Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena

Chiama

Cos'è l' E.C.M.

Cos'è l' E.C.M.

L'ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

Crediti ECM 2020 emergenza sanitaria Covid - 19

Crediti formativi triennio 2020 – 2022
L’articolo 6, comma 2 ter del decreto legge 8 aprile 2020, è stato recentemente oggetto di un emendamento:
Emendamento 5.06
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)
1. I crediti formativi del triennio 2020- 2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.

L'emendamento è stato approvato, per cui la riduzione non sarà specifica dell'anno 2020 ma una riduzione dell'obbligo formativo individuale del triennio 2020-22 pari a un terzo dell'obbligo stesso. Pertanto, eventuali crediti acquisiti nel corso del 2020 rimarranno comunque validi.
Non sono però ancora state fornite indicazioni operative sull'applicazione della riduzione.

Febbraio e giugno 2021:corretta applicazione di varie riduzioni degli obblighi formativi

Le delibere della CNFC del 04.02.2021 e del 10 giugno 2021 chiariscono la corretta applicazione di varie riduzioni degli obblighi formativi:

1) per i professionisti sanitari che abbiano proceduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi con “data di fine evento” fino al 31 dicembre 2021, non è possibile fruire delle riduzioni previste nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, in osservanza della delibera sul recupero del debito formativo pregresso (delibera 18 dicembre 2019);

2) riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti, prevista dal par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (cioè crediti acquisiti in un triennio precedente e utilizzabili per il soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio successivo), si precisa che, successivamente alla certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM da parte di CoGeAPS, i crediti da far valere come recupero dell’obbligo formativo relativo al triennio precedente potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio in corso;

3) lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista;

4) accesso all'area riservata del Co.Ge.A.P.S. oppure attraverso l'APP CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare. Si ricorda che per l'accesso è necessario lo SPID.

5) per quanto concerne la riduzione del debito formativo per i professionisti sanitari presso zone colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017 (delibera 25 luglio 2019), si chiarisce quanto segue:
a) la riduzione prevista per il triennio 2014-2016 è di 25 crediti
b) l’obbligo formativo (75 crediti per triennio 2017-2019), si riferisce ai soli professionisti che, in assenza di tale disposizione, avrebbero avuto un obbligo formativo triennale di 150 crediti
c) per tutti i professionisti che avrebbero dovuto, per il triennio 2017-2019, ottenere un numero di crediti minore di 150 la riduzione è della metà dell’obbligo formativo
d) i professionisti che hanno conseguito un numero di crediti superiore all’obbligo formativo possono portare in riduzione, per il triennio 2020-2022, i crediti in eccedenza.

 

PROROGA TERMINI RECUPERO E SPOSTAMENTO CREDITI ECM

Proroga dei termini per il recupero e lo spostamento dei crediti conseguiti da eventi con data di conclusione al 31 dicembre 2021, utili a sanare il debito formativo dei trienni 2014-2016 e 2017-2019. Va precisato che la data di termine validità degli eventi FAD (di norma un anno) non è riferita alla data in cui il professionista conclude il corso. I nuovi termini sono ora fissati al 31 dicembre 2021 per il recupero dei crediti e al 30 giugno 2022 per lo spostamento degli stessi. È parso infatti opportuno concedere ai professionisti un termine congruo per procedere allo spostamento dei crediti acquisiti con eventi terminanti il 31 dicembre 2021 perché a questa data non sarebbero stati effettivamente presenti nella banca dati del CoGeAPS in quanto i provider, ai sensi dell’art. 73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, hanno 90 giorni dalla conclusione dell’evento per la trasmissione del rapporto delle partecipazioni del medesimo all’AgeNaS e al CoGeAPS.

RIASSUMENTO

TRIENNIO 2014 - 2016

TRIENNIO 2017 - 2019

Recupero dei crediti entro il 31.12.2021

(precedente scadenza 31.12.2019)

Spostamento dei crediti recuperati entro il 30.06.2022

(precedente scadenza 31.12.2021)

Recupero dei crediti entro il 31.12.2021

(precedente scadenza 31.12.2021)

Spostamento dei crediti recuperati entro il 30.06.2022

(precedente scadenza 31.12.2021)

VEDI DETERMINA 14.12.2021 SOTTO RIPORTATA

ECM e sanitari in quiescenza - Agenas fornisce chiarimenti in merito

Determina CNFC del 14.12.2021


Il CoGeAPS riconosce in modo automatico l’esenzione ai professionisti over 70 di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario qualora svolgano l’attività in modo saltuario mentre, in caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria, devono comunicare la loro condizione tramite il portale CoGeAPS essendo in tal caso soggetti all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell’esenzione

Per quanto riguarda l’esenzione dall'acquisizione dei crediti ECM per i professionisti che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale - citata nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario lett. o) par. 4.2 - è stato chiarito il termine “saltuariamente”. La Commissione ha inteso definire come saltuaria l’attività professionale sanitaria con un reddito annuo non superiore a 5.000 euro.

