Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena

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Autorizzazione e accreditamento

Regime di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti

La Regione Emilia Romagna ha approvato la delibera per l´autorizzazione e l´accreditamento delle strutture sanitarie (Delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2004, n.327-pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna n.28 del 27.2.2004) che ridefinisce le procedure e i requisiti per l´autorizzazione e l´accreditamento delle strutture sanitarie "APPLICAZIONE DELLA L.R. 34/98 IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE E DEI PROFESSIONISTI ALLA LUCE DELL’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE. REVOCA DEI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI." 

  • autorizzazione è indispensabile al funzionamento della struttura e mira a garantirne la sicurezza. L´accreditamento fornisce lo status di soggetto idoneo ad operare per conto del Servizio sanitario nazionale ed è finalizzato a garantire la qualità dell´intero processo assistenziale. Con la delibera vengono ricondotti in una unica normativa i provvedimenti necessari a dare applicazione alla legge regionale 34/98 contenente le "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private".
  • L´autorizzazione al funzionamento riguarda tutte le strutture pubbliche e private che erogano servizi sanitari. Prevede il possesso di requisiti - strutturali, impiantistici, di attrezzature - che attengono tipicamente alla destinazione sanitaria di una struttura.
  • Per tutti gli ospedali, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi pubblici e privati già in possesso di autorizzazione, la delibera definisce nuovi requisiti in particolare riguardo alle procedure per la prevenzione del rischio biologico, vale a dire il rischio di contrarre infezioni. I nuovi requisiti vengono applicati in tutte le strutture costruite ex novo e in tutti gli ampliamenti o ristrutturazioni di strutture esistenti.
  • La delibera prevede la necessità di autorizzazione al funzionamento - fino ad ora non richiesta - anche per gli studi professionali odontoiatrici, di chirurgia ambulatoriale, e, in generale, per gli studi professionali le cui attività possono comportare rischi per la sicurezza del paziente (ad esempio strutture in cui si fanno endoscopie). Entro 180 giorni dalla approvazione della delibera (cioè dal 23/2/2004) tutti gli studi professionali con tali caratteristiche che operano per il Servizio sanitario regionale o privatamente, hanno dovuto presentare domanda di autorizzazione.
  • autorizzazione viene rilasciata dal sindaco del Comune in cui ha sede la struttura, a seguito di istruttoria di una apposita Commissione dell´Azienda sanitaria locale di riferimento (Commissione legge regionale 34/98).
  • In tutte le strutture sanitarie, inoltre, devono ovviamente essere applicate tutte le norme di sicurezza che discendono dalla legislazione generale: norme relative agli impianti elettrici, agli impianti antincendio, alla antisismica, alla sicurezza del lavoro.
  • accreditamento istituzionale è l´atto che conferisce alle strutture sanitarie e ai professionisti lo status di "soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale".
  • Prevede il possesso di requisiti - ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli dell´autorizzazione - che fanno riferimento alla qualità dell´assistenza sanitaria e alle relative modalità di valutazione. Essi riguardano le procedure assistenziali, i percorsi assistenziali, i requisiti professionali degli operatori, i risultati dell´assistenza.
  • La delibera stabilisce che in Emilia-Romagna l´accreditamento sarà rilasciato a quei soggetti - pubblici e privati - che risultino funzionali "alle esigenze della programmazione regionale, elaborata in relazione al fabbisogno assistenziale della popolazione".
  • Il direttore generale alla sanità e alle politiche sociali della Regione, con una propria determinazione, definirà i tempi per l´inizio delle attività di accreditamento che avverrà a partire dalle strutture sanitarie pubbliche e private già provvisoriamente accreditate.
  • L´accreditamento è rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna (assessorato Sanità), dopo una istruttoria tecnica per la valutazione del possesso dei requisiti condotta dall´Agenzia sanitaria regionale.
  • La delibera non riguarda l´accreditamento delle strutture e dei professionisti che svolgono attività specialistiche ambulatoriali e, in proposito, rimanda ad un successivo e apposito atto della Giunta regionale.

Per le attività sanitarie soggette ad autorizzazione ai sensi della D.R.G. 327/04 (poliambulatori, studi,ecc.): non è più dovuta l'autocertificazione quadriennale sul possesso dei requisiti autorizzatori.

La legge regionale n. 4 del 19.2.2008 ha abrogato diversi articoli della legge regionale n.34 del 1998 fra i quali l'art.5 che prevedeva l'autocertificazione da parte del legale rappresentate della struttura circa la permanenza dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'attività; autorizzazione che era da inviare al Comune. In base all'art. 20 della legge regionale 4/2008 rimane comunque la funzione di vigilanza in capo al Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL territorialmente competente.

 

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1919 DEL 13 NOVEMBRE 2023
Procedure applicative in materia di Autorizzazione delle attività sanitarie e di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria.

Si riporta di seguito la delibera di Giunta Regionale n. 1919 del 13 novembre 2023, recante “Legge Regionale n. 22/19 – Procedure applicative in materia di Autorizzazione delle attività sanitarie e di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria. Prime indicazioni di Anagrafe Regionale”. Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 355 del 20 dicembre 2023.
https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e-informazioni/autorizzazione-e-accreditamento/sanitario/autorizzazione#comunicazione-di-svolgimento-di-attivit--sanitaria

Allegati