i periodi specificati, la loro disponibilità (si invitano gli interessati ad informare tempestivamente la Segreteria dell’Ordine sulla eventuale loro indisponibilità e/o aggiornamento dati):

MEDICI DISPONIBILI PER SOSTITUZIONI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE  

COGNOME NOME SPECIALITA' PERIODO DISPONIBILITA' INDIRIZZO TELEFONO
Abu Farah Ali dal 22-7-2010 al 10-9-2010 Formigine 380-7518196
Alfer Anna dal 21-5-2010 al 21-9-2010 Poggio Renatico 334-3906566
Athanasiou Afroditi dal 8-2-2010 al 8-6-2010 Modena 347-7285526
Angeli Letizia dal 1-4-2010 al 1-8-2010 Modena 339-7570875
Antoci Daniela dal 20-9-2010 20-1-2011 Trapani 0923-564038 329-1380015
Bacco Lidia dal 19-4-2010 al 19-8-2010 Modena 3293981164
Baraldi Marcello dal 19-7-2010 al 19-11-2010 Fomigine 059-570297 333-5225219
Bazzani Claudia dal14-5-2010 al 14-9-2010 Pavullo

Modena

0536-54140 -3482900264
Bianco Gina dal 26-5-2010 al 26-9-2010 Modena 340-7126441
Bigliardo Brunella dal 1-8-2010 all'1-12-2010 Carpi 334-3619536
Bisaccia  Eufemia dal 20-1-2010 al 20-5-2010 Modena 320-8715580
Bello  Massimo dal 1-12-2009 al 1-4-2010 Modena 329-2964090
Bellucci  Alessandro dal 30-4-2010 al 30-8-2010 Modena 3202623832
Bernabei Chiara dal 17-6-2010 al 17-10-2010 Pavullo 349-5256738
Bettelli Elena dal 19-4-2010 18-6-2010 Spilamberto 059-785381 338-7207500
Bonetti Francesco  dal 25-2-2010 al 22-6-2010 Modena 329-8037479
Bonetti Simone dal 20-7-2010 al 20-11-2010 Modena 333-3662113
Boychenko Olena dal 22-1-2010 al 22-5-2010 Modena 333-2008298
Borsari Lucia dal 1-6-2010 al 30-9-2010 Modena 338-5864712
Boschetto Adriana anestesia e rianimazione dal 7-1-2010 al 7-5-2010 Venezia 334-7468659
Buzzetti Elena dal 19-4-2010 al 19-8-2010 Piacenza 349-6786814
Callea Lucia dal 3-6-2010  a 3-9-2010 Modena 347-8756146
Cameli Michela dal 1-4-2010 al 1-8-2010 San Benedetto del Tronto (AP) 349-1377412 059-4821863
Casaretta Giovanni dal 11-6-2010 al 11-10-2010 Modena 320-7139010
Carbone Maria Maddalena dal 14-6-2010 al 14-10-2010 Modena 340-0619754 329-5452264
Casari Federico dal 1-3-2010 al 1-7-2010 Castelnuovo (Mo) 059-537431 347-8052115
Cautela  jennifer dal 1-4-2010 al 31-7-2010 Castelvetro 339-7290471
Cazzato Lucia dal 22-2-2010 al 22-6-2010 Collepasso 320-4960972
Cenaj Vezica dal 10-6-2010 al 10-10-2010 Milano 3292068165
Ciccarese  Michela dal 20-2-2010 al 20-6-2010 Modena 349-6438022
Cuoghi Giulia dal 1-4-2010 al 1-8-2010 Maranello 0536-943056 333-3561985
Danut Barba dal 1-9-2010 al 20-4-2010 Modena 338-2645591
Di Feo Graziano dal 31-7-2010 al 21-8-2010 Modena 059-9780368

