Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena

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Prestazioni occasionali vietate per iscritti ad Albi professionali

anche per fare sostituzioni di guardia medica occorre avere una partita iva: a dirlo è l’Agenzia delle Entrate.

In realtà, il principio che sta al centro della Risoluzione n. 41  del 15 luglio 2020 non è certamente una novità. È stato semplice, infatti, per l’Agenzia delle Entrate, argomentare la propria risposta grazie alle tante pronunce già esistenti sullo stesso tema. La risposta che si muove fra norme di legge, circolari e sentenze della più elevata giurisprudenza, si può riassumere come segue: nessuna attività di un professionista iscritto ad un Albo può essere inquadrata come una prestazione occasionale.
A tal proposito è certamente necessaria una precisazione. Il divieto perentorio ribadito dall’Agenzia delle Entrate vale in tutti quei casi in cui il professionista iscritto ad un Albo (non solo medici, ma anche ingegneri, avvocati, commercialisti, architetti ecc) svolga attività tipiche della sua professione. Ciò vuol dire che questi professionisti possono compiere prestazioni occasionali, ma solo quando svolgono attività (purché realmente occasionali) totalmente scollegate dalle attività tipiche del proprio Albo professionale.
Dal punto di vista previdenziale nulla cambia. Il Regolamento del Fondo di previdenza generale dell’Enpam infatti cita: “Sono imponibili presso la Quota B i redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita all’iscritto in ragione della particolare competenza professionale”. In pratica tutte le attività riconducibili alla professione medica sono comunque soggette alla Quota B, indipendentemente da come siano state inquadrate dal punto di vista fiscale.
Indirettamente l’Agenzia delle Entrate offre anche una risposta definitiva alla domanda ricorrente “Gli specializzandi o i frequentatori dei corsi di medicina generale possono aprire partita IVA?”. La risposta evidentemente è sì. La legge prevede infatti che “i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica” (articolo 19, comma 11, legge 448/2001).