L'ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.
La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.
I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.
La Commissione Nazionale per la formazione continua nella riunione del 10 giugno 2020 ha adottato la delibera con la quale si richiede alle istituzioni governative e parlamentari di modificare l'art. 6 comma 2-ter nella maniera che segue:" Icrediti formativi del triennio 2020 - 2022 da acquisire ai sensi della normativa in vigore attraverso l'attività di formazione constinua in medicina (ECM), si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018 n. 3 (professionisti sanitari iscritti in albi).
Si rimane in attesa di approvazione della modifica richiesta e di indicazioni operative in merito.
Legge 41 del 6 giugno 2020 art. 6 comma 2-ter: crediti ECM anno 2020
I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019 ha stabilito che il recupero dei crediti per i trenni 2014/2016 e 2017/2019 sarà consentito fino al 31 dicembre 2020 ed il conseguente spostamento dovrà essere effettuato sul portale del COGeAPS a cure del professionista.
È confermato l’ampliamento della percentuale di crediti formativi acquisibili mediante autoformazione per il triennio 2017/2019 e 2020/2022 che passa dal 10 al 20%.
Si invita a leggere attentamente la Delibera (riportata a fondo pagina) che contiene il dettaglio dei provvedimenti adottati e le modalità operative.
Si riportano di seguito le note sintetiche predisposte dalla Federazione Nazionale tratte dal "Manule sulla formazione continua del professionista sanitario" in vigore dal 1° gennaio 2019.
Il manuale contiene rilevanti novità rispetto al passato in materia di: formazione individuale, esoneri ed esenzioni. Si invitano i colleghi ad un attento esame dello stesso riportato a fondo pagina.
La Federazione Nazionale in qualità di soggetto abilitato, ha predisposto un dossier formativo di gruppo per il triennio 2017-2019 che prevede l’inserimento di tutti gli iscritti all’albo medici e all’albo odontoiatri.
Ciò significa che ciascun iscritto ha acquisito automaticamente 30 crediti ECM utili per il triennio 2017-2019.
Al contempo, al fine di chiarire eventuali quesiti, si informa che, nel momento in cui il singolo professionista vorrà verificare la propria situazione nella banca dati del Cogeaps, potrebbe trovare le seguenti situazioni per le difficoltà legate alla carenza del personale a tuttora in fase di risoluzione:
- i crediti ECM conseguiti come bonus per il dossier formativo risultano essere ancora 10, come prevedeva la precedente normativa;
- i professionisti iscritti dal 2018 agli Albi potrebbero non essere ancora presenti.
Entrambe le criticità saranno sanate a breve.
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 14 dicembre 2017 ha adottato una delibera nella quale ha ritenuto di indicare come tematiche di interesse nazionale i vaccini e le strategie vaccinali, la responsabilità professionale e la fertilità.
La Commissione ha ritenuto, inoltre, di indicare a tutti gli esercenti le professioni sanitarie l’opportunità di conseguire, per il triennio 2017-2019, un numero di crediti sui vaccini e le strategie vaccinali pari a 10 crediti.
Il professionista sanitario avrà diritto, per i crediti conseguiti nel triennio 2017-2019 su vaccini e strategie vaccinali, ad un bonus, per il triennio formativo 2020-2022, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti su tale tematica, fino ad un massimo di 10 crediti.
Si comunica che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in occasione della riunione del 07/07/2016, ha deliberato che le disposizioni previste per i liberi professionisti in materia di attribuzione dei crediti verranno applicate a tutti gli operatori sanitari.
Viene quindi data la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile.
Resta invariato l'obbligo formativo previsto per ogni singolo professionista del sistema sanitario.
La Commissione nazionale per la formazione continua ha individuato in 150 crediti il debito formativo per tutte le professioni anche per il triennio 2020- 2022 (con alune riduzioni).
Crediti acquisiti nel triennio 2017-2019 | Fabbisogno triennale 2020-2022 | Riduzione |
80 - 120 | 135 | 15 |
121 - 150 | 120 |
30
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Estesa a tutti i professionisti la possibilità di acquisire i crediti in maniera flessibile all'interno del triennio. |
la formazione non svolta secondo le regole della CNFC non contribuiscono al soddisfacimento dell'obbligo formativo
Partecipazione come discente in evento ECM |
Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended).
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Autoformazione possibilità estesa a tutti i professionisti |
20% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni,
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Formazione reclutata (eventi con invito diretto di Sponsor) |
1/3 obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni,
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Sperimentazioni cliniche
Pubblicazioni scientifiche |
60% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzione,
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Docenze, tutoraggi, relatori di formazione |
50% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni,
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Formazione all'estero |
50% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni,
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Il professionista sanitario può conoscere in qualsiasi momento il numero di crediti formativi maturati e l’assolvimento o meno dell’obbligo formativo con specifica procedura informatica collegandosi al link www.cogeaps.it, eseguendo la opportuna registrazione e accedendo al proprio profilo personale.
Può inoltre richiedere al proprio Ordine di appartenenza l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e al termine del triennio formativo di riferimento l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo.
Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente.
Si ricorda che, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all’assolvimento dell’obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” e 47 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.