320-8679734

Di Gangi Pietro dal 1-4-2010 al 7-4-2010 Modena 3336778616 3351937728
Erzili Elisa dal 2-2-2010 al 2-6-2010 Modena  328-2284459
Fontanesi Francesca dal 1-5-2010 al 1-9-2010 Fiorano 347-4903501
Francia Michela dal 18-1-2010

al 17-5-2010

Macerata 349-8826761
Fresa Francesco dal 20-6-2010 al 1-10-2010 Modena 338-9025402
Gallo Adriana dal 1-1-2010 al 30-4-2010 Siena 349-3191922
Gallo  Flora dal 25-5-2010 al 25-10-2010 Avellino 329-3082721
Ghiselli Ricci  Giuliana dal 15-6-2010 al 15-10-2010 Modena 3465415511   059790840
Gorlato  Giulia dal 10-5-2010 al 10-9-2010 Modena 333 7255366
Grassi  Maria Elena dal 15-3-2010 al 15-7-2010 Carpi 329-6577831
Grisanti Daniela dal 25-5-2010 al 25-9-2010 Modena 347-7530597
Grinzi  Giorgia dal 25-2-2010 al 25-6-2010 Bomporto 059-814219 3489354972
Kenge Fogouong Carine dal 1-5-2010 al 31-8-2010 Modena 3930526428
Iannuzziello Camilla dal 15-5-2010 al 15-9-2010 Modena 340-9100072
Iurie Berghi dal 01-01-2010 al 30-04-2010 Vicenza 347-6316090
Lucenti Sara dal 01-12-2009 al 30-04-2010 Modena 347-9497732
Luppi Davide dal 27-12-2009 al 27-4-2010 Carpi 338-2064225
Luppino Maria Antonietta dal 1-2-2010 al 31-5-2010 Reggio Calabria 328-3755701 096-6960291
Magnani Paola dal 14-12-2009 al 13-4-2010 Reggio Emilia 349-3122918
Maisto Chiara corso formazione in medicina generale e specialista in radioterapia dal 1-2-2010 al 31-5-2010 Napoli 339-7468743
Malti Mara dal 10-5-2010 al 31-8-2010 Castellarano 339-1416747
Martucci Gianfranco dal 30-3-2010 al 30-6-2010 Torre Maina 0536-941852 346-9422529
Miglietta Luana dal 30-5-2010 al 30-9-2010 Lecce 347-8405953
Momo Tasgue Achille dal 8-2-2010 al 8-6-2010 Modena 3388512544
Montorsi Marika Teresa dal 1-4-2010 al 1-8-2010 Modena 347-0874604
Moosavian Seyed dal 1-6-2010 al 30-9-2010 Bastiglia-Mo 329-3151856
Mussari Maria dal 1-3-2010 al 31-6-2010 Reggio Calabria 340-2620727
Nwaugo Emeka chirurgia d'urgenza  dal 1-4-2010 al 31-10-2010 Modena 348-8237328
Olaru  Alina dal 1-8-2010 al 31-8-2010 Nonantola 3483286978
Omarini Claudia dal 20-4-2010 al 20-8-2010 Formigine 328-1411013
Orlando  Ida dal 1-1-2010 al 1-5-2010 Salerno 333-6185503
Ortuso Giuseppe dal 1-3-2010 al 30-6-2010  Modena 340-3569407
Palladino Carolina Serena dal 26-11-2209 al 26-3-2010 Bologna 329-1758326
Palmieri Lucia dal 20-2-2010 al 20-6-2010 Modena 333-7263443
Pellitta Antonella dal 20-1-2010 al 20-5-2010 Taranto 349-1561632
Pucci Mairi dal 1-11-2009 al 1-4-2010 Pistoia 328 -7432937
Radu Elena Mihaela dal 21-7-2010 al 30-11-2010 Modena 333-9411824
Raffaele Bruno dal 7.1.2010 al 7.5.2010 Modena 328-1977745
Rompianesi GianLuca dall'1-3-10 all'1-7-10 Modena 328-9256838
Ronchi Nicola dal 1-6-2010 al 30-9-2010 Formigine 335-5817630
Rubino Laura dal 12-7-2010 al 12-11-2010 Modena 329-4210429 059-4821677
Russo Roberta dal 7-4-2010 al 7-8-2010 Torrecuso (BN) 3336685398
Sanfilippo Silvia dal 10-5-2010 al 10-8-2010 Bologna 3470490477
Scaglioni Federica medicina interna dal 7-1-2010 al 7-5-2010 Modena 366-1000720
Spinella Amelia dal 20-4-2010 al 31-5-2010 Modena 349-4323460
Spaggiari Eugenio dal 26-4-2010 al 26-8-2010 Castelvetro di Modena 339-7482457
Stumpo Mario Francesco dal1-2-2010 al 30-4-2010 Modena 333-4890436
Tardini Lucia dal 1-5-10 al 1-9-10 Modena 3336970263
Taherian Rouzbet dal 1-5-2010 al 31-8-2010 Genova 3208416010
Tellini  Marcello dal 5-5-2010 al 5-9-2010 Modena 3477216161
Trifonov  Borislav AleKsiev dal 15-5-2010 al 12-9-2010 Modena 340-7783178
Ugolini Giulia dal 1-3-2010 al 3-7-2010 Modena 059-363623 3405826603
Valente  Annalisa dal 31-5-2010 al 30-9-2010 Modena 348-7021882
Valerini Sara dal 1-5-2010 al 31-8-2010 Lecce 328-6961750
Valzani Yvonne dal 1-5-2010 al 1-9-2010 Modena 389-4830766
Ventura Agnese dal 1-12-2009 al 1-5-2010 Modena 338-1328120
Zaccaria Giacomo dal 3-12-2009 al 3-4-2010 Modena 340-4018579
Zazzi Ornella dal 22-2-2010 al 22-6-2010 Modena 347-5523941
Zenobii Maria Francesca dal 1-5-2010 al 30-8-2010 Modena 333-4388987