Se il professionista, collocato in quiescenza, dovesse riprendere l’attività professionale e venisse meno il requisito della saltuarietà, lo stesso sarebbe di nuovo sottoposto all’intero obbligo formativo individuale triennale.

Si riporta di seguito la procedura da utilizzare per la revoca dell'esenzione.

news 2019: note sintetiche dal MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA

Si riportano di seguito le note sintetiche predisposte dalla Federazione Nazionale tratte dal "Manule sulla formazione continua del professionista sanitario" in vigore dal 1° gennaio 2019.
Il manuale contiene rilevanti novità rispetto al passato in materia di: formazione individuale, esoneri ed esenzioni. Si invitano i colleghi ad un attento esame dello stesso riportato a fondo pagina.

Debito formativo per il triennio 2020 - 2022

La Commissione nazionale per la formazione continua  ha individuato in 150 crediti il debito formativo per tutte le professioni anche per il triennio 2020- 2022 (con alune riduzioni).

Crediti acquisiti nel triennio 2017-2019 Fabbisogno triennale  2020-2022    Riduzione  
80 - 120 135 15
121 - 150 120

30

 

Estesa a tutti i professionisti la possibilità di acquisire i crediti in maniera flessibile all'interno del triennio.

Delibera CNFC 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile

Si comunica che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in occasione della riunione del 07/07/2016, ha deliberato che le disposizioni previste per i liberi professionisti in materia di attribuzione dei crediti verranno applicate a tutti gli operatori sanitari.

Viene quindi data la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile.

Resta invariato l'obbligo formativo previsto per ogni singolo professionista del sistema sanitario.

 

Vincoli per il triennio 2020 - 2022

Il debito formativo previsto per il triennio 2020-2022 è di 150 crediti.
Per il triennio 2020-2022, si specifica che :

  • è possibile riportare crediti dal triennio precedente (2017-2019), in ragione di 30 crediti per coloro che hanno maturato da 121 a 150 crediti e 15 crediti per coloro che hanno maturato da 80 a 120 crediti
  • almeno il 40% del fabbisogno formativo deve essere acquisito in qualità di discente
  • il 60% del fabbisogno formativo può essere acquisito con docenza, tutoraggio su formazione accreditata Ecm e formazione individuale
  • i crediti acquisiti tramite l'autoformazione non possono superare il 20% del fabbisogno formativo
  • è consentita l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017/2019 fino al 31/12/2021 al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2021, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2017-19, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2020-2022. Il recupero dei crediti per il triennio 2017-2019 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l'accesso al portale Co.Ge.A.P.S., dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire sul portale del Co.Ge.A.P.S. I crediti indicati quali recupero dell'obbligo formativo per il triennio 2017-2019 potranno essere spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio 2017-2019; tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del Co.Ge.A.P.S. e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite.
  • E' possibile avere una riduzione del debito formativo con il dossier formativo, come specificato di seguito;
    - 30 crediti assegnati per il triennio 2020-2022 se il dossier formativo è stato costruito nel medesimo triennio;
    - 20 crediti per il triennio 2023-2025 se esiste la coerenza almeno del 70% fra la formazione programmata e quella realizzata ed il dossier è stato realizzato nel triennio 2020 – 2022;
    - per coloro che hanno fatto e soddisfatto il dossier formativo nel triennio 2017-2019 verrà dato un bonus di 20 crediti nel triennio 2020-2022. 

E' possibile maturare crediti mediante:

  • partecipazione ad eventi formativi Ecm.
  • docenza e tutoraggio nella formazione accreditata. 
  • animazione di formazione. 
  • formazione individuale 
Certificazione ECM

Il professionista sanitario può conoscere in qualsiasi momento il numero di crediti formativi maturati e l’assolvimento o meno dell’obbligo formativo con specifica procedura informatica collegandosi al link www.cogeaps.it, eseguendo la opportuna registrazione e accedendo al proprio profilo personale.
Può inoltre richiedere al proprio Ordine di appartenenza l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e al termine del triennio formativo di riferimento l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo.
Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente.

Si ricorda che, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all’assolvimento dell’obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” e 47 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.