MEDICI DISPONIBILI PER SOSTITUZIONI DI PEDIATRI DI BASE  

COGNOME NOME SPECIALITA' PERIODO DISPONIBILITA' INDIRIZZO TELEFONO
Bianco Valentina dal 1-6-2010 al 30-9-2010 Modena 349-5255357

Gli elenchi di cui sopra vengono aggiornati settimanalmente: ultimo aggiornamento 15 luglio 2010

v   FINANZIARIA 2002 (L.448 DEL 28.12.2001): IMPORTANTI NOVITA' PER I MEDICI, IN VIGORE DALL' 1.1.2002

Art. 19 

(...)

10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all’incarico di medico di base.

11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia turistica.

12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.

  (...)

Nota trasmessa dalla Regione Emilia Romagna in merito al disposto dell’art. 19. Comma 11 della legge finanziaria 2002 (L. 28.12.2001 n° 448)

L’art. 19 comma 11, della legge finanziaria per il 2002 prevede che ”i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di  formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica  turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica  notturna e festiva e della guardia medica turistica”.

Al riguardo si precisa che l’utilizzo di detti medici dovrà avvenire solo in caso di indisponibilità di medici iscritti nella graduatoria regionale ed aziendale e di medici già in possesso dell’attestato di formazione specifica in  medicina generale (norma transitoria n° 7 del DPR 270/2000). 

I medici interessati dovranno inviare alla Aziende USL apposita domanda, specificando il voto di laurea, la data di laurea e la data di nascita, l’iscrizione al corso di formazione in medicina generale o di specializzazione, al fine di procedere al loro inserimento in un separato elenco ed alla graduatoria in base ai criteri previsti dal comma 3 della norma finale n° 10 del DPR 270/00, con possibilità di turnazione nelle sostituzioni di continuità assistenziale.

L’assegnazione di turni di continuità assistenziale ai medici frequentanti il corso di formazione o di specializzazione o le sostituzioni di medici di medicina generale non dovranno in ogni caso pregiudicare la frequenza ai corsi o interferire con lo svolgimento delle attività formative.

A tal fine si invitano le Aziende che si trovano nella necessità di conferire turni di incarico a detti medici di inserirli in orari e turni che consentano il regolare svolgimento delle attività formative.

Le disposizioni di cui trattasi, per quanto riguarda i medici frequentanti il corso di formazione in medicina generale, saranno valutate anche in sede di Comitato Tecnico Scientifico, al fine di fornire eventuali indicazioni, tenuto conto della necessità di garantire l’iter formativo e la continuità di apprendimento.  

(Dott.ssa R. Zanzi) Responsabile del Servizio Politica del Farmaco e Medicina Generale Assessorato Sanità                                                                                                                     

Art.37  - Sostituzioni   Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art.8 del D.LGS N.502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Il medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi. Il medico sostituito comunica, in uno con la dichiarazione di assenza dal servizio, la motivazione della stessa tra quelle previste dall’art. 18 del presente Accordo.

2. Il medico sostituto deve dichiarare di non trovarsi in situazione di incompatibilità prevista dall’articolo 17, salvi diversi accordi regionali che stabiliscono anche il limite delle scelte che possono essere poste a carico del medico sostituto.

3. Nella nomina del proprio sostituto, il titolare deve avere cura di scegliere per i propri assistiti un medico che garantisca un adeguato livello di qualità professionale. Ove possibile il medico sostituto deve avere i requisiti per accedere alla graduatoria della medicina generale.

4. Il medico sostituto assume direttamente e formalmente, all'atto dell'incarico di sostituzione da parte del medico sostituito, le responsabilità professionali inerenti tutte le attività previste dal presente Accordo. Il medico sostituto deve inoltre dichiaratamente garantire l’attività assistenziale secondo le modalità organizzative, disponibilità strutturale, standard assistenziale e orario di apertura dello studio, del medico sostituito.

5. Nel caso di sostituzione tra medici di assistenza primaria già titolari di incarico, il sostituito dovrà comunicare adeguatamente ai propri assistiti le modalità della sostituzione secondo le modalità organizzative del medico di famiglia che effettua la sostituzione.

6. Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non possa essere effettuata dal medico di medicina generale, sia svolta da un medico iscritto negli elenchi dei pediatri di libera scelta, i compensi allo stesso sono corrisposti secondo il trattamento economico previsto per la medicina generale.

7. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

8. Alla sostituzione del medico sospeso dall’incarico per effetto di provvedimento di cui all'art. 30 provvede la Azienda con le modalità di cui al comma 15.

9. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di fiducia; variazione che in ogni caso, non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa.

10. L'attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del medico nell'elenco, anche se determina l'assunzione di tutti gli obblighi professionali previsti dal presente Accordo, dagli accordi Regionali e da quelli Aziendali.

11. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.

12. Il medico sostituito deve provvedere ad informare i propri assistiti sulla durata, sulle modalità della sostituzione e sul sostituto.

13. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al medico sostituito che provvede secondo quanto previsto al comma 14; dal 31° giorno corrispondono i compensi direttamente al medico che effettua la sostituzione, purché abbia i requisiti per l'iscrizione nella graduatoria regionale e secondo il trattamento economico previsto dal successivo comma 14.

14. I rapporti economici tra medico sostituito e medico sostituto sono disciplinati dalla norme di cui all’allegato sub lettera C, nel rispetto della normativa fiscale.

15. Il medico che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informarne la Azienda, la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di cui all'art. 15, e secondo l'ordine della stessa, interpellando prioritariamente i medici residenti nell'ambito di iscrizione del medico sostituito. In tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno della sostituzione al medico sostituto, salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 19.

16. Tranne che per i motivi di cui all’art. 18, commi 1, 2, 3 e 4, del presente Accordo e per mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico, sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui all'art.23, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

17. Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le Aziende possono liquidare tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione.

18. In caso di decesso del medico convenzionato, l’Azienda provvede alla nomina del sostituto. Qualora il medico fosse già sostituito, il sostituto già incaricato al momento del decesso può proseguire l'attività nei confronti degli assistiti in carico al medico deceduto per non più di 30 giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.

 

   Competenze al medico sostituto 

      Spettanze economiche in caso di sostituzione del medico di medicina generale si riporta quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale.

Al sostituto spetta il 70% della quota prevista dall’art. 59 (€38,62)e cioè euro 27,03/paziente/anno con la eventuale maggiorazione o riduzione a seconda dei periodi di sostituzione: 100% in aprile, maggio, ottobre e novembre, 80% in giugno, luglio, agosto, settembre, 120% in dicembre, gennaio, febbraio, marzo. A tale quota vanno sommate le eventuali prestazioni di ADI e ADPI e quelle aggiuntive. (Il presidente)

Allegato C 

Regolazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto di assistenza primaria nei casi di

sostituzione volontaria   

1. Fermi restando gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall'art. 37, i rapporti economici tra medico sostituto e quello già sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto dell'uso delle strutture e degli strumenti professionali di proprietà del medico sostituito, della indisponibilità delle condizioni di carriera del medico sostituito e della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

2. L'onorario spettante al medico sostituto è calcolato, sulla base di quanto previsto dal precedente comma 1, nella misura del 70% del compenso di cui alla lettera A, comma 1 dell’articolo 59 del presente Accordo. Al medico sostituito viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.

3. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore morbilità, i compensi dovuti al sostituto, di cui al comma 2, sono corrisposti per intero se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

4. Ai medici sostituti spettano i compensi previsti dall'art. 59, lett. C, comma 1 e 2 per le relative prestazioni eseguite nel corso della sostituzione.

5. Il medico sostituto al momento dell’accettazione dell’incarico di sostituzione deve sottoscrivere una dichiarazione di:

a) essere a conoscenza delle norme che regolano il rapporto di lavoro del medico di assistenza primaria ed in particolare dei contenuti degli artt. 27, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, e di assicurarne la puntuale applicazione;

b) essere al corrente della normativa sulla privacy e di impegnarsi al legittimo utilizzo dei dati sensibili degli assistiti affidati alle sue cure;

c) conoscere il programma di gestione della cartella clinica informatizzata utilizzata dal medico sostituito e di essere in grado di utilizzarlo correttamente;

d) avere preso atto dell’assetto organizzativo dell’attività dello studio medico e di impegnarsi a curarne il puntuale svolgimento.

Consulta la CONVENZIONE PER LA MEDICINA GENERALE

Art. 36 - Sostituzioni.  Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta (Approvato dalla conferenza Stato-Regioni del 15.12.2005).

1. Il pediatra titolare di scelte che si trovi nell’impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l’obbligo di farsi sostituire fin dall’inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno dall’inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi. Il medico sostituito comunica, insieme alla dichiarazione di assenza dal servizio, la motivazione della stessa.

2. Il pediatra sostituto deve dichiarare di non trovarsi in situazione di incompatibilità prevista dall’articolo 17.

3. Nella nomina del proprio sostituto, il titolare deve avere cura di scegliere per i propri assistiti un pediatra, ovvero, qualora condizioni oggettive non lo consentano, un medico che garantisca un adeguato livello di qualità professionale.

4. Il sostituto assume direttamente e formalmente, all’atto dell’incarico di sostituzione da parte del pediatra sostituito, le responsabilità professionali inerenti tutte le attività previste dal presente Accordo. Il sostituto deve inoltre dichiaratamente garantire l’attività assistenziale secondo le modalità organizzative, disponibilità strutturale, standard assistenziale e orario di apertura dello studio, del pediatra sostituito.

5. Nel caso di sostituzione tra pediatri di libera scelta già titolari di incarico, il sostituito dovrà comunicare adeguatamente ai propri assistiti le modalità della sostituzione secondo le modalità organizzative del pediatra di libera scelta che effettua la sostituzione.

6. Negli altri casi il pediatra sostituito deve provvedere ad informare i propri assistiti sulla durata, sulle modalità della sostituzione e sul sostituto.

7. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del pediatra sostituito durante la sostituzione.

8. Alla sostituzione del pediatra sospeso dall’incarico per effetto di provvedimento di cui all’art. 30 provvede la Azienda con le modalità di cui al comma 15.

9. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al pediatra sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del pediatra di fiducia; variazione che in ogni caso, non può essere fatta in favore del pediatra incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa.

10. L’attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l’iscrizione del pediatra nell’elenco, anche se determina l’assunzione di tutti gli obblighi professionali previsti dal presente Accordo, dagli Accordi Regionali e da quelli Aziendali.

11. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.

12. Gli Accordi regionali definiscono le diverse modalità di corresponsione dei compensi, in caso di sostituzione effettuata da medico sprovvisto di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti.

13. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al pediatra sostituito che provvede secondo quanto previsto al comma 14; dal 31° giorno corrispondono i compensi direttamente al pediatra che effettua la sostituzione, purché abbia i requisiti per l’iscrizione nella graduatoria regionale e secondo il trattamento economico previsto dal successivo comma 14.

14. I rapporti economici tra pediatra sostituito e pediatra sostituto sono disciplinati dalla norme di cui all’allegato sub lettera F, nel rispetto della normativa fiscale.

15. Il pediatra che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informarne la Azienda, la quale provvede a designare il sostituto individuandolo tra i pediatri inseriti nella graduatoria di cui all’art. 15, e secondo l’ordine della stessa, interpellando prioritariamente i pediatri residenti nell’ambito di iscrizione del pediatra sostituito. In tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno della sostituzione al pediatra sostituto.

16. Tranne che per i motivi di cui all’art. 18, commi 1, 2, 3 e 4, del presente Accordo e per mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico, sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi nell’anno, anche non continuativi, l’Azienda sentito il Comitato di cui all’art.23, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare il caso ai fini anche dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

17. Quando il pediatra sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le Aziende possono liquidare tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione.

18. In caso di decesso del pediatra convenzionato, l’Azienda provvede alla nomina del sostituto. Qualora il pediatra fosse già sostituito, il sostituto già incaricato al momento del decesso può proseguire l’attività nei confronti degli assistiti in carico al pediatra deceduto fino all’eventuale copertura della zona carente o comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.

ALLEGATO F)

REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA PEDIATRA TITOLARE E PEDIATRA SOSTITUTO NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA.

1. Fermi gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall’art. 36, i rapporti economici tra medico sostituto e quello già sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto dell’uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

2. L'onorario spettante al medico sostituto è calcolato, sulla base di quanto previsto dal precedente comma 1, nella misura del 55% del compenso di cui alla lettera A, commi 1 e 9 dell’articolo 58 del presente Accordo. Al medico sostituito viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.

3. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore mobilità, i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

4. Ai medici sostituti spettano i compensi previsti dall'art. 58, lett. C, comma 1 e 2 per le relative prestazioni eseguite nel corso della sostituzione.

5. Qualora il pediatra intenda avvalersi della collaborazione professionale di medici con compenso orario, tale compenso è pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale aumentato del 50% se il sostituto è specialista in pediatria o disciplina equipollente

6. Qualora il medico sostituto non sia in possesso del titolo di specializzazione in pediatria, i rapporti economici di cui al presente articolo verranno regolati secondo le norme previste dall’Accordo della Medicina Generale. Al medico sostituito viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.

Consulta la CONVENZIONE PER LA PEDIATRIA DI BASE

 

 